AGEVOLAZIONI | Piano 5.0: novità decreto attuativo
Come anticipato con nostre news, disponibili per l’ulteriore consultazione nella sezione Agevolazioni del nostro sito web, nei giorni scorsi è stato informalmente diffuso il testo del decreto attuativo definito dal MIMIT in concerto con il MEF, che completa la disciplina del c.d. Piano Transizione 5.0, introdotto dall’articolo 38 del DL n. 19 del 2 marzo 2024. Ricordiamo che tale agevolazione, prevista a seguito della rimodulazione del PNRR tra gli interventi della nuova Missione 7 “REPowerEU (Reg. UE 2023/435)”, ha l’obiettivo di ridurre i consumi energetici dei Paesi europei e, conseguentemente, la dipendenza strategica da Stati extra UE (es. Russia), nonché rispondere a precisi obiettivi di sostenibilità ambientale.
La pubblicazione del decreto è attesa nelle prossime settimane e, la data a partire dalla quale le imprese potranno attivare la procedura per l’accesso al credito d’imposta 5.0, sarà comunicata con un provvedimento del Direttore generale per la politica industriale del MIMIT (dr. Paolo Casalino) entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso.
Dopo la pubblicazione del decreto saranno rilasciate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) le Linee guida per i certificatori tenuti a verificare il risparmio energetico realizzato con i progetti di innovazione 5.0.
Il decreto attuativo, nella versione disponibile, conferma l’impianto dell’agevolazione e chiarisce alcuni aspetti applicativi, anche se in recenti riunioni con Confindustria e altre associazioni sono emersi ulteriori dubbi che riguardano in modo specifico la misurazione dell’efficientamento energetico e gli investimenti esclusi dall’agevolazione. Le associazioni hanno inoltre espresso l’esigenza di creare una sede di confronto strutturale (un “Tavolo”) con il MIMIT e il GSE per monitorare la misura e assicurare un supporto rapido nella soluzione di eventuali criticità applicative.
Sul piano fiscale e degli aiuti di Stato, vale la pena ricordare che la misura ha natura generale e riconosce alle imprese un credito di imposta, rafforzato rispetto al 4.0, a fronte di investimenti nei medesimi beni oggetto del Piano “Industria 4.0”, a condizione che gli stessi beni consentano di ottenere anche una riduzione dei consumi energetici.
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.
Al fine di garantire il rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo all’ambiente” non si considerano però ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati:
- a) ad attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili, compreso l’uso a valle, se non per specifiche eccezioni;
- b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, se non per specifiche eccezioni;
- c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico, se non per specifiche eccezioni;
- d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente, se non per specifiche eccezioni.
Per quanto concerne l’ambito oggettivo, gli investimenti che attivano l’agevolazione riguardano i beni materiali e immateriali nuovi compresi negli Allegati A e B alla Legge n. 232/2016 e interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; una specifica integrazione ha riguardato i beni dell’All. B.
Laddove attraverso uno di questi investimenti si ottenga una riduzione dei consumi energetici pari almeno al 3 per cento nell’unità produttiva o al 5 per cento nel processo aziendale interessato dagli investimenti, l’impresa può accedere alle aliquote rafforzate previste dal Piano Transizione 5.0, con una particolare e articolata procedura.
Inoltre, al verificarsi delle descritte condizioni, per l’impresa sarà possibile far concorrere alla base di calcolo dell’agevolazione anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all’autoconsumo (purché prodotti nell’interno della UE), a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, e le spese di specifici progetti di formazione in ambiti digitale e green.
Sul punto, il decreto ammette all’agevolazione i beni materiali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili localizzati su particelle catastali differenti da quelle su cui insiste la struttura produttiva, come anche esplicitato dall’articolo 15, comma 4-bis del Decreto-Legge7 maggio 2024, n. 60 convertito con modificazioni dalla L. 4 luglio 2024, n. 95, nonché integra l’elenco dei soggetti che possono erogare la formazione, includendo anche i Competence Center, gli European Digital Innovation Hubs (di cui sono partner anche i DIH di Confindustria), le ITS Academy.
È possibile realizzare un solo progetto di investimento per ciascuna struttura produttiva. Solo nel caso in cui l’impresa abbia rinunciato al progetto di innovazione o lo abbia completato, sarebbe possibile avviare un secondo progetto sulla medesima struttura produttiva.
È confermato il limite annuale dei 50 milioni di euro di investimento.
Sono ammissibili i progetti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Per “avvio” dell’investimento si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni agevolati.
Il decreto dettaglia, poi, a seconda del tipo di investimento, i criteri per individuare il momento di conclusione dell’investimento e definisce le modalità di calcolo del risparmio energetico, della struttura produttiva o del processo interessato dall’investimento, in base ai seguenti scenari:
- imprese operative che hanno a disposizione i dati storici sul consumo energetico dell’anno precedente;
- imprese operative prive di dati storici il cui risparmio energetico dovrà essere stimato sulla base di dati tracciabili;
- Imprese di nuova costituzione.
Nelle Linee guida del GSE saranno fornite delle esemplificazioni delle modalità di calcolo del risparmio energetico nei diversi scenari sopra menzionati.
La riduzione dei consumi energetici dovrà essere attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti che attestino:
- ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti;
- ex post l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Con riferimento ai soggetti certificatori, oltre ai soggetti già previsti dalla norma primaria (gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) e le Energy Service Company (ESCo) sono stati inseriti gli ingegneri iscritti all’albo professionale nella sezione A.
Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni devono mantenere i requisiti di interconnessione e il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione.
La disciplina prevede una procedura di prenotazione del beneficio, tramite apposite comunicazioni da presentare al GSE, corredata dalle certificazioni tecniche ex ante ed ex post di cui sopra.
In base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato, compensabile dopo il completamento dell’investimento entro il 31 dicembre 2025; l’ammontare non utilizzato può essere compensato in 5 quote annali di pari importo negli anni successivi.
Il decreto conferma la piena cumulabilità – sugli stessi costi – con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali (sia aiuti di Stato che misure di carattere generale) purché non si superi il costo sostenuto, mentre viene escluso il cumulo con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica, nella ZLS e con il credito di imposta 4.0. Rispetto alle bozze circolate in precedenza, l’ultima versione non contiene più il comma che prevedeva la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall’UE. Confindustria ha già richiesto un chiarimento sul motivo di tale eliminazione.
Si prevede che il credito di imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale il GSE comunica all’impresa l’importo del credito spettante al completamento dell’investimento.
Il decreto disciplina, inoltre, le modalità di compensazione del credito di imposta nel modello F24, escludendo l’applicabilità delle norme ordinarie di “stretta” alla fruizione dei crediti fiscali (art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
Pubblichiamo una nota di aggiornamento relativa ai sopra esposti punti del decreto attuativo e rinviamo – per i necessari approfondimenti – alla documentazione sino ad oggi inoltrata sulla misura (bozza decreto, slide webinar 22 luglio e ulteriori precedenti atti).