AGRIFOOD FUTURE 2024 Consulenze dedicate presso lo spazio Google: iscrizione entro il prossimo 29 agosto

Informiamo che sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alle consulenze con Google nell’ambito del programma sull’Intelligenza Artificiale per il Made in Italy, che si terranno nello spazio dedicato durante l’evento nazionale Agrifood Future, organizzato da Unioncamere e la Camera di Commercio di Salerno con l’obiettivo di offrire un momento di confronto sulle innovazioni del cibo.

Prerogativa per la partecipazione delle aziende interessate, è la compilazione del test per la maturità digitale messo a disposizione da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno a questo link: https://forms.gle/vMWdfXntYqmSDSBt5.

Il termine per effettuare l’iscrizione alle consulenze è fissato al prossimo 29 agosto.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




AGEVOLAZIONI | Piano 5.0: pubblicata circolare operativa con linee guida.

In riferimento alle precedenti comunicazioni sul Piano 5.0, informiamo che sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché nella sezione Transizione 5.0 del portale del GSE, è stata pubblicata la circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877 contenente le linee guida per l’implementazione del piano Transizione 5.0, complete di spiegazioni e dettagli operativi, utili alle imprese e ai tecnici che si occuperanno delle certificazioni. Il 19 agosto, poi, è stata pubblicata un’errata corrige con riferimento alle “macchine mobili non stradali”, erroneamente inserite come incentivabili nel testo originale della circolare. Restano incentivabili, alle condizioni già previste, unicamente i veicoli agricoli e forestali.

La circolare entra nel merito dei criteri per la determinazione dei risparmi energetici, fornisce esempi e casistiche per comprendere se far riferimento a struttura produttiva o processo interessato, fa un focus sul concetto di scenario controfattuale, esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici.

Per quanto riguarda gli investimenti trainati, il documento offre ulteriori dettagli in relazione agli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo e alle attività di formazione. C’è inoltre un approfondimento sul rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e sui i pannelli fotovoltaici. Come è noto, sono ammessi alla misura solo impianti basati su tecnologie made in Europe e che garantiscano un certo livello di efficienza. In attesa del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico a cui occorrerà fare riferimento per conoscere la classificazione delle varie soluzioni commercialmente disponibili, i moduli fotovoltaici (e i componenti che li costituiscono) ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno essere conformi alle norme tecniche indicate nella circolare e dovranno essere dotati di:

  • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei predetti Paesi le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici.
  • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Ampia anche la parte dedicata alle procedure per l’accesso all’incentivo, con sezioni relative alla comunicazione preventiva (ex ante), alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento del progetto d’innovazione (ex post), e alle relazioni tecniche che devono accompagnare la certificazione ex ante ed ex post. In conclusione della parte “didattica” alcuni esempi di calcolo del credito d’imposta spettante.

Ricordiamo che la piattaforma per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – operativa dalle ore 12.00 del 7 agosto scorso – è disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito del GSE https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0 accessibile tramite SPID.

 

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AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES Unica: rifinanziamento e modifiche procedurali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, cd Omnibus che, tra i vari interventi, dispone un importante rifinanziamento del credito d’imposta investimenti ZES Unica.

Il decreto legge prevede un aumento di 1,6 miliardi di euro della dotazione della risorsa, portando il totale degli incentivi a 3,27 miliardi di euro. Viene così sostanzialmente raddoppiato l’importo iniziale di 1,67 miliardi – e aumenta di conseguenza la percentuale del credito d’imposta fruibile.

L’art. 1 del DL, inoltre, apporta rilevanti modifiche alla disciplina, in quanto prevede che tutte le imprese che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione – entro il 15 novembre 2024, a pena di decadenza dell’agevolazione – degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (10 agosto 2024) del decreto-legge n. 113 del 2024.

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del suddetto decreto-legge e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 113, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 e neppure le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024

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