AGEVOLAZIONI | PIANO 5.0 Codice tributo compensazione credito d’imposta e novità Legge di Bilancio 2025 in fase di approvazione.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 63/E del 2024, ha comunicato il codice tributo relativo al credito di imposta “Transizione 5.0”, di cui all’art. 38 del DL n. 19/2024 (codice 7072)
Ricordiamo che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24, unicamente tramite i servizi telematici offerti dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. L’ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
L’Agenzia precisa che, ai sensi del citato comma 13 dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verificherà che i contribuenti stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari trasmesso dal GSE, e che l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato in tale elenco, pena lo scarto del modello F24, tenendo conto anche delle eventuali variazioni successivamente trasmesse dallo stesso GSE.
Come anticipato con precedenti comunicazioni sui provvedimenti di maggior interesse per le imprese previsti dalla Legge di Bilancio 2025, per la quale è attesa oggi l’approvazione da parte della Camera dei Deputati per poi passare al Senato dove – dato il tempo a disposizione – non sono attese modifiche, segnaliamo l’emendamento che cambia in maniera sostanziale il piano Transizione 5.0, con l’obiettivo di renderlo più accessibile e vantaggioso per le imprese.
Innanzitutto viene ampliata la possibilità di cumulare il credito d’imposta 5.0 con altri incentivi; consentito il cumulo con il credito d’imposta investimenti ZES Unica e con le agevolazioni finanziate con fondi europei, per esempio gli incentivi regionali finanziati con risorse FESR. Resta sempre salvo il principio del divieto del doppio finanziamento.
L’altra grande novità riguarda gli scaglioni di investimento: i primi due, quello fino a 2,5 milioni e quello da 2,5 a 10 milioni, vengono unificati in un unico scaglione che copre gli investimenti fino a 10 milioni, consentendo l’applicazione a tale limite delle aliquote del 35%, 40% e 45%.
Novità anche per il fotovoltaico, in quanto viene modificato lo schema delle maggiorazioni, incentivando con una maggiorazione del 30% anche l’acquisto dei pannelli di tipo a). Salgono al 40% e al 50% le maggiorazioni già previste per i pannelli di tipo b) e c).
È poi prevista un’importante semplificazione per la sostituzione di macchinari obsoleti, in particolare di quelli che hanno terminato da oltre 24 mesi il loro periodo di ammortamento. In caso di sostituzione di un macchinario con queste caratteristiche si consente di evitare il calcolo del risparmio energetico conseguito, a patto di accontentarsi della prima fascia di efficientamento energetico, che dà diritto a un’aliquota del 35% fino a 10 milioni.
Semplificate anche le procedure per i progetti gestiti dalle ESCo: nel caso di beni 4.0 acquisiti tramite contratto EPC con una ESCo, l’efficientamento energetico previsto viene considerato ottenuto.
Provvederemo ad aggiornarvi al termine dell’iter parlamentare della manovra.
Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841 [email protected] )
