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TURISMO | “Nuovo Servizio Digitale per Aggiornamento Banca dati regionale delle strutture ricettive e delle attività di locazione breve finalizzato alla richiesta del CIN – Codice Identificativo Nazionale.”

Il Ministero del Turismo con Decreto Legge 145/2023, convertito in Legge 191/2023, ha istituito il CIN – Codice Identificativo Nazionale delle strutture ricettive e delle attività di locazione breve di cui al D.L. 50/2017, e ne ha definito le fasi operative con Decreto Ministeriale 16726 del 6/6/24.

Nel D.M. è previsto che entro il 1° settembre 2024 il Ministero del Turismo pubblicherà in Gazzetta Ufficiale un avviso che attesta l’entrata in funzione della Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive BDSR.

Dal giorno della pubblicazione dell’avviso i titolari o gestori delle strutture ricettive e delle attività di locazione breve avranno 60 giorni per collegarsi alla piattaforma nazionale e richiedere il CIN, accedendo tramite SPID o CIE e inserendo i dati richiesti dal sistema.

Per il rilascio del CIN, oltre ad inserire i dati minimi obbligatori, la piattaforma nazionale del Ministero (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) richiede che lo Spid del richiedente sia associato al codice fiscale o alla partita iva della struttura ricettiva o dell’attività di locazione breve.

Pertanto, per agevolare tale associazione e, conseguentemente, il rilascio del CIN, la Regione Campania, attraverso la collaborazione tra la Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo e l’Ufficio Speciale per la Crescita e la Transizione digitale, ha implementato il Servizio Digitale denominato “Aggiornamento Banca Dati Regionale Strutture Ricettive e Locazioni Brevi”.

Il Servizio è destinato all’aggiornamento e alla verifica dei dati presenti nella Banca dati regionale delle strutture ricettive (alberghiere, extralberghiere e all’aria aperta) e delle attività di locazione breve di cui al D.L. 50/2017, dove i titolari/gestori delle strutture ricettive e delle attività di locazione breve potranno associare il codice fiscale o la partita iva di ogni struttura al richiedente CIN e indicare anche eventuali delegati, oltre a completare eventuali informazioni mancanti.

I titolari o gestori delle strutture ricettive e delle locazioni brevi potranno, pertanto:

  1. accedere alla piattaforma regionale di servizi digitali all’indirizzo https://servizi-digitali.regione.campania.it/StruttureRicettive con Spid/CIE;
  2. inserire nell’apposito campo il proprio CUSR (Codice Unico regionale delle Strutture Ricettive). Per quanti non in possesso del codice CUSR si rimanda ai SUAP del Comune ove è ubicata l’attività per il rilascio dello stesso;
  3. verificare ed eventualmente completare i dati della struttura ricettiva/locazione breve presenti sul database regionale;
  4. inserire il nominativo e codice fiscale di eventuale delegato autorizzato a gestire i dati per proprio conto.

I dati delle strutture ricettive e delle locazioni brevi, così aggiornati e completati, saranno trasmessi alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive del Ministero del Turismo.

Il CIN potrà successivamente essere acquisito collegandosi alla piattaforma nazionale (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/) e accedere con lo Spid/CIE del soggetto titolare/gestore della struttura o eventualmente delegato e inserire i dati richiesti dalla piattaforma Ministeriale.

L’aggiornamento digitale ha lo scopo di semplificare l’applicazione delle disposizioni nazionali inerenti l’attribuzione del Codice Identificativo Nazionale e tutelare la leale concorrenza, assicurare il rispetto delle normative, contribuendo a contrastare le forme irregolari di ospitalità.

Ai Comuni si raccomanda celerità nell’assegnazione dei codici regionali CUSR alle strutture ricettive e alle attività di locazione breve per permetterne l’identificazione a livello regionale e la successiva richiesta di acquisizione del codice identificativo nazionale CIN.

Per qualsiasi informazione si invita ad utilizzare unicamente l’apposita email dedicata:

[email protected]

Turismo (Angela Amaturo  089200821 – [email protected])




AGRIFOOD FUTURE 2024 Consulenze dedicate presso lo spazio Google: iscrizione entro il prossimo 29 agosto

Informiamo che sono ancora aperte le iscrizioni per partecipare alle consulenze con Google nell’ambito del programma sull’Intelligenza Artificiale per il Made in Italy, che si terranno nello spazio dedicato durante l’evento nazionale Agrifood Future, organizzato da Unioncamere e la Camera di Commercio di Salerno con l’obiettivo di offrire un momento di confronto sulle innovazioni del cibo.

Prerogativa per la partecipazione delle aziende interessate, è la compilazione del test per la maturità digitale messo a disposizione da Unioncamere e dalla Camera di Commercio di Salerno a questo link: https://forms.gle/vMWdfXntYqmSDSBt5.

Il termine per effettuare l’iscrizione alle consulenze è fissato al prossimo 29 agosto.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




AGEVOLAZIONI | Piano 5.0: pubblicata circolare operativa con linee guida.

In riferimento alle precedenti comunicazioni sul Piano 5.0, informiamo che sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, nonché nella sezione Transizione 5.0 del portale del GSE, è stata pubblicata la circolare operativa 16 agosto 2024, n. 25877 contenente le linee guida per l’implementazione del piano Transizione 5.0, complete di spiegazioni e dettagli operativi, utili alle imprese e ai tecnici che si occuperanno delle certificazioni. Il 19 agosto, poi, è stata pubblicata un’errata corrige con riferimento alle “macchine mobili non stradali”, erroneamente inserite come incentivabili nel testo originale della circolare. Restano incentivabili, alle condizioni già previste, unicamente i veicoli agricoli e forestali.

La circolare entra nel merito dei criteri per la determinazione dei risparmi energetici, fornisce esempi e casistiche per comprendere se far riferimento a struttura produttiva o processo interessato, fa un focus sul concetto di scenario controfattuale, esempi numerici per il calcolo della riduzione dei consumi energetici.

Per quanto riguarda gli investimenti trainati, il documento offre ulteriori dettagli in relazione agli impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo e alle attività di formazione. C’è inoltre un approfondimento sul rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm) e sui i pannelli fotovoltaici. Come è noto, sono ammessi alla misura solo impianti basati su tecnologie made in Europe e che garantiscano un certo livello di efficienza. In attesa del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico a cui occorrerà fare riferimento per conoscere la classificazione delle varie soluzioni commercialmente disponibili, i moduli fotovoltaici (e i componenti che li costituiscono) ammessi alla misura Transizione 5.0 dovranno essere conformi alle norme tecniche indicate nella circolare e dovranno essere dotati di:

  • un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicato nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti) ai fini dell’identificazione dell’origine del prodotto, a dimostrazione che siano state eseguite all’interno dei predetti Paesi le seguenti lavorazioni: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici.
  • di certificazioni ISO 9001 (Sistema di gestione della qualità), ISO 45001 (Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale) rilasciate al produttore dei moduli da organismi di certificazione accreditati a livello europeo o nazionale in relazione al sito produttivo oggetto dell’ispezione di fabbrica.

Ampia anche la parte dedicata alle procedure per l’accesso all’incentivo, con sezioni relative alla comunicazione preventiva (ex ante), alla comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione e alla comunicazione di completamento del progetto d’innovazione (ex post), e alle relazioni tecniche che devono accompagnare la certificazione ex ante ed ex post. In conclusione della parte “didattica” alcuni esempi di calcolo del credito d’imposta spettante.

Ricordiamo che la piattaforma per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione – operativa dalle ore 12.00 del 7 agosto scorso – è disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0” del sito del GSE https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0 accessibile tramite SPID.

 

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected] )




AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES Unica: rifinanziamento e modifiche procedurali.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto u.s. è stato pubblicato il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, cd Omnibus che, tra i vari interventi, dispone un importante rifinanziamento del credito d’imposta investimenti ZES Unica.

Il decreto legge prevede un aumento di 1,6 miliardi di euro della dotazione della risorsa, portando il totale degli incentivi a 3,27 miliardi di euro. Viene così sostanzialmente raddoppiato l’importo iniziale di 1,67 miliardi – e aumenta di conseguenza la percentuale del credito d’imposta fruibile.

L’art. 1 del DL, inoltre, apporta rilevanti modifiche alla disciplina, in quanto prevede che tutte le imprese che hanno presentato la comunicazione dal 12 giugno, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 una nuova comunicazione attestante l’avvenuta realizzazione – entro il 15 novembre 2024, a pena di decadenza dell’agevolazione – degli investimenti previsti, indicati nella comunicazione già presentata. La comunicazione integrativa deve essere presentata anche se la comunicazione inviata dal 12 giugno reca l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione. Il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, sarà approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore (10 agosto 2024) del decreto-legge n. 113 del 2024.

La percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile sarà rideterminata secondo le regole stabilite dallo stesso articolo 1 del suddetto decreto-legge e sarà resa nota con provvedimento dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il 12 dicembre 2024.

Pertanto, in attuazione di quanto previsto dal decreto-legge n. 113, non potranno essere più presentate le comunicazioni integrative previste dal paragrafo 5 del provvedimento dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024 e neppure le comunicazioni previste dall’articolo 5, comma 5, del decreto interministeriale del 17 maggio 2024

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected] )




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