LAVORO | Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile: termine di presentazione 20 settembre 2024
Facendo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, ricordiamo che il termine di presentazione – per il biennio 2022-2023 – del Rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, è fissato al 20 settembre 2024 (cfr. avviso sul portale del Ministero del Lavoro).
Sul portale Cliclavoro è disponibile il manuale aggiornato per la compilazione del Rapporto Periodico, in allegato.
Il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, è disponibile per la compilazione nell’area Servizi Lavoro del portale ministeriale con accesso tramite SPID o CIE.
Segnaliamo inoltre che il Ministero del Lavoro ha pubblicato una serie di Faq consultabili qui.
Ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono obbligate alla redazione del rapporto biennale le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti. Il rapporto può essere volontariamente presentato (non sussiste quindi obbligo) anche dalle aziende fino a 50 dipendenti, che potrebbero optarvi, ad esempio per assolvere all’obbligo della presentazione della relazione di genere.
La soglia occupazionale indicata fa riferimento al 31/12/2023 (secondo anno del biennio). Non rileva la situazione occupazionale determinatasi prima o dopo tale data.
Il nuovo Decreto Interministeriale del 3 giugno 2024, in allegato, prevede all’art. 1, che il limite dimensionale di oltre 50 dipendenti a cui è subordinato l’obbligo di presentazione del rapporto, deve intendersi come somma di occupati nelle diverse sedi, dipendenze e unità produttive, sebbene il rapporto da trasmettere sia unico.
Le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti.
La mancata trasmissione, anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro competente, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 103,00 a euro 516,00 (art. 46 S.Lgs. 198/2006). Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi, è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 3, comma 1 lett. F), L. 162/2021).
In caso di rapporto mendace o incompleto è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro (art. 46, comma 4-bis, D.Lgs. 198/2006; art. 3, comma 1 lett. g), L. 162/2021).
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