LAVORO | Bonus 100 euro per i lavoratori dipendenti (cd. Bonus Natale): nuovi chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate – circolare n. 22/E/2024
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 22/E per fornire i nuovi chiarimenti sulla disciplina applicabile, per il solo anno 2024, all’indennità di importo pari a 100 euro (cd. bonus Natale), riconosciuta dallo Stato a favore di taluni lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 2-bis del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.
Come noto l’Agenzia si era già espressa con la recente circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, ma a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 2 del DL 14 novembre 2024, n. 167, ha ritenuto necessario fornire tempestivamente alle imprese ed ai dipendenti ulteriori precisazioni sull’impatto delle citate modifiche, anche in considerazione dei ridotti termini a disposizione per i sostituti di imposta per riconoscere tale indennità.
Ricordiamo, infatti, che il sostituto d’imposta, pubblico o privato, riconosce il bonus unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore dipendente, che attesta – tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari per beneficiare dell’indennità in esame.
La principale novità è data dal fatto che, ai fini della spettanza del bonus, oltre ai requisiti reddituali (reddito complessivo nel 2024 non superiore a 28.000 euro) e di capienza fiscale (imposta lorda superiore alla detrazione di lavoro dipendente) si richiede ora solo che il lavoratore abbia almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, fiscalmente a carico.
Non è più necessario – contrariamente alla formulazione previgente – il requisito relativo al coniuge fiscalmente a carico o all’appartenenza a un nucleo familiare c.d. mono genitoriale. Si precisa, altresì, che per due lavoratori dipendenti, per i quali sussistano i requisiti richiesti dalla norma, l’indennità spetta ad uno solo di essi, ove siano:
− coniugati, non legalmente ed effettivamente separati;
− conviventi di fatto ai sensi dell’articolo 1, commi 36 e 37, della legge n. 76 del 2016, (c.d. Legge Cirinnà).
L’indennità viene anticipata dal sostituto di imposta per conto dello Stato e recuperata sotto forma di credito da utilizzare in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all’erogazione in busta paga dell’indennità.
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