L’emendamento 2.0.18 (testo 2) al DL 157/2026 (DL Carburanti), approvato il 13 ottobre dalla Commissione Ambiente del Senato e presentato dai senatori del Pd Nicola Irto e Daniele Manca, interviene – con due modifiche distinte – sul Testo unico delle rinnovabili (d. lgs. 190/2024).
La prima amplia, a determinate condizioni, gli interventi realizzabili nelle zone di protezione dei siti Unesco. La seconda chiarisce che le Regioni non possono rimettere in discussione le aree già riconosciute come idonee dalla legge statale.
Rinnovabili nelle zone di protezione dei siti Unesco
La prima modifica riguarda l’articolo 11-quinquies del Testo unico Fer, che disciplina la realizzazione degli impianti rinnovabili nelle zone di protezione dei siti Unesco, le cosiddette buffer zone.
Oggi in queste aree sono consentiti esclusivamente gli interventi compresi nell’Allegato A, cioè quelli realizzabili in regime di attività libera.
Rientrano in questa categoria, al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa, alcune installazioni fotovoltaiche sugli edifici e determinati interventi di modifica degli impianti esistenti.
L’attività libera non esclude comunque il rispetto degli eventuali vincoli paesaggistici, culturali e ambientali applicabili.
Sono invece esclusi gli interventi degli Allegati B e C, soggetti rispettivamente a procedura abilitativa semplificata (Pas) e ad autorizzazione unica (Au), anche quando riguardano terreni che possiedono le caratteristiche delle aree idonee.
L’apertura a Pas e autorizzazione unica
L’emendamento supera questo limite, consentendo nelle buffer zone anche gli interventi degli Allegati B e C.
L’apertura non è però generalizzata. Per poter realizzare l’intervento devono ricorrere due condizioni: l’impianto deve essere collocato interamente all’interno della buffer zone e l’area deve risultare idonea ai sensi dell’articolo 11-bis, commi 1 e 3, del Testo unico.
Il riferimento comprende sia le aree considerate idonee direttamente dalla normativa statale, sia quelle ulteriori individuate dalle Regioni. Tra le aree riconosciute idonee dalla legge nazionale figurano, a determinate condizioni, cave e miniere dismesse, discariche chiuse, siti da bonificare e alcune superfici industriali.
La modifica consentirebbe quindi di realizzare nelle zone di protezione Unesco anche impianti oggi esclusi perché soggetti a Pas o autorizzazione unica, purché siano rispettati i requisiti previsti.
Nelle buffer zone restano tutele più stringenti
L’ampliamento degli interventi ammessi non comporta però l’applicazione delle semplificazioni normalmente previste per le aree idonee.
L’emendamento stabilisce infatti che agli interventi degli Allegati B e C realizzati nelle buffer zone non si applichi l’articolo 11-quater del Testo unico.
La disposizione prevede, nelle aree idonee, che l’autorità paesaggistica esprima un parere obbligatorio ma non vincolante. Per gli interventi sottoposti ad autorizzazione unica stabilisce inoltre una riduzione di un terzo dei termini del procedimento.
Queste agevolazioni non opererebbero per gli impianti situati nelle zone di protezione Unesco.
Gli interventi resterebbero quindi soggetti alla Pas o all’autorizzazione unica prevista per la rispettiva tipologia, senza beneficiare delle semplificazioni dell’articolo 11-quater. Resterebbero inoltre ferme le valutazioni ambientali eventualmente necessarie e le altre disposizioni poste a tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.
Aree idonee, il vincolo per le Regioni
Separatamente dalla disciplina delle buffer zone Unesco, l’emendamento interviene sull’articolo 11-bis, comma 4, del Testo unico delle rinnovabili.
La modifica riguarda il potere delle Regioni di individuare ulteriori aree idonee per la realizzazione degli impianti Fer.
Il testo precisa che tale individuazione deve avvenire “ferma restando l’idoneità delle aree di cui al comma 1”.
La formulazione chiarisce quindi che le Regioni possono continuare a individuare nuove aree idonee, ma non possono escludere o rimettere in discussione quelle che la legge statale ha già qualificato come tali.
La modifica rafforza, dunque, la classificazione prevista direttamente dalla normativa nazionale e limita la possibilità che la successiva disciplina regionale incida sulle aree già riconosciute idonee per legge.
Rimangono comunque applicabili i criteri che le Regioni devono rispettare nell’individuazione delle ulteriori aree, compresa la salvaguardia delle specificità delle zone di protezione Unesco.
Le modifiche devono ancora completare l’iter parlamentare
Le due novità non sono ancora in vigore.
L’emendamento 2.0.18 (testo 2) è stato approvato dalla Commissione Ambiente del Senato, ma dovrà essere confermato nelle successive fasi dell’iter parlamentare di conversione del DL Carburanti.
Se il testo sarà approvato definitivamente, da un lato si allargheranno le possibilità di realizzare impianti rinnovabili nelle buffer zone Unesco, ammettendo anche interventi soggetti a Pas e autorizzazione unica alle condizioni previste; dall’altro verrà chiarito che le Regioni, nell’individuazione delle ulteriori aree idonee, dovranno rispettare quelle già qualificate come tali dalla legge statale.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi.
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