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Circolari ASSONIME | disponibili i numeri 12 – 19/2024 per approfondimenti

 Informiamo che sono disponibili presso i nostri uffici le circolari Assonime numeri 12 – 19/2024 e relativi allegati.

Circolare 19/2024 – La nuova Notice della Commissione europea sulla definizione del mercato rilevante a fini antitrust.

Circolare 18/2024 – La revisione dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000) ad opera del decreto legislativo n. 219 del 2023.

Circolare 17/2024 – Data Governance Act: ambiti di attuazione e spunti di policy per le imprese.

Circolare 16/2024 – Disposizioni a tutela del made in Italy.

Circolare 15/2024 – Attuazione della riforma in materia di fiscalità internazionale (d.lgs. n. 209 del 2023): il restyling dei criteri di residenza fiscale delle società e degli enti.

Circolare 14/2024 – Il regolamento europeo sull’intelligenza artificiale: analisi ragionata della nuova disciplina e prospettive di policy per le imprese.

Circolare 13/2024 – Credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno. ZES Unica.

Circolare 12/2024 – La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP delle società di capitali 2024 e i relativi versamenti.

Le aziende interessate possono chiedere ulteriori informazioni inviando una mail a [email protected]

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




LAVORO | Revisione del regime sanzionatorio per omissioni e per evasioni contributive – Circolare INPS n. 90 del 4 ottobre 2024

L’INPS con la circolare n. 90 del 4 ottobre 2024, in allegato, ha fornito indicazioni in merito alle modificazioni del regime sanzionatorio di cui all’art. 116, commi 8, 9, 10 e 15, della Legge n. 388/2000, introdotte dall’art 30 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, convertito con modificazioni dalla Legge n. 56 del 29 aprile 2024, a decorrere dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)

In merito al ravvedimento operoso previsto a favore di chi versa i contributi dovuti spontaneamente entro 120 giorni dalla scadenza, l’INPS ha chiarito che il pagamento deve intendersi “in unica soluzione” anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite dei 120 giorni dalla data di scadenza legale e purché l’importo totale versato corrisponda all’intera contribuzione dovuta. Diversamente, la misura agevolata non può trovare applicazione in caso di pagamento in modalità rateale, non avendo il legislatore espressamente previsto tale facoltà.

Inoltre l’Istituto ha precisato che la nuova disciplina introdotta dall’art. 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, trova applicazione relativamente agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti di contributi correlati ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024.

Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)

La circolare si sofferma, altresì, sull’ampliamento del concetto di evasione che, dopo le integrazioni operate dal Legislatore, si concretizza adesso anche in caso di dichiarazioni obbligatorie omesse o non veritiere e pur sempre con la specifica intenzione di non versare contributi e/o premi, nascondendo l’esistenza di rapporti di lavoro e di retribuzioni erogate e, più in generale, di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell’obbligo contributivo.

In merito alle sanzioni civili applicabili alla fattispecie in esame, nelle ipotesi in cui il soggetto contribuente non metta in atto spontaneamente comportamenti volti a regolarizzare la sua posizione rispetto all’obbligo contributivo, la norma prevede, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, una sanzione pari al 30% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d’anno, e sino alla soglia massima del 60% dell’importo dovuto.

Diversamente, la fattispecie del ravvedimento operoso è stata oggetto di una rimodulazione dei termini previsti per il pagamento della contribuzione dovuta. Infatti, viene confermata la previsione secondo cui, in caso di denuncia effettuata spontaneamente, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, della situazione debitoria entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, le sanzioni civili per evasione vengono degradate ad omissione calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia e, inoltre, viene introdotta l’ulteriore previsione che, ove il versamento avvenga in unica soluzione entro il più ampio termine di 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

La disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, a tutte le denunce/dichiarazioni effettuate dal 1° settembre 2024, riferite ai periodi pregressi avuto riguardo ai termini fissati dalla disposizione, considerato che l’inadempimento è conosciuto da parte dell’Istituto solo per effetto delle denunce/registrazioni/dichiarazioni stesse.

Sanzioni civili in presenza di accertamenti degli enti impositori (art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000)

Il legislatore ha introdotto, all’articolo 116, comma 8, la lettera b-bis) con la quale è stata prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50% delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall’ente impositore d’ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di 30 giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

Le sanzioni civili saranno rideterminate nella misura ordinaria laddove il contribuente non provveda al versamento o vi provveda in misura insufficiente o tardiva: in tale caso, non essendo stata prevista la revoca della rateazione accordata, l’Istituto provvede a notificare all’interessato un nuovo piano di ammortamento con il quale le rate a scadere sono ricalcolate computando il differenziale dovuto a titolo di sanzioni civili nella misura ordinaria.

L’Istituto ha precisato inoltre che l’art. 30, comma 1, lettera c), del D.L. n. 19/2024, trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche ad obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).

Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000) e riduzione delle sanzioni civili (art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000)

L’art. 30, comma 2, del D.L. n. 19/2024 ha modificato, sempre a decorrere dal 1° settembre 2024, il regime delle sanzioni civili in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa.

In particolare la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all’art. 1284 cod. civ., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

L’Istituto ha fornito, altresì, indicazioni in merito alle attività di compliance e alle attività di accertamento d’ufficio introdotte dall’art. 30, commi da 5 a 9 e da 10 a 14, del D.L. n. 19/2024.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INPS n. 90 del 04.10.2024

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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