Facendo seguito alla nostra precedente informativa dello scorso 8 maggio, Vi informiamo che è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio 2024, la Legge n. 95 del 4 luglio 2024, di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 60/2024 (c.d. Decreto Coesione), in allegato.
Come noto, il Decreto Coesione ha previsto tra l’altro disposizioni in materia di lavoro (artt. da 16 a 28), introducendo misure volte a rafforzare l’occupazione, specialmente nel Mezzogiorno.
Tra queste, segnaliamo provvedimenti in materia di esoneri contributivi per nuove assunzioni:
-bonus giovani (cfr. art. 22): ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato (anche trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato) giovani con età inferiore a 35 anni, mai occupati a tempo indeterminato, è riconosciuto un esonero dal 100% dei contributi previdenziali – nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore – per 24 mesi. Ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell’esonero. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
-bonus donne (cfr. art. 23): per i datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono a tempo indeterminato lavoratrici svantaggiate, è previsto l’esonero dal 100% dei contributi previdenziali per un massimo di 24 mesi – nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell’esonero.
-bonus ZES (cfr. art. 24): al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono con contratto a tempo indeterminato soggetti che alla data dell’assunzione hanno compiuto 35 anni di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi, è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore. L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative dell’esonero. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.
All.to
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