LAVORO | Periodicità dell’aggiornamento del preposto – Interpello 6/2024

Con la risposta n. 6 del 24 ottobre 2024, la Commissione per gli interpelli (art. 12 Dlgs 81/2008) fa propria la posizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro e mette fine all’interrogativo se, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione (peraltro ormai imminente), l’aggiornamento del preposto debba assumere immediatamente la cadenza biennale (introdotta dal DL n.146/2021) ovvero essa, in attesa del nuovo accordo, resti quinquennale (cadenza prevista nel vigente accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).

 

Ricordando che il dl 146/2021 ha introdotto la cadenza biennale dell’aggiornamento per il preposto, la Commissione recepisce la piana interpretazione dell’Ispettorato secondo la quale presupposto per l’applicazione della nuova disposizione normativa è l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato-Regioni, destinato a regolare la materia.

 

Nonostante la posizione dell’Ispettorato, intervenuta immediatamente dopo la pubblicazione della norma (v. circolare n. 1/2022), alcune voci avevano agitato il dubbio, rispetto al quale il nostro Sistema centrale aveva da tempo assunto una posizione in linea con quella dell’Ispettorato del lavoro (v., da ultimo nostra informativa del 12/03/2024).

 

Chiusa definitivamente la questione, si apre ora quella relativa al nuovo accordo ed al periodo transitorio in esso delineato.

 

Secondo la bozza dell’Accordo, a regime “l’aggiornamento (del preposto) deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro”.

 

La bozza prevede anche un opportuno regime transitorio: “in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati”.

 

Con specifico riferimento ai preposti, si prevede che “l’obbligo di aggiornamento, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo”.

 

Salvo diverse indicazioni, dovrebbe quindi ritenersi che, per i corsi erogati da meno di due anni, il termine biennale dell’aggiornamento decorra dall’entrata in vigore dell’accordo.

 

 




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