LAVORO | Certificazione parità di genere – esonero contributivo: chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste – messaggio INPS n. 2844/2024
Con il messaggio n. 2844/2024, in allegato, l’INPS fornisce chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste di esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere.
In particolare, l’Istituto rende noto che, i datori di lavoro interessati, che abbiano conseguito la certificazione entro il 31 dicembre 2023 e che abbiano erroneamente compilato il campo relativo alla retribuzione media mensile globale stimata, possono rettificare i dati inseriti previa rinuncia alla domanda presentata contenente le informazioni erronee.
A seguito di tale rinuncia, i datori di lavoro potranno presentare una nuova domanda, con l’esatta indicazione delle informazioni e, in particolare, della retribuzione media mensile globale, da calcolare secondo le indicazioni sopra specificate.
La suddetta rinuncia nonché il successivo invio di una nuova richiesta devono essere effettuate, su indicazione del Ministero del Lavoro, entro il termine perentorio del 15 ottobre 2024.
Alla scadenza del suddetto termine, tutte le domande in stato “trasmessa”, relative a certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023, verranno massivamente elaborate secondo le indicazioni già fornite dall’Istituto con la circolare n. 137/2022.
Pertanto, laddove il datore di lavoro interessato non rettifichi la domanda erroneamente presentata entro il termine sopra riportato, la stessa, qualora ricorrano tutti i requisiti di legge, sarà accolta per il minore importo determinato sulla base della retribuzione media mensile globale stimata erroneamente indicata.
All’esito dell’elaborazione massiva delle istanze, a ciascun contribuente sarà comunicato l’importo autorizzato con nota in calce al modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa, come previsto dal decreto interministeriale 20 ottobre 2022 (cfr. l’art. 3, comma 3, del medesimo decreto).
All.to 15284_Messaggio-numero-2844-del-13-08-2024
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