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LAVORO | Prevenzione incendi – Pubblicata una nuova proroga del decreto controlli

È stato pubblicato il decreto 13 settembre 2024 – in allegato – che reca modifiche al cosiddetto decreto controlli (Decreto 1° settembre 2021, recante criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio), prevedendo che le disposizioni relative alla qualificazione dei tecnici manutentori (art. 4 DM 1/09/2021) entrino in vigore a decorrere dal 25 settembre 2025.

La previsione era già stata modificata negli scorsi anni, ma è stato necessario un ulteriore rinvio di un anno per poter permettere la piena realizzazione del decreto rispetto alle procedure che prevedono la qualifica dei manutentori.

Il decreto allegato, entra in vigore in data 19/09/2024, il giorno dopo della pubblicazione in gazzetta ufficiale (GU n. 219 del 18-9-2024).

Il decreto prevede, inoltre, ulteriori modifiche all’allegato II, inerenti ai requisiti e alle modalità di qualificazione dei manutentori, prevedendo un rinvio ad un apposito decreto direttoriale che definirà i requisiti, secondo modalità semplificate.  Sono, inoltre, state riviste le tariffe, aumentandole, per l’attività di valutazione dei requisiti.

Negli ultimi mesi il nostro Sistema centrale ha sollecitato la proroga ed altre modifiche ed è intervenuta anche con un posizionamento comune, d’accordo con altre Associazioni datoriali, sul tema dei requisiti e delle modalità di qualificazione. La materia è stata molto dibattuta, in particolare nell’ambito dell’osservatorio sul decreto controlli (istituito con Decreto del capo dei CNVVF n176 del 2 novembre 2021).

Il nostro Sistema centrale continuerà a monitorare il tema, chiedendo che vengano definite ed avviate più presto le attività necessarie affinché le modalità semplificate previste garantiscano una idonea qualifica dei tecnici manutentori e il decreto venga reso operativo al più presto al fine di mettere le aziende in grado di operare correttamente. Ad oggi, infatti, risulta ancora in via di definizione il complesso iter, avviato negli scorsi mesi, per la richiesta e lo svolgimento delle prove d’esame.

Sarà nostra cura informarVi sui successivi sviluppi.

All.to

Decreto 13 settembre 2024

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Violazioni soggette a diffida amministrativa – D.Lgs. n.103/2024: nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 6774/2024

Facendo seguito alla nota prot. n. 1357 del 31 luglio 2024, in allegato, con la quale l’INL ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione del D.Lgs. n. 103/2024, l’Ispettorato con la nota, 6774/2024 allegata, fornisce tra l’altro l’elenco delle violazioni che, sulla base del dettato normativo, si ritengono assoggettabili alla nuova diffida amministrativa disciplinata dagli artt. 1 e 6 del medesimo provvedimento.

Il citato art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 prevede, fra l’altro, che “…… l’istituto della diffida amministrativa di cui al presente decreto non si applica a violazioni di obblighi o adempimenti che riguardano la tutela della salute, la sicurezza e l’incolumità pubblica e la sicurezza sui luoghi di lavoro” e la suddetta nota prot. n. 1357/2024 ha già chiarito che “(…) tale formulazione non va intesa infatti in senso restrittivo come riferibile alle sole previsioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, che infatti non è espressamente citato e rispetto al quale è previsto peraltro un impianto sanzionatorio quasi esclusivamente penale (…)”.

Pertanto, dall’elenco sono escluse tutte le violazioni che non rispettano le condizioni indicate dal legislatore, ivi comprese le violazioni di carattere amministrativo legate al corretto adempimento di obblighi che si ritengono direttamente incidenti sulla possibilità di garantire una efficace “sicurezza sociale” ai lavoratori, in applicazione dell’art. 38, comma 2, della Costituzione.

Anche in relazione alle violazioni indicate, la nuova diffida non potrà trovare applicazione qualora, nei cinque anni precedenti l’inizio dell’accertamento, il medesimo trasgressore sia stato sanzionato per violazioni ritenute sanabili, sia ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024, sia ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004; ciò vale anche quando la violazione già commessa non sia necessariamente la medesima successivamente accertata, sia nelle ipotesi della c.d. diffida “ora per allora”, sia nelle ipotesi in cui la precedente violazione sia stata oggetto di verbale unico e non necessariamente di ordinanza-ingiunzione.

Inoltre, come già chiarito con la nota prot. n. 1357 sopra citata, la disposizione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 103/2024 ha natura procedurale e che, pertanto, la stessa troverà applicazione anche per le violazioni commesse prima del 2 agosto (data di entrata in vigore del D.Lgs. 103/2024) e non ancora oggetto di contestazione con verbale unico, sebbene riferite ad accertamenti avviati prima di tale data.

All.ti

INL-nota-17-settembre-2024-elenco-illeciti-nuova-diffida-amministrativa Nota-DC-Giuridica-n.-1357-del-31.07.2024

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Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




AMBIENTE | Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali

Segnaliamo che, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha anticipato al 4 novembre 2024 i termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico da vidimare presso le Camere di Commercio e fissato al 23 gennaio 2025 i termini per la vidimazione digitale dei FIR e dei registri.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare il sito ufficiale del Rentri: https://www.rentri.gov.it/

Fonte (sito Rentri)

 

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE PASSIVA – AZIONI DI PAESI TERZI VS UNIONE EUROPEA / Italia: TURCHIA (aggiornamenti su antielusione woven fabrics)

Segnaliamo gli aggiornamenti trasmessi dall’Ufficio Difesa Commerciale Passiva del Ministero Affari Esteri (DGUE – Uff. X) in relazione a misure e procedimenti attivati da Paesi terzi nei confronti delle produzioni/esportazioni UE o di singoli Stati membri.

 

 

TURCHIA – con riferimento al procedimento anti-elusione su tessuti sintetici (woven fabrics) che ha coinvolto diversi paesi, tra cui l’Italia, le autorità turche hanno rinvenuto i presupposti per l’avvio di una revisione intermedia (interim review) delle misure adottate lo scorso mese di febbraio (vd. news del 01/03/2024), circostanza di cui è stata informata anche la nostra Ambasciata ad Ankara. Al momento non risulta pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’avviso del formale avvio della revisione, di cui verrà data tempestiva informazione per consentire l’eventuale registrazione da parte delle imprese interessate. Allegata documentazione di riferimento (con traduzione in inglese resa disponibile dalla commissione europea).

 

Case handler DG Trade: Miriam JANECKOVA (Trade Defence Instruments) – [email protected]

Turkiye_anti-circumvention_woven fabric_Initiation of Investigation-EN Turkiye_woven fabric_Initiation of Investigation-TR

Ulteriori contatti UE di riferimento: email – [email protected]; webpage “Actions against exports from the EU” – https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/cases




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