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LAVORO | Collocamento mirato (l. n. 68/1999) – Contributo esonerativo ex art. 5, comma 3bis per svolgimento di lavorazioni a rischio elevato – Sostituzione del DM 10 marzo 2016 – Novità

La legge 68/1999 prevede, all’art. 5, comma 3bis, la possibilità di esonero oneroso dagli obblighi assunzionali relativamente agli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato (con tasso di rischio INAIL pari o superiore al 60‰).
Il DM 10 marzo 2016 disciplinava le modalità procedurali per ottenere l’esonero, con particolare riferimento all’autocertificazione della condizione esonerativa e alle modalità di pagamento del contributo esonerativo.
Per consentire il versamento del contributo anche mediante il canale PagoPA (ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale – Dlgs 7 marzo 2005, n. 82, art. 5), il DM del 2016 viene integralmente sostituito dal DM 11 giugno 2024 a decorrere dal 1 ottobre 2024 (cfr. nostra informativa dello scorso 26 agosto).
In primo luogo, si sottolinea la presenza di un regime transitorio (art. 5), che tiene conto della data di entrata in vigore del nuovo decreto.
Per coordinare la scadenza del giorno 10 del mese successivo al trimestre già coperto da esonero (10 ottobre 2024) con la possibilità di dare continuità al pregresso regime di esonero (mediante autocertificazione entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DM), il decreto prevede espressamente che “la nuova autocertificazione si intende presentata in regime di continuità con il trimestre precedente e, pertanto, è valida per l’intero trimestre nel quale si effettua il pagamento, previa corresponsione dell’intero importo dovuto”.
Ne consegue che la nuova autocertificazione (la cui nuova procedura informatica genera lo strumento per il pagamento del contributo) può essere adottata entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DM ed opera la presunzione di legge secondo la quale il versamento è effettuato a copertura del trimestre, così sanando il ritardo rispetto del termine del 10 del mese successivo al trimestre già coperto da esonero.
Dal 1° ottobre 2024 sarà comunque possibile, accedendo alla piattaforma dell’autocertificazione, verificare la disponibilità della nuova modalità di pagamento.
Agli articoli 1 e 2 si indicano, senza modifiche rispetto a quanto previsto nel precedente decreto, l’ambito di applicazione della norma e le definizioni.
L’articolo 3 contiene alcune precisazioni procedurali, rinviando al format presente sul portale “Servizi lavoro” accessibile mediante SPID/CIE o le altre modalità identificative previste dalla legge e specificando che “l’autocertificazione deve contenere tutte le provincie coinvolte nell’esonero oggetto del presente decreto” e che “non è consentita la presentazione di più autocertificazioni contemporaneamente in corso di validità, anche se contenenti differenti ambiti provinciali”.
Sempre all’articolo 3, comma 4, il nuovo decreto specifica che nell’autocertificazione il datore di lavoro indica anche “la base di computo, il numero di lavoratori con disabilità occupati e il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato a livello nazionale”.
Il contenuto dell’autocertificazione è variato: ora è sufficiente indicare la base di computo, il numero dei lavoratori con disabilità occupati, il numero degli addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e la quota di esonero (prima si dovevano indicare anche la quota di riserva, la base netta e la quota netta).
Tra le condizioni per l’individuazione della quota di esonero concessa si precisa che la stessa non può essere superiore “al limite massimo esonerabile, diminuito della percentuale della quota di riserva esonerato ai sensi dell’art. 5, comma 3, della Legge 68/99”.
Con riferimento alla eventuale variazione della quota di esonero (comma 8), il decreto precisa che, in caso di incremento della quota di esonero, “la corrispondente integrazione del contributo esonerativo è effettuata in occasione dell’invio della nuova autocertificazione, tenuto conto che la procedura telematica genera un avviso di pagamento per il versamento del solo importo integrativo tramite piattaforma PagoPA”.
L’articolo 4, relativo al contributo esonerativo, ne precisa l’importo aggiornato, che è pari a euro 39,21 per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore con disabilità non occupato, calcolato convenzionalmente su cinque giorni lavorativi a settimana e su 22 giorni lavorativi al mese e, pertanto, pari ad euro 2.587,86 a trimestre per ciascun lavoratore con disabilità per cui si autocertifica l’esonero.
La modalità di pagamento è profondamente cambiata ed appare più semplice: non più il bonifico bancario ma esclusivamente la procedura telematica di PagoPA, quindi cambiano anche i termini e l’efficacia del pagamento.
Il primo versamento deve essere effettuato utilizzando l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica al termine della compilazione dell’autocertificazione e copre il periodo compreso dalla data dell’esecuzione del pagamento alla fine del trimestre. I versamenti successivi vanno effettuati utilizzando l’avviso di pagamento generato trimestralmente dalla procedura telematica, entro il giorno 10 del primo mese del trimestre che si intende coprire con l’esonero e, in ogni caso, valgono a copertura dell’intero trimestre per il quale vengono versati.
Il versamento viene fatto esclusivamente attraverso l’avviso di pagamento generato dalla procedura telematica, quindi non è più possibile effettuare il bonifico.
A fronte del riscontro positivo sull’esecuzione del pagamento dalla piattaforma PagoPA, l’autocertificazione si ritiene validamente presentata ed inizia a decorrere il periodo di fruizione dell’esonero.
Le informazioni sui pagamenti sono disponibili nella Banca dati del collocamento mirato al servizio in cui il datore di lavoro ha la sede legale ed ai servizi competenti per ciascuna unità produttiva interessata.
Sarà nostra cura fornirVi ulteriori indicazioni laddove il Ministero del lavoro dovesse emanare circolari di chiarimento.
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
TURISMO | “Ciclo formativo sul Turismo Sostenibile e Digitale dal 16 al 31 ottobre 2024”

L’Area Attrattività e Turismo di Promos Italia, in collaborazione con NIBI, organizza un Percorso formativo gratuito, in modalità online, di 5 incontri, da due ore ciascuno, di cui 4 appuntamenti sul Marketing Turistico Sostenibile e Digitale e un incontro di Follow Up.
Il percorso formativo si terrà tra il 16 e il 31 ottobre 2024 ed è rivolto esclusivamente alle imprese del settore turistico della provincia di Salerno.
Il programma nel dettaglio:
16/10/2024 ore 15.00-17.00 – Fondamenti di MKTG Strategico e Turismo Sostenibile – Definizione e principi del turismo sostenibile – Introduzione al marketing strategico: concetti chiave e framework – Analisi del mercato e della concorrenza nel settore turistico – Analisi SWOT per destinazioni e servizi turistici sostenibili.
17/10/2024 ore 15.00-17.00 – MKTG Strategico Turistico – Segmentazione, Targeting e posizionamento nel turismo e nel turismo sostenibile.
24/10/2024 ore 15.00-17.00 – MKTG Operativo Turistico – Marketing mix (7P) applicato al turismo – Sviluppo del prodotto/servizio turistico – Strategie di pricing per offerte turistiche – Canali di pubblicità e distribuzione per il turismo.
25/10/2024 ore 15.00-17.00 – Il Digital MKTG Turistico – Come utilizzare gli strumenti Digital per le analisi di mercato e della concorrenza nel settore turistico
– Segmentazione della Clientela. I metodi di segmentazione e l’utilizzo delle Buyer Personas nel Digital – L’E-Marketing Mix – Il Social Media Marketing
31/10/2024 ore 15.00-17.00 – Incontro di Follow Up – Approfondimento di alcune tematiche a richiesta e/o approfondimento per settore turistico specifico (alberghiero, B&B, balneari, etc.).
Programma completo e link per l’iscrizione:
Non sono ammessi liberi professionisti e consulenti d’impresa.
Turismo (Angela Amaturo 089200821 – [email protected])
AMBIENTE | report settimanale Ambiente 16/20 settembre 2024

RENTRI – Aggiornamento
L’Albo nazionale gestori ambientali informa che è stata rilasciata nella sezione “Ambiente DEMO” l’area “Produttori di rifiuti non iscritti”, che consente ai Produttori di rifiuti che non sono tenuti ad iscriversi al RENTRI (o che sono obbligati ad iscriversi in un momento successivo a quello della prima scadenza, che va dal 15 dicembre 2024 al 13 febbraio 2025) di:
- registrarsi, mediante accreditamento alla piattaforma telematica, fornendo un set minimo di informazioni anagrafiche;
- emettere il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in modalità cartacea assolvendo agli obblighi di vidimazione e compilazione del formulario;
- scaricare la copia del FIR controfirmato e datato in arrivo dal destinatario (ex 4a copia).
I produttori di rifiuti che hanno adottato un sistema gestionale interoperabile con il RENTRI, una volta registrati, potranno vidimare digitalmente, in modalità telematica, i FIR cartacei.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.albonazionalegestoriambientali.it/Public/News/RENTRI_registrazione
Inoltre, l’Albo informa che nell’area “servizi per l’interoperabilità”:
- sono stati rilasciati nuovi endpoint, come, ad esempio, il servizio di validazione strutturaledei dati del registro informatico come previsto dalla modalità operativa 17 “Specifiche tecniche” al punto 17.4 e dalla Modalità operativa 8 “Vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, specificatamente per il controllo tra i dati del registro informativo e i dati trasmessi al RENTRI. Il servizio di validazione è accessibile anche in area riservata “Operatori “e “Soggetti Delegati”.
- è stata aggiornata la documentazione delle API con particolare riferimento a:
- nuovo endpoint di validazione (di cui sopra);
- nuovi endpoint di consultazione degli iscritti e delle autorizzazioni comunicate al RENTRI;
- aggiornamento endpoint per la trasmissione dei dati dei registri per gestire più intermediari, l’adeguamento di alcune validazioni e l’arricchimento delle descrizioni delle validazioni applicate;
- aggiornamento dello schema XSD, rentri-movimenti per consentire l’indicazione di più intermediari e rentri-common per la revisione della validazione dei codici fiscali;
- pubblicazione della guida per il “registro in formato digitale“.
DL Ambiente
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sta lavorando al c.d. DL Ambiente, che reca “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” e che dovrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri nell’arco di questa settimana. La bozza del provvedimento si compone attualmente di 13 articoli e introduce novità in materia di:
- valutazioni e autorizzazioni ambientali;
- salvaguardia dell’ambiente e della sicurezza degli approvvigionamenti;
- crisi idrica;
- responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico.
Il testo reca anche nuove disposizioni in materia di:
- economia circolare e disciplina relativa al Responsabile tecnico;
- recupero materie prime critiche da RAEE;
- ritiro apparecchiature elettriche secondo i sistemi “Uno contro Uno” e “Uno contro zero”;
- bonifiche;
- monitoraggio degli interventi in difesa del suolo e programmazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico.
Si prevedono, infine, interventi diretti alle amministrazioni operanti nei settori dell’ambiente e della sicurezza energetica e per la funzionalità del MASE.
Segnaliamo, infine, che una volta licenziato il provvedimento definitivo seguirà una nota di approfondimento.
REACH – Pubblicata la restrizione su alcune sostanze PFAS (PFHxA)
Insieme con i Colleghi della Delegazione di Bruxelles, che ringraziamo, vi informiamo che, nell’ambito del regolamento REACH, il 19 settembre u.s. la Commissione europea ha adottato delle nuove misure volte a limitare l’uso di alcune sostanze PFAS, ovvero dell’acido undecafluoroesanoico (“PFHxA”) e delle sostanze correlate al PFHxA.
Tale restrizione vieterà la vendita e l’uso del PFHxA nei prodotti tessili di consumo (come, ad esempio, i giubbotti antipioggia); negli imballaggi alimentari (ad esempio, scatole per pizze); nelle miscele di consumatori (es. spray impermeabilizzanti); nei cosmetici e in alcune applicazioni di schiuma antincendio (ad esempio per l’addestramento e le prove, senza compromettere la sicurezza). La restrizione non riguarda le applicazioni del PFHxA nei semiconduttori, nelle batterie o nelle celle a combustibile per l’idrogeno verde.
La restrizione PFHxA entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed entrerà in vigore dopo periodi transitori compresi tra 18 mesi e 5 anni, a seconda dell’uso.
Segnaliamo, infine, che tale restrizione è una misura distinta dalla potenziale restrizione dell’intero gruppo PFAS proposta nel 2023 e che l’ECHA (l’Agenzia europea per le sostanze chimiche) sta attualmente valutando.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’ECHA: https://echa.europa.eu/it/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
SAVE THE DATE – Festival dell’Acqua 2024: Firenze 24-26 settembre 2024
Segnaliamo che, dal 24 al 26 settembre si terrà a Firenze, presso Palazzo Vecchio e la Fortezza da Basso, il Festival dell’Acqua. Con circa 220 relatori, compresa Confindustria, tecnici ed esperti del settore si confronteranno con i principali attori italiani ed europei del servizio idrico sugli investimenti infrastrutturali e finanziari per la tutela della risorsa, sulle politiche di adattamento al cambiamento climatico, sulla governance; e ancora sulla digitalizzazione del servizio idrico integrato, sulla depurazione e sui cambiamenti attesi dalla nuova Commissione Europea. Tra i temi al centro del dibattito ci sarà anche quello della sicurezza dell’acqua del rubinetto.
In allegato, il programma completo dell’evento.
SAVE THE DATE – ANIMA Green Talks 2024, 1° ottobre 2024 Milano
Segnaliamo l’evento organizzato da Anima Confindustria “Anima Green Talks”, al quale parteciperanno anche la Vice Presidente Lara Ponti e Marco Ravazzolo. L’evento sarà un’importante occasione di confronto e dialogo tra istituzioni, aziende e professionisti del settore, dedicata all’analisi delle opportunità e delle sfide legate all’adozione di pratiche sostenibili.
Durante l’evento, rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee parteciperanno a dibattiti incisivi sulle politiche ambientali attuali e future. Sarà un momento prezioso per esplorare i benefici economici a lungo termine delle pratiche sostenibili e fornire alle aziende strumenti utili per adeguarsi proattivamente alle normative vigenti, contribuendo attivamente al dibattito legislativo.
L’evento si terrà il 1° ottobre 2024 presso il Cariplo Factory in Via Bergognone 34, angolo Via Tortona, a Milano. L’iscrizione all’evento è gratuita fino a esaurimento posti al seguente link. In allegato locandina e programma.
DL Salva infrazioni – Testo in GU
Facendo seguito a quanto precedentemente comunicato, trasmettiamo in allegato il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale del Decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 (c.d. Decreto Salva-infrazioni), che introduce disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
432d08e3-096e-4ab8-bee5-8f875b8d1a42 ANIMA Green Talks 2024 – Programma DL Salva infrazioni – testo GU
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])
INTERNAZIONALIZZAZIONE | MEMO: CONTRIBUTI camerali per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in ITALIA e all’ESTERO annualità 2025. DOMANDE ENTRO IL 15 DICEMBRE 2024

Ricordiamo che il prossimo 15 DICEMBRE 2024 scadranno i termini per la presentazione alla Camera di Commercio di Salerno dell’istanza di CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO relative all’annualità 2025.
La misura prevede contributi a fondo perduto, in de minimis, a parziale concorso delle spese sostenute dalle aziende per la partecipazione a manifestazioni di rilevante importanza che si svolgono in Italia e all’estero.
Le voci ammissibili sono la locazione, la progettazione e l’allestimento dell’area espositiva, al netto dell’IVA, nel limite del 50% della spesa effettuata, fino ad un importo non superiore a 5.000,00 euro.
Le aziende interessate a beneficiare della misura, al fine di prenotare le risorse per le manifestazioni fieristiche cui hanno in programma di partecipare nell’annualità 2025, dovranno presentare alla Camera di Commercio di Salerno apposita domanda, in base alle modalità contenute nel “Regolamento per l’ammissione ai contributi per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero” (il regolamento che va citato nella domanda è quello approvato con deliberazione di Giunta n. 17 del 28 marzo 2023).
COME PROCEDERE PER LA DOMANDA DI PRENOTAZIONE FONDI per FIERE 2025:
Le imprese, entro il 15 dicembre 2024, potranno presentare in PEC domanda di prenotazione del contributo di € 5.000 per n.1 manifestazione fieristica programmata per il 2025 a parziale concorso delle spese che si prevedono di sostenere per la locazione, la progettazione e l’allestimento dell’area espositiva.
Si sintetizzano, di seguito, gli elementi sostanziali del provvedimento:
- Possono accedere al contributo le imprese individuali o societarie, nonché i loro consorzi, di produzione beni e servizi a carattere industriale, artigiane, agricole e turistiche, aventi unità produttiva nella provincia di Salerno;
- la medesima impresa può richiedere solo n°1 contributo per ciascun anno solare, per UNA SOLA manifestazione fieristica di rilevante importanza che si svolga o in Italia – esclusa la provincia di Salerno – oppure all’estero;
- l’importo complessivo massimo erogabile è pari a € 5.000 – a fondo perduto, in de minimis – nel limite del 50% per i costi di locazione, progettazione e allestimento dell’area espositiva;
- al fine di “prenotare” le risorse per la manifestazione che si terrà nell’annualità 2025, le imprese dovranno inviare apposita istanza entro e non oltre il 15 dicembre 2024;
- L’istanza va prodotta utilizzando il format allegato al regolamento [Domanda di ammissione, modulo A, con pagamento di imposta di bollo pari a € 16,00, che deve essere versata unicamente utilizzando il modulo F23 dell’Agenzia delle Entrate/codice tributo 456T (Codice Ufficio TE3/identifica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate della Provincia di residenza). Sono escluse altre tipologie di pagamento] che, completo dei documenti richiesti, va inviato ai competenti uffici Camerali esclusivamente a mezzo PEC a [email protected], pena la decadenza dell’istanza;
- Le domande saranno valutate in base all’applicazione di una serie di parametri dettagliati nel regolamento e saranno ammesse fino ad esaurimento delle risorse disponibili, con una lista d’attesa per quelle non finanziabili per incapienza di fondi; solo in caso di parità di punteggio, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle istanze;
- La graduatoria verrà pubblicata con valore di notifica sul sito della Camera di Commercio;
- Le imprese ammesse avranno la facoltà di modificare la manifestazione fieristica indicata, a condizione che inviino una richiesta di “cambio fiera”, sempre solo tramite PEC e secondo le seguenti modalità:
- se la nuova fiera si svolge prima di quella ammessa a contributo, l’impresa deve inviare la richiesta entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell’inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio;
- se la nuova fiera si svolge dopo quella ammessa a contributo, l’impresa deve inviare la richiesta rispettando il termine dei 60 giorni dalla fine della manifestazione fieristica per la quale è stata ammessa al contributo e comunque entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell’inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio.
- Il contributo sarà liquidato a rimborso, dietro presentazione – a mezzo PEC, entro il termine perentorio 60 giorni dal termine della manifestazione fieristica (pena la decadenza del contributo) – di apposita istanza (domanda di liquidazione, modulo C, unitamente al modello di trasmissione delle coordinate bancarie), completa di fatture quietanzate e tutta la documentazione richiesta attestante l’effettiva partecipazione alla fiera.
Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al regolamento, allegato alla presente unitamente a tutta la modulistica richiamata.
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COORDINATRICE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE (Monica De Carluccio 089200810 – [email protected])