L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento n. 305765 del 22 luglio 2024, sulla base di quanto previsto della norma istitutiva del credito d’imposta ZES unica (art. 16, co. 6, DL n. 124/2023), che riconosce l’agevolazione nel limite di spesa complessivo di 1,8 miliardi di euro,
ha determinato la percentuale del credito d’imposta ZES Unica effettivamente fruibile sulla base dell’ammontare totale dei crediti d’imposta comunicati.
La percentuale è pari al 17,6668% ed è il risultato del rapporto tra le risorse disponibili (1,67 miliardi di euro e non 1,8 miliardi) e l’ammontare dei crediti comunicati (pari a 9,45 miliardi euro).
Tra le possibili ragioni di un così elevato ammontare di crediti comunicati rispetto allo stanziamento individuato è possibile riscontrare:
- l’orizzonte temporale per effettuare gli investimenti, molto ristretto (1° gennaio 2024-15 novembre 2024), potrebbe aver generato una “corsa” alla prenotazione di risorse;
- il credito d’imposta ZES Unica, a differenza del previgente credito d’imposta Mezzogiorno, ammette anche gli investimenti in immobili strumentali, il cui valore, generalmente, è di elevata entità;
- il credito d’imposta ZES Unica prevede un’intensità di aiuto maggiore rispetto a quanto previsto con il credito d’imposta Mezzogiorno, anche in conseguenza della maggior estensione territoriale della Zona economica speciale che, come noto, riguarda tutte le regioni del Sud Italia.
Merita comunque ricordare che gli investimenti che non saranno effettuati entro il 15 novembre prossimo non daranno diritto alla fruizione del relativo credito d’imposta. Infatti, tra il 3 febbraio e il 14 marzo 2025 i soggetti che hanno presentato la comunicazione ma hanno realizzato investimenti per un ammontare inferiore a quello comunicato, dovranno inviare all’Agenzia l’effettivo ammontare degli investimenti realizzati e il relativo credito maturato. Sebbene ciò probabilmente libererà risorse disponibili per un ulteriore riparto, ci si attende che gli importi fruiti/fruibili continueranno ad essere esigui.
Rispetto alla previgente agevolazione fiscale (credito d’imposta Mezzogiorno, art. 1, co. 98-108, L. n. 208/2015) merita osservare che, benché le intensità di aiuto fossero inferiori rispetto a quelle previste per il credito d’imposta ZES unica, non si era mai posto un problema di riparto delle risorse, poiché non era previsto un limite di spesa complessivo, al contrario del credito in commento.
Il dato sulle richieste del credito d’imposta ZES Unica, che è di oltre 5 volte superiore rispetto alla dotazione prevista, mostra che il sistema produttivo meridionale vive una fase di cambiamento, legato a una maggiore propensione ai nuovi investimenti e annessi insediamenti produttivi, in più settori economici e a valere su diverse filiere. Una domanda di investimenti che, per lunghi anni, è risultata sottodimensionata ma che comincia a mostrare segnali di cambiamento strutturale.
In più occasioni Confindustria, sin dall’adozione della norma, ha segnalato la criticità data dal rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate, l’estensione territoriale del beneficio e l’intensità rafforzata dello stesso, specie in una fase congiunturale caratterizzata da una forte ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno. Per non vanificare gli effetti della misura e, più in generale, dell’intera “operazione ZES Unica”, è dunque necessario prevedere, come da nota allegata:
- un ammontare complessivo di risorse adeguato alla forte domanda di agevolazioni collegate a uno strumento, come il credito di imposta automatico, ritenuto dal sistema imprenditoriale tra i più efficaci.
- un orizzonte temporale dell’agevolazione fiscale almeno triennale.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
Infine, informiamo che è stata pubblicata la risoluzione n. 39/E con cui l’Agenzia istituisce il codice tributo (7034) per l’utilizzo, tramite modello F24, in compensazione del credito.
Credito di imposta ZES Unica_aggiornamento riparto risorse Provvedimento_del_22_07_2024_percentuale_credito_ZES_UNICA (003)-1 Risoluzione n. 39 del 22 luglio 2024