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AMBIENTE | report settimanale 21-25 settembre 2026

Schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa – Memoria Confindustria

Lo scorso agosto, il Governo ha trasmesso al Parlamento lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 sulla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, che è stato assegnato alle Commissioni Ambiente di Camera e Senato per l’espressione dei rispettivi pareri. Lo schema aggiorna in modo significativo la disciplina nazionale sulla qualità dell’aria, introducendo valori limite più stringenti per i principali inquinanti, rafforzando gli strumenti di monitoraggio, modellizzazione e pianificazione e prevedendo, tra l’altro, tabelle di marcia per il conseguimento dei nuovi standard dal 2030. Sul piano nazionale, inoltre, lo schema introduce una specifica disciplina della qualità dell’aria indoor, applicabile dal 2028 a strutture sanitarie, scuole e uffici, e rafforza gli obblighi di informazione al pubblico sulla qualità dell’aria e sui relativi rischi.

In vista dell’espressione dei pareri, Confindustria ha predisposto una memoria e avviato interlocuzioni dirette in sede parlamentare per rappresentare le numerose criticità che emergono dal testo.

Pur condividendo le finalità di tutela della salute e dell’ambiente, nella memoria (disponibile al seguente link), Confindustria ha ribadito le preoccupazioni già espresse sul livello di ambizione e sulle tempistiche dei nuovi standard e sul rischio di oneri e restrizioni sproporzionati per le attività produttive. La richiesta di fondo è di attuare la direttiva senza ulteriori irrigidimenti nazionali, valorizzando pienamente le clausole di flessibilità e i principi di proporzionalità, certezza del diritto, neutralità tecnologica e sostenibilità economica.

DL Imballaggi – Aggiornamento

Lo scorso 23 settembre l’Aula del Senato ha approvato in prima lettura il DL Imballaggi. La maggioranza ha votato a favore, PD e Italia Viva si sono astenuti, mentre il Movimento 5 Stelle ha votato contro.

Tra le proposte approvate in Commissione, quelle relative alle deroghe all’obbligo di compostabilità per alcune tipologie di imballaggi. Sono stati invece ritirati/respinti tutti gli emendamenti aggiuntivi sui quali era stata espressa una valutazione negativa.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il 6 ottobre, passa ora alla Camera per l’approvazione definitiva. La Conferenza dei Capigruppo ha fissato al 30 settembre l’avvio della discussione generale in Aula.

In allegato le proposte approvate e il testo licenziato dalla Commissione.

Sarà nostra cura aggiornarvi sugli sviluppi.

 

 

RENTRI – Tavolo di confronto MASE: Aggiornamento

Vi forniamo, di seguito, alcuni aggiornamenti in merito ai quesiti di carattere normativo – già trasmessi al MASE con Nota dello scorso febbraio – che non avevano ancora ricevuto un riscontro da parte del Ministero.

Nel proprio riscontro (disponibile in allegato), il MASE ha fornito i seguenti chiarimenti.

  • Gestione RENTRI per le imprese operanti con AIA che ricevono e utilizzano all’interno della propria installazione rifiuti in conformità all’art. 216, comma 8-septies del TUA

(Punto 2 della Nota Confindustria)

Con riferimento alla criticità per le imprese operanti con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell’art. 29-sexies del D.lgs. 152/2006, che ricevono e utilizzano all’interno della propria installazione rifiuti in conformità all’art. 216, comma 8-septies del medesimo decreto, il MASE, richiamando l’apposita scheda informativa pubblicata sul portale RENTRI, ha riportato il seguente chiarimento.

Fino all’adozione di ulteriori disposizioni, a partire dal 16 settembre 2026, in caso di conferimento di rifiuti non pericolosi individuati nell’allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 ad impianti industriali di cui all’art. 216, comma 8-septies, del D.lgs. 152/2006, i produttori – anche se iscritti al RENTRI – emettono il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.M. 59/2023.

  • Corretta procedura per la gestione dello spandimento fanghi in agricoltura

(Punto 5 della Nota Confindustria)

Per quanto riguarda la criticità relativa alla gestione dello spandimento dei fanghi nel sistema RENTRI, il MASE ha chiarito che, fino all’adozione di ulteriori disposizioni, nel caso in cui il produttore/detentore – ovvero il gestore dell’impianto di stoccaggio o di condizionamento – destini i fanghi di depurazione all’utilizzazione in agricoltura, in alternativa al documento di cui all’allegato III A previsto dall’art. 13 del D.lgs. 99/1992, è emesso il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) in formato cartaceo, secondo le modalità di cui agli artt. 5 e 6 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 193, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. La relativa scheda informativa, pubblicata sul portale RENTRI, è disponibile al seguente link.

Confindustria ha trasmesso al MASE un documento contenente alcune osservazioni e proposte sulle possibili rettifiche da apportare ai dati del FIR digitale, anch’esso disponibile in allegato. Nel documento, in particolare, viene proposta, in attesa di un adeguamento del sistema informatico, una procedura basata su una comunicazione scritta del soggetto responsabile del dato errato, da richiamare nelle annotazioni del FIR e allegare al formulario. Sono stati inoltre individuati i principali campi suscettibili di rettifica, i soggetti competenti a richiederla o annotarla e le relative responsabilità. Rispetto a tali punti, il MASE ha chiarito che la richiesta è attualmente oggetto di approfondimento, al fine di valutarne gli eventuali impatti sulla tracciabilità dei rifiuti e le connesse implicazioni di carattere normativo.

Inoltre, il MASE ha fornito ulteriori elementi.

  • Rettifiche dei dati del FIR

(Punti 3 e 4 Documento Confindustria “Correzione e annullamento del FIR digitale”)

Fermo restando che la proposta formulata da Confindustria è attualmente oggetto di approfondimento, il MASE ha ricordato che la funzionalità di rollback consente la modifica delle informazioni inserite qualora vengano riscontrati errori nel FIR digitale prima dell’avvio del trasporto e che la revoca della firma deve essere effettuata entro 15 minuti dalla sua apposizione. Tale funzionalità è disponibile sia nell’area Operatori, sia tramite l’App RENTRI FIR Digitale, nonché attraverso le API RENTRI.

Il MASE ha inoltre ricordato che non è possibile annullare la firma apposta da altri Operatori, rinviando per tutti i dettagli alla scheda informativa “Come annullare una firma apposta sul FIR Digitale”.

Al riguardo, il MASE ha confermato l’esame della proposta relativa all’estensione del termine attualmente previsto per il rollback dagli attuali 15 minuti a 30 minuti. Tale ipotesi è finalizzata, secondo quanto precisato dal Ministero, a rispondere alle esigenze rappresentate dagli Operatori e, al contempo, a impedire un uso improprio delle funzionalità messe a loro disposizione.

Inoltre, con riferimento all’utilizzo del campo 17 (Annotazioni) e alla possibilità di allegare eventuale documentazione integrativa, il MASE ha evidenziato che l’Allegato 2 al D.D. 210/2026, recante le “Istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR)”, prevede la possibilità di inserire note esplicative e ogni altra informazione ritenuta utile ai fini della tracciabilità dei rifiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti (Produttore/Detentore, Trasportatore e Destinatario), ricordando che, nel FIR digitale, l’inserimento di annotazioni comporta la sottoscrizione elettronica da parte del soggetto che le inserisce. Pertanto, il MASE ha chiarito che l’annotazione può essere utilizzata anche per indicare la presenza di documenti allegati al FIR.

Il MASE ha inoltre richiamato quanto previsto dall’art. 193, comma 17, del D.lgs. 152/2006, in base al quale ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza, precisando che, trattandosi di una previsione normativa disciplinata dal TUA, non è possibile introdurre eccezioni o deroghe e che ogni valutazione in merito è rimessa agli esiti degli accertamenti effettuati dagli Enti preposti al controllo.

  • Annullamento del FIR digitale

(Punto 5 Documento Confindustria “Correzione e annullamento del FIR digitale”)

Nel proprio documento, Confindustria aveva evidenziato la criticità connessa all’impossibilità di annullare il FIR digitale una volta decorso il termine previsto per il rollback, anche nei casi in cui, successivamente e fino alla conclusione del viaggio, si verifichino situazioni che rendano il formulario non più utilizzabile e ne richiedano l’annullamento.

Sul punto il MASE ha informato che sono in fase di implementazione le modifiche tecniche che consentiranno la registrazione dei FIR digitali annullati e dei FIR digitali sospesi per i quali si prevede l’utilizzo di una funzione di “chiusura forzata”.

Inoltre, il MASE ha informato che sono in corso di predisposizione per la successiva validazione le schede informative destinate a disciplinare le casistiche relative alle modalità di gestione del FIR digitale e del Registro cronologico di carico e scarico nei casi di furto, incendio e sversamento occorsi sia durante la fase di trasporto, sia presso la sede del produttore o dell’impianto di trattamento.

Aggiornamento principali dossier europei

Insieme con i Colleghi della Delegazione di Bruxelles, che ringraziamo, forniamo di seguito alcuni aggiornamenti in merito ai principali dossier europei in materia ambientale. In particolare:

  • PPWR – Pubblicata una rettifica alla definizione di “produttore”

Il 18 settembre è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea una rettifica al Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). La rettifica, identificata come 2026/90776, interviene in modo puntuale sulla definizione di “produttore” contenuta all’articolo 3, punto 15), lettere c) e d).

In particolare, alla lettera c), il riferimento ai soggetti che ricevono direttamente imballaggi o prodotti imballati in un altro Stato membro viene modificato da “consumatori” a “utilizzatori finali”. La lettera d) viene invece riformulata per chiarire il caso in cui un fabbricante, importatore o distributore stabilito in uno Stato membro metta per la prima volta a disposizione, nel territorio di un altro Stato membro e direttamente agli utilizzatori finali, prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli contemplati alla lettera c).

La rettifica non modifica altre disposizioni del PPWR né introduce una disciplina autonoma, ma assume rilievo operativo perché la qualifica di “produttore” è centrale per individuare i soggetti destinatari degli obblighi previsti dal Regolamento, inclusi quelli connessi alla responsabilità estesa del produttore (EPR).

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

  • Direttiva sulle emissioni industriali – La Commissione avvia procedure di infrazione nei confronti di tutti gli Stati membri

La Commissione europea ha inviato una lettera di costituzione in mora a tutti gli Stati membri per non aver notificato misure che assicurino il completo recepimento della Direttiva sulle emissioni industriali e degli allevamenti (IED), ossia la Direttiva 2010/75/UE come modificata dalla Direttiva (UE) 2024/1785.

Gli Stati membri avevano tempo fino al 1° luglio 2026 per recepire la Direttiva, che rafforza il quadro europeo per la prevenzione e il controllo dell’inquinamento derivante dalle attività industriali e dagli allevamenti. Tra le principali novità figurano requisiti più stringenti per la riduzione delle emissioni, l’estensione dell’ambito di applicazione, nuovi obblighi relativi ai sistemi di gestione ambientale e un rafforzamento dei diritti del pubblico. Secondo la Commissione, nessuno Stato membro ha notificato entro la scadenza misure che assicurino il completo recepimento.

Per quanto riguarda l’Italia, il processo di recepimento è già in corso: il Governo ha trasmesso alle Camere lo schema di decreto legislativo n. 420 per dare attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1785 e, il 16 settembre, la Commissione Ambiente del Senato ha espresso parere favorevole con osservazioni.

La procedura interviene peraltro mentre la stessa IED è nuovamente oggetto di modifiche nell’ambito dell’Omnibus Ambiente, che propone interventi mirati su alcune delle disposizioni della recente revisione con l’obiettivo di semplificare gli obblighi amministrativi per gli operatori. Il Consiglio ha adottato il proprio mandato negoziale il 24 giugno, mentre il Parlamento europeo non ha ancora definito la propria posizione: il voto sul draft report in Commissione ENVI è atteso a novembre. Si determina quindi una situazione particolare, nella quale gli Stati membri devono completare il recepimento della IED 2.0 mentre alcune delle disposizioni interessate sono già oggetto di una nuova proposta di modifica e semplificazione.

Proprio sul rapporto tra trasposizione della IED 2.0 e Omnibus Ambiente era intervenuta anche la Commissaria Jessika Roswall, rispondendo il 3 luglio a un’interrogazione parlamentare che chiedeva se la Commissione intendesse rinviare il termine di recepimento. Roswall aveva escluso, di fatto, che un eventuale “stop the clock” potesse entrare in vigore prima della scadenza del 1° luglio, precisando tuttavia che la Commissione avrebbe tenuto conto della propria proposta di modifica della IED nell’esaminare completezza e conformità delle misure nazionali di trasposizione.
A supporto dell’attuazione, la Commissione ha poi pubblicato il 15 settembre una Comunicazione in formato Q&A sulla Direttiva (UE) 2024/1785, quindi oltre due mesi dopo la scadenza prevista per il recepimento da parte degli Stati membri. Le FAQ forniscono chiarimenti su diversi aspetti della trasposizione e dell’applicazione della IED 2.0, ma la Commissione precisa che non affrontano le disposizioni già interessate dalla proposta di Omnibus Ambiente, rinviando eventuali aggiornamenti alla conclusione dell’iter legislativo.

Gli Stati membri hanno ora due mesi per rispondere alla Commissione e completare la notifica. In assenza di una risposta soddisfacente, secondo l’iter previsto dall’art. 258 TFUE, la Commissione potrà procedere con l’invio di un parere motivato e, successivamente, con l’eventuale deferimento alla Corte di giustizia dell’UE.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

  • Water Resilience Stakeholder Platform – La Commissione avvia la nuova piattaforma per rafforzare l’attuazione della Water Resilience Strategy

Lo scorso 21 settembre la Commissione europea, insieme al Comitato economico e sociale europeo (CESE) e al Comitato europeo delle Regioni (CdR), ha lanciato la Water Resilience Stakeholder Platform, con l’obiettivo di rafforzare il coinvolgimento degli stakeholder nell’attuazione della Water Resilience Strategy.

Il gruppo riunisce oltre 50 esperti di alto livello provenienti da diversi settori, rappresentanti degli Stati membri e organizzazioni internazionali, queste ultime con il ruolo di osservatori. La composizione comprende, tra gli altri, rappresentanti delle imprese e del settore idrico, società civile, autorità regionali e locali, istituzioni nazionali, mondo accademico e organizzazioni finanziarie, con l’obiettivo di assicurare un approccio trasversale alla gestione della risorsa idrica.

In particolare, il gruppo avrà il compito di: sostenere la Commissione nella preparazione e attuazione di alcune azioni-bandiera selezionate; individuare le criticità e ostacoli all’attuazione della Strategia e propone modalità per superarli; contribuire a integrare la resilienza idrica nelle politiche e nei bilanci pertinenti, tenendo conto delle disparità territoriali.

Il lancio si inserisce in un più ampio rafforzamento dell’agenda europea sulla resilienza idrica, anche alla luce delle priorità emerse nel recente Discorso sullo Stato dell’Unione. Nello stesso contesto, il 21 settembre è stata inoltre avviata la European Water Academy, iniziativa volta a rafforzare competenze, formazione e scambio di conoscenze nel settore della gestione delle risorse idriche.

Maggiori informazioni sono disponibili nella comunicazione della Commissione e nella pagina relativa al gruppo.

 

Regolamenti delegati sugli standard di rendicontazione di sostenibilità – Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE

Ricordiamo che il 21 settembre 2026, sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i due Regolamenti delegati che completano la revisione degli obblighi di reporting di sostenibilità prevista dal pacchetto di semplificazione europeo.

Si tratta del Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che modifica il Regolamento 2023/2772 e sostituisce gli attuali European Sustainability Reporting Standards (ESRS) con una versione semplificata, e del Regolamento delegato (UE) 2026/1560, che introduce uno standard di rendicontazione di sostenibilità a uso volontario per le imprese che non sono soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD.

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale determina la definitiva applicazione dei testi che erano stati adottati dalla Commissione il 3 luglio scorso e poi sottoposti al successivo periodo di esame di due mesi da parte del Parlamento europeo e del Consiglio che non hanno sollevato osservazioni.

Per quanto riguarda il Regolamento delegato 2026/1563 sugli ESRS, si evidenzia che entrerà in vigore il 10 novembre 2026 e si applicherà agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027, prevedendo (art.2) delle disposizioni transitorie per le imprese che rendicontano su un esercizio finanziario iniziato nel 2026 (imprese cd wave 1) che potranno scegliere tra tre possibilità:

  • applicare gli ESRS nella versione precedente;
  • applicare gli ESRS precedenti beneficiando di alcune delle semplificazioni introdotte dal nuovo regolamento;
  • applicare direttamente i nuovi ESRS.

In merito allo standard volontario, si ricorda che è destinato alle imprese che non sono soggette agli obblighi di reporting e cioè che non superano la media di 1.000 dipendenti nell’esercizio finanziario precedente. L’obiettivo è quello di supportare Tali imprese nel fornire informazioni utili alle aziende soggette alla CSRD che ne fanno richiesta lungo la catena del valore, facilitare l’accesso al credito e agli investimenti e migliorare la gestione delle questioni ambientali e sociali.

Lo standard volontario assume, inoltre, una funzione rilevante nella gestione delle informazioni richieste lungo la catena del valore. Infatti, dal 1° gennaio 2027, le imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria non potranno richiedere ai soggetti della propria catena del valore con una media di 1.000 dipendenti o meno informazioni di sostenibilità che vadano oltre il perimetro previsto dallo standard volontario, quando tali informazioni sono richieste per la propria rendicontazione sulla sostenibilità.

Il cosiddetto value chain cap non impedisce, tuttavia, richieste di informazioni necessarie per adempiere ad altri obblighi previsti dal diritto europeo o nazionale. La limitazione riguarda solo le informazioni richieste per le finalità di rendicontazione previste dalla normativa

Il nuovo standard potrà essere utilizzato dalle imprese non soggette agli obblighi CSRD a partire dal 24 settembre 2026, mentre la funzione di limite alle richieste lungo la catena del valore sarà effettiva per gli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2027.

ANGA – Novità sito

Sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali sono disponibili alcune nuove funzionalità, utili a migliorare l’esperienza di navigazione e consultazione dei contenuti.

La Nuova “Area Consultazione” consente di monitorare i principali indicatori sia a livello nazionale che territoriale. In particolare, selezionando un territorio è possibile consultare i dati relativi alla corrispondente Sezione e il relativo andamento.

Inoltre, sul sito dell’ANGA è stata introdotta una nuova modalità di navigazione e consultazione delle FAQ mediante l’aggiunta di specifici filtri di ricerca.

I filtri sono suddivisi in:

  • Data pubblicazione, per restringere la ricerca in base al periodo di pubblicazione delle FAQ che viene applicato prioritariamente sugli altri filtri;
  • Argomento, per consentire di filtrare le FAQ in base alla tematica di riferimento mediante selezione dell’argomento di interesse;
  • Ricerca per parola, per effettuare una ricerca testuale all’interno delle FAQ tramite una specifica parola chiave o porzione di testo.

Si segnala inoltre che, inserendo una parola chiave e avviando la ricerca tramite il pulsante “Ricerca” o il tasto Invio, le corrispondenze individuate nelle FAQ vengono evidenziate in giallo. La FAQ contenente il termine ricercato viene aperta automaticamente, mentre eventuali FAQ aperte che non contengono il termine vengono chiuse.

La presenza di filtri attivi è evidenziata dalla funzione “Rimuovi filtri”, che consente di ripristinare rapidamente la configurazione iniziale della ricerca.

allegati: _relddl 2020-a__449732 Correzione e annullamento del FIR digitale DL Imballaggi – approvati MASE.REGISTRO UFFICIALE.2026.0198612 OJ_L_202690776_IT_TXT RENTRI – Criticità ancora da risolvere_febbraio 2026

 Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])