ENERGIA | Consultazione MASE sui Certificati Bianchi (TEE): risposta Confindustria

Confindustria ha risposto alla recente (Risposta Confindustria consultazione Mase sui TEE) effettuata nell’ambito dell’aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere conseguiti negli anni dal 2025 al 2028, e che propone una revisione della normativa nazionale vigente.

Il meccanismo dei certificati bianchi negli ultimi anni aveva mostrato difficoltà applicative e di funzionamento, connesse alle dinamiche di mercato con uno squilibrio fra domanda e offerta. Al fine di attuare misure volte a superare le criticità del mercato e i conseguenti forti aumenti dei prezzi dei titoli verificatisi, nonché garantire flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel 2018, è stato stabilito un limite al prezzo di rimborso per i titoli (cap) e la possibilità, per i soggetti obbligati, di adempiere al completo soddisfacimento degli obblighi annuali di risparmio energetico attraverso i cd TEE virtuali emessi dal GSE, cioè titoli non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica.

Il Mase, con la consultazione, parte dalla considerazione che la fase congiunturale che ha portato alla necessità di introduzione del cap e dei certificati bianchi virtuali sia ormai superata e ne propone l’eliminazione. Confindustria ritiene, in linea di principio, condivisibili le proposte di eliminazione dei TEE virtuali e del cap, da realizzare in modo graduale inquadrando le proposte di aggiornamento del meccanismo dei TEE riportate nel documento di consultazione, alla luce del più ampio sviluppo della normativa vigente relativa al meccanismo stesso. Infatti, Confindustria ha sottolineato l’importanza, richiamando l’approfondimento sul meccanismo delle aste TEE fatto nel 2022, di procedere ad una più generale riforma del meccanismo, integrando il nuovo meccanismo ad aste in modo da riversare la nuova liquidità generata all’interno del mercato e definendo le regole attuative del meccanismo di stabilità. La combinazione dei due strumenti permetterebbe da un lato di aumentare gli scambi in borsa e dunque la sua liquidità, e dall’altro di garantire la sostenibilità dell’incentivo per la collettività e un suo sufficiente stimolo agli investimenti in efficienza energetica.

Confindustria ha poi espresso parere positivo circa la necessità di intervenire per incrementare i progetti presentati, sia aumentando le tipologie di progetti ammissibili, sia semplificando l’accesso diretto da parte dei beneficiari agli incentivi concessi che le procedure di valutazione.

Altre considerazioni favorevoli sono state espresse in relazione alla possibilità di incrementare la vita utile degli interventi ammissibili, in particolare incentivando gli interventi più costosi e complessi; aggregare più interventi con soggetti titolari differenti e in generale tutte le misure volte a semplificare l’utilizzo dello strumento.




ENERGIA | Testo Unico per le autorizzazioni degli impianti rinnovabili: aggiornamenti

Informiamo che lo scorso 25 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che riordina la Disciplina sulle autorizzazioni, in attuazione dell’articolo 26, comma 4, della legge Concorrenza 2021 (n. 118/2022) ed è una delle riforme indicate da REPowerEU, il capitolo aggiuntivo al PNRR diventato la settima missione del Piano.

Il provvedimento, la cui entrata in vigore è prevista per il 30 dicembre, chiede a Regioni ed Enti locali di adeguarsi entro 180 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs, dando allo stesso tempo la possibilità di prevedere regole per un’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi, anche tramite un innalzamento delle soglie di potenza previste per gli interventi in attività libera e in regime di Procedura Abilitati Semplificata (PAS).

Il D.Lgs prevede l’applicazione di un regime transitorio (all’art.1) per le procedure in corso, vale a dire quelle abilitative o autorizzatorie per le quali la verifica di completezza della documentazione presentata a corredo del progetto risulti compiuta all’entrata in vigore del decreto legislativo. Una previsione che va incontro alle richieste avanzate da Confindustria e prevista anche nei pareri delle Commissioni parlamentari.

Il provvedimento introduce (all’art. 12) anche un capitolo dedicato alle zone di accelerazione prevedendo che, entro il 21 maggio 2025, il GSE pubblichi una mappatura del territorio nazionale individuando il potenziale nazionale e le aree disponibili per l’installazione di impianti FER. Mappatura sulla base della quale, entro il 21 febbraio 2026, ciascuna Regione e Provincia autonoma è chiamata ad adottare un piano di individuazione delle zone di accelerazione terrestri per gli impianti a fonti rinnovabili e di stoccaggio, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi.

Complessivo apprezzamento, inoltre, è stato espresso da Confindustria anche in merito:

  • all’eliminazione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico e della soprintendenza per il repowering e il revamping degli impianti sottoposti al regime dell’attività libera e della Pas, “considerato che le aree oggetto degli interventi risultano già occupate da impianti e che gli interventi previsti in tali regimi comportano, al massimo, modifiche contenute in termini di volumi o spazi occupati” e di conseguenza, la richiesta di coordinare le “previsioni” degli allegati A, B e C che limiterebbero gli interventi di repowering su impianti utility scale.
  • alla previsione, sempre in merito agli interventi di repowering e revamping, di prevedere il regime di edilizia libera per gli impianti FV ed eolici a terra, i pannelli sui tetti, ma anche per le modifiche alle opere di connessione dovute a interventi su impianti esistenti che non comportano l’occupazione di nuove aree e le modifiche non sostanziali.
  • alla possibilità di richiedere, in sede di presentazione dell’istanza autorizzativa per impianti e opere di connessione diversi da quelli alimentati a biomassa e fotovoltaici, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree interessate dalla realizzazione degli interventi, ridefinendo contestualmente la qualifica di “soggetto proponente”, nel senso di ritenersi legittima la disponibilità della superficie anche a seguito dell’avvio del procedimento di apposizione del predetto vincolo;
  • alla previsione di inserire misure per rendere meno stringenti i regimi di decadenza del titolo abilitativo/autorizzatorio previsti dagli articoli 8, 9 e 10, ritenuti eccessivamente onerosi per il soggetto proponente.
  • alle modifiche agli allegati dello schema di D.Lgs: soprattutto gli allegati A e B con indicazioni anche sulle soglie di potenza per alcune tipologie di impianti, ma anche all’allegato C dove viene richiesto di includere gli interventi a impianti solari termodinamici e di accumulo elettrochimico “stand-alone”.SCHEMA D.LGS. pulito per bollinatura



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