AMBIENTE | Report settimanale Ambiente 2/6 settembre 2024
Aggiornamento Dossier europei – Monitoraggio PFAS nelle acque destinate al consumo umano; Regolamento esecutivo 2024/2174 sull’etichettatura dei gas fluorurati
Di seguito, un aggiornamento in merito ai seguenti temi.
- Monitoraggio PFAS nelle acque destinate al consumo umano – Comunicazione della Commissione UE
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione “Linee guida tecniche sui metodi di analisi per il monitoraggio delle sostanze per-e polifluoro alchiliche (PFAS) nelle acque destinate al consumo umano”.
Le linee guida mirano a velocizzare il monitoraggio dei PFAS, attraverso dei criteri omogenei in tutta l’Unione Europea, conformemente alla direttiva (UE) 2020/2184, recepita in Italia con il D.lgs. 23 febbraio 2023, n.18.
La direttiva (UE) 2020/2184 ha introdotto parametri e valori di parametro per le sostanze per- e polifluoro alchiliche (PFAS):
- il parametro “PFAS – totale”, con un limite di 0,50 µg/l (500 ng/l);
- il parametro “somma di PFAS”, che include un numero ristretto (20) e specifico di molecole che destano particolare preoccupazione, con un limite di 0,10 µg/l (100 ng/l).
I limiti di quantificazione (concentrazione minima di analita determinabile in un campione di acqua) dovrebbero essere non superiori a 0,15 µg/l per il parametro “PFAS – totale” e non superiori 0,03 µg/l per quello “somma di PFAS”. Per le singole sostanze, il limite non dovrebbe superare 1,5 ng/l, con l’indicazione che dovrebbe essere molto più basso per le molecole che destano maggiore preoccupazione dal punto di vista tossicologico, come ad esempio i PFOA e i PFOS.
Il documento della Commissione fornisce quindi delle linee guida tecniche sui metodi di analisi per monitorare i PFAS, monitorando i parametri “PFAS-totale” e “somma di PFAS” stabiliti dalla direttiva Acqua potabile (rifusione) (vale a dire la direttiva (UE) 2020/2184) e le regole tecniche ad essi associate, fornendo indicazioni sui metodi analitici da utilizzare per la loro quantificazione. Queste indicazioni tecniche sono valide anche per la determinazione dei PFAS nelle matrici ambientali.
In particolare, per il parametro “somma di PFAS” vengono indicati i metodi delle parti A e B della norma EN 17892:2024. Tale norma può essere applicabile anche per la ricerca degli inquinanti in acque di origine ambientale. La Comunicazione fornisce comunque indicazioni sulla possibilità di utilizzare anche altri metodi standard equivalenti, a patto che soddisfino gli stessi requisiti.
Gli Stati membri dell’Unione Europea hanno tempo fino al 12 gennaio 2026 per adeguarsi alla normativa sul monitoraggio dei PFAS, che comprende anche la definizione della frequenza di campionamento, che può essere adottata anche sulla base delle valutazioni di rischio del bacino idrografico e del sistema di fornitura delle acque.
- FGas – Pubblicato il Regolamento esecutivo 2024/2174 sull’etichettatura dei gas fluorurati
Il 3 settembre u.s. è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione.
Il nuovo regolamento di esecuzione stabilisce, quindi, le specifiche delle informazioni che devono essere riportate sulle etichette, definendo le prescrizioni relative al design grafico e al posizionamento delle etichette stesse.
In particolare, l’articolo 1 (Formato delle etichette) del Regolamento stabilisce il formato delle etichette e dispone quanto segue:
- Le informazioni devono essere ben visibili sullo sfondo dell’etichetta, con dimensioni e spaziature tali da garantirne una chiara leggibilità;
- L’intera etichetta e il suo contenuto devono essere progettati in modo da rimanere saldamente fissati al prodotto o all’apparecchiatura e leggibili in condizioni di normale utilizzo, sia al momento dell’immissione sul mercato che per tutta la durata in cui il prodotto o l’apparecchiatura contengono gas fluorurati a effetto serra o il loro funzionamento dipende da questi gas;
- L’etichetta deve riportare la seguente dicitura: «contiene gas fluorurati a effetto serra»;
- Le informazioni sul peso dei gas fluorurati a effetto serra, quando richiesto, devono essere espresse in chilogrammi o grammi, e il CO2 equivalente deve essere indicato in tonnellate, utilizzando i valori del potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati a effetto serra elencati nella colonna «GWP» degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573.
Inoltre, per alcuni prodotti di piccole dimensioni (come, ad esempio, generatori di aerosol, contenitori e solventi) sono ammessi “modi praticabili” di trasmettere agli utilizzatori le informazioni necessarie, anche tramite link leggibili da dispositivi elettronici.
Il regolamento 2024/2174/UE, che entrerà in vigore il 23 settembre 2024, sarà applicabile dal 1° gennaio 2025, in linea con l’entrata in operatività di tutte le novità in materia di etichettatura e informazioni sui prodotti stabilite dall’articolo 12 del regolamento 2024/573/UE.
Consultazione mirata sulla procedura di accesso alla giustizia in materia ambientale in relazione alle decisioni in materia di aiuti di Stato – Risposta Confindustria
Il 1° luglio u.s. la Commissione europea ha avviato una consultazione mirata su una nuova procedura proposta, volta a garantire l’accesso del pubblico alle procedure giudiziarie per contestare decisioni specifiche relative a misure di aiuti di Stato che presumibilmente violano il diritto ambientale dell’UE.
La nuova procedura proposta, infatti, mira a garantire l’accesso del pubblico alla giustizia per contestare tali decisioni.
In base alla proposta, i membri del pubblico ritenuti idonei potranno richiedere alla Commissione una revisione interna di qualsiasi decisione sugli aiuti di Stato per presunte violazioni del diritto ambientale dell’UE. I richiedenti idonei avranno anche diritto di ricorso dinanzi alle corti dell’UE. La nuova procedura, inoltre, terrà conto delle caratteristiche speciali del diritto sugli aiuti di Stato e della sua efficacia, inclusa la rapidità delle procedure dell’UE.
Tale consultazione fa seguito alle conclusioni del Comitato per la conformità (Compliance Committee) alla Convenzione di Aarhus del 2021, secondo le quali l’UE agirebbe in violazione della Convenzione, negando al pubblico la possibilità di contestare le decisioni sugli aiuti di Stato adottate ai sensi dell’articolo 108(2) del TFUE, persino quando tali decisioni potrebbero violare lo stesso diritto ambientale dell’UE. Il 17 maggio 2023, la Commissione ha adottato una comunicazione per identificare le opzioni per dare seguito alle conclusioni del Comitato per la conformità alla Convenzione di Aarhus, con l’obiettivo di creare una nuova procedura. La Commissione prevede di pubblicare, nel secondo trimestre del 2025, un documento di lavoro in cui valuterà la portata, il contenuto e i probabili impatti dell’iniziativa, riassumendo le informazioni raccolte nella consultazione mirata.
Ciò premesso, trasmettiamo in allegato la risposta di Confindustria alla consultazione in oggetto.
CdM 4 settembre 2024 – Approvato DL Salva-infrazioni
Lo scorso 4 settembre, il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (cd. DL Salva-infrazioni). Il decreto-legge dovrebbe consentire di agevolare la chiusura di 16 casi di infrazione e di una procedura di pre-infrazione, nota come EU Pilot.
Complessivamente, il provvedimento permetterà all’Italia una significativa riduzione del numero di procedure d’infrazione pendenti, raggiungendo il numero minimo storico e allineandosi alla media europea.
Tra le questioni trattate dal decreto (in allegato), segnaliamo in particolare l’articolo 14, relativo alla qualità dell’aria.
L’articolo 14 (Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria – Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/2299), con decreto del MASE di concerto con il MIT e con il MEF – da approvare entro 60 giorni dall’approvazione del presente decreto – introduce un programma di finanziamento destinato a interventi finalizzati a promuovere la mobilità sostenibile nelle aree con alti livelli di inquinamento, al quale sono destinati 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del fondo previsto dall’art. 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022)
Tali fondi saranno riservati agli interventi proposti dai Comuni capoluogo di provincia con più di 50mila abitanti, dalle città metropolitane e dalle aree metropolitane il cui territorio ricade, tutto o in parte, in zone che presentano superamenti dei limiti di qualità dell’aria, in particolare per il PM10 e NO2. Il decreto del Ministero dell’Ambiente disciplinerà i dettagli del programma, compresi i criteri per la selezione degli interventi e la gestione dei fondi.
Inoltre, è istituita una cabina di regia presso la Presidenza del Consiglio per elaborare un Piano di azione nazionale per il miglioramento della qualità dell’aria entro il 31 dicembre 2024, volto a identificare ulteriori misure per garantire il rispetto delle normative europee in materia di qualità dell’aria.
Il piano, della durata di 24 mesi, sarà monitorato dal Ministero dell’Ambiente, con aggiornamenti trimestrali al Consiglio dei Ministri con apposita relazione relativa allo stato di attuazione del Piano, per verificare i progressi e apportare eventuali modifiche.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati sugli sviluppi futuri.
ISPRA – Consultazione su Linee Guida finanza sostenibile: Risposta Confindustria
Lo scorso 22 maggio ISPRA ha posto in consultazione il Documento tecnico “La sfida ambientale per la finanza sostenibile. Metodologie, informazioni e indicatori ambientali”, conclusasi lo scorso 31 agosto.
A questo proposito, trasmettiamo, in allegato, il documento elaborato da Confindustria in risposta alla consultazione.
Accesso alla giustizia in materia ambientale in relazione decisioni in materia di aiuti di Stato_Contributo Confindustria Allegato A_Contributo Confindustria Schema DL Salva-infrazioni 4 Settembre post drafting DAGL ore 17 (1)
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