LAVORO | Collocamento obbligatorio: decreto interministeriale 11 giugno 2024 – nuove modalità di esonero per lavorazioni con tasso di rischio Inail pari o superiore al 60 per mille
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
ha pubblicato sul proprio portale il Decreto dell’11 giugno 2024, in allegato, con il quale modifica le modalità di versamento dell’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille – ex art. 5, comma 3-bis, della legge 68/1999 – unitamente agli obblighi di presentazione dell’autocertificazione a cui l’esonero è subordinato.
L’ entrata in vigore del decreto è prevista per il 1° ottobre 2024.
In particolare, viene previsto che le aziende dovranno procedere al versamento del contributo esonerativo (euro 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato) attraverso PagoPA e non più tramite bonifico bancario.
I datori di lavoro che intendano continuare a fruire dell’esonero, entro il 31 ottobre 2024 dovranno inviare di nuovo l’autocertificazione al ministero del Lavoro tramite l’apposita procedura online disponibile sul portale Cliclavoro (accesso con SPID).
In considerazione del fatto che il contributo esonerativo trimestrale dovrà essere versato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione, tutti i datori di lavoro che impiegano addetti a mansioni ad alto rischio infortunistico, con applicazione di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, dovranno preventivamente presentare l’autocertificazione e poi provvedere al pagamento.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto allegato.
All.to D.I. ex art. 5 co.2 d.lgs n.151.2015
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