LAVORO | Collocamento obbligatorio: decreto interministeriale 11 giugno 2024 – nuove modalità di esonero per lavorazioni con tasso di rischio Inail pari o superiore al 60 per mille

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,

ha pubblicato sul proprio portale il Decreto dell’11 giugno 2024, in allegato, con il quale modifica le modalità di versamento dell’autocertificazione dell’esonero dall’obbligo degli addetti impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille – ex art. 5, comma 3-bis, della legge 68/1999 – unitamente agli obblighi di presentazione dell’autocertificazione a cui l’esonero è subordinato.

 

L’ entrata in vigore del decreto è prevista per il 1° ottobre 2024.

 

In particolare, viene previsto che le aziende dovranno procedere al versamento del contributo esonerativo (euro 39,21 euro per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato) attraverso PagoPA e non più tramite bonifico bancario.

 

I datori di lavoro che intendano continuare a fruire dell’esonero, entro il 31 ottobre 2024 dovranno inviare di nuovo l’autocertificazione al ministero del Lavoro tramite l’apposita procedura online disponibile sul portale Cliclavoro (accesso con SPID).

 

In considerazione del fatto che il contributo esonerativo trimestrale dovrà essere versato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione, tutti i datori di lavoro che impiegano addetti a mansioni ad alto rischio infortunistico, con applicazione di un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille, dovranno preventivamente presentare l’autocertificazione e poi provvedere al pagamento.

 

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura del decreto allegato.

 

All.to D.I. ex art. 5 co.2 d.lgs n.151.2015

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

 




LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – luglio 2024

TFR

A luglio 2024 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 120,0.

 

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a luglio 2024 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2023, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01568860.

 

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 luglio 2024.

 

All.ti Tabella+Crediti+lavoro_luglio24_090824_Confindustria Tabella+TFR_luglio24_090824_Confindustria

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

 




LAVORO | Certificazione parità di genere – esonero contributivo: chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste – messaggio INPS n. 2844/2024

Con il messaggio n. 2844/2024, in allegato, l’INPS fornisce chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.

 

In particolare, l’Istituto rende noto che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.

 

A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.

 

La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.

 

Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 137/2022.

 

Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.

 

All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.

 

L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022 (cfr. l’art. 3, comma 3, del medesimo decreto).

 

All.to 15284_Messaggio-numero-2844-del-13-08-2024

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 

 




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