AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES Unica e Piano 5.0: aggiornamenti DL Omnibus
Lo scorso 3 ottobre, la Camera dei deputati ha approvato definitivamente e con modifiche il DDL di conversione del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (cd DL Omnibus),
sul quale il Governo, nel corso della prima lettura al Senato, aveva posto la questione di fiducia. Il Provvedimento presenta un ampio raggio d’azione, intervenendo su numerosi ambiti, tra cui il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica. In particolare, come anticipato con precedente nostra news, ne incrementa in modo significativo le risorse destinate all’agevolazione e ne modifica il funzionamento.
Partendo da quest’ultimo profilo, il Decreto incide sulla procedura di accesso al beneficio, prevedendo, al fine di ripartire le risorse disponibili, l’invio all’Agenzia delle Entrate di un’ulteriore comunicazione integrativa.
Nel merito, i potenziali beneficiari dell’agevolazione che abbiano inviato correttamente la comunicazione entro il 12 luglio scorso dovranno inviare, a pena di decadenza, dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, una comunicazione integrativa che attesti l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata originariamente, e che riporti l’indicazione dell’ammontare del credito maturato, in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche.
Tale comunicazione integrativa dovrà riportare un ammontare di investimenti agevolabili non superiore a quanto originariamente comunicato ed essere inviata anche se gli investimenti siano stati realizzati già alla data della prima comunicazione.
Il modello di comunicazione integrativa, con relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, è stato approvato dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n.350036 del 9 settembre u.s. https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-9-settembre-2024
Ai fini di quanto sopra, verrà adottato un nuovo decreto di riparto sulla base degli investimenti non più solo prenotati, ma realmente effettuati. Infatti, a seguito delle comunicazioni pervenute, l’Agenzia, con provvedimento da emanare entro il 12 dicembre 2024, provvederà a determinare la percentuale da applicare al credito d’imposta richiesto. Lo stesso provvedimento riporterà il numero delle comunicazioni inviate, la tipologia di investimenti realizzati entro il 15 novembre e l’ammontare complessivo del credito d’imposta richiesto.
Quanto alle risorse, e in linea con quanto richiesto e auspicato da Confindustria, il Provvedimento raddoppia l’iniziale stanziamento volto a finanziare il credito d’imposta per gli investimenti nella ZES unica, dotando lo strumento di una portata finanziaria più adeguata alla platea delle imprese presenti nel territorio di riferimento.
In particolare, le risorse, pari a 1,6 miliardi, vengono individuate utilizzando 750 milioni di euro del Piano nazionale complementare al PNRR, 560 milioni del FSC 2021-27 (per le quote spettanti ad amministrazioni centrali) e 290 milioni a valere sul fondo opere indifferibili (dotazione complessiva di 1,5 miliardi, stanziati nel 2022, per rincari legati alle materie prime).
Inoltre, nel caso in cui il credito riconosciuto sia inferiore al massimo riconoscibile, il MIMIt e le regioni della ZES Unica potranno manifestare entro il 15 gennaio 2025 al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio, la volontà di agevolare gli investimenti a valere sulle risorse dei programmi (nazionali e regionali) della politica di coesione europea relativi al periodo 2021-2027.
Infine, il Provvedimento agisce sulla disciplina del credito Transizione 5.0, chiarendo che gli impianti fotovoltaici e le relative celle devono essere prodotti negli Stati membri dell’Unione europea, con un’efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5 per cento.
