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LAVORO | Patente a crediti – regolamento attuativo: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132/2024
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2024 n. 221 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132 con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, let. a) del D.Lgs. 81/2008.
Sono esclusi dall’applicazione della norma coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Il provvedimento entra in vigore il 1° ottobre 2024.
Ricordiamo che il regolamento di cui al decreto in commento è previsto dall’art. 27 del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla L. n. 56/2024.
La patente è obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se con sede Ue o extra Ue.
La domanda va presentata sul portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, autocertificando il possesso di una serie di requisiti, tra cui l’iscrizione alla Camera di commercio, l’adempimento degli obblighi formativi previsti dalla vigente normativa, il possesso del Durc, possesso del DVR, possesso della certificazione di regolarità fiscale, avvenuta designazione del RSPP.
Nelle more del rilascio della patente è consentito lo svolgimento delle attività lavorative.
La patente è revocata se è accertata in via definitiva, in sede di controllo successivo al rilascio, la non veridicità della dichiarazione. Trascorsi 12 mesi dalla revoca sarà possibile richiedere il rilascio di una nuova patente.
La sospensione della patente a crediti è obbligatoria, fatta salva diversa valutazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per un massimo 12 mesi in caso di infortuni nel cantiere da cui deriva la morte di uno o più lavoratori, per colpa grave del datore di lavoro, o suo delegato, o dirigente.
La sospensione può invece essere adottata, fino a 12 mesi, se le esigenze cautelari non sono soddisfatte, nel caso di infortunio nel cantiere che determini inabilità permanente di uno o più lavoratori e o menomazione irreversibile per colpa grave del datore di lavoro o suo delegato o dirigente. La sospensione è adottata.
In caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l’Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell’attività lavorativa presso il cantiere dove si è verificata la violazione.
Al rilascio della patente è attribuito un punteggio di 30 crediti, che può essere incrementato fino alla soglia massima di 100 crediti complessivi, come da tabella allegata al decreto.
La patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili.
Il recupero fino a 15 crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto dell’adempimento dell’obbligo formativo in relazione ai corsi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni di cui all’alltegato I-bis del D.Lgs. 81/2008, nonché dei lavoratori occupati presso il cantiere dove si è verificata la violazione, e dell’eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura del Decreto Ministeriale n. 132/2024.
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]