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AGEVOLAZIONI | Modifica disciplina normativa Contratti di Sviluppo turistici, agroindustriali e progetti ricerca e sviluppo

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato il Decreto 6 novembre 2024 che apporta modifiche alla disciplina normativa dei contratti di sviluppo turistici, agroindustriali e dei progetti ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di orientare l’intervento pubblico verso programmi di investimento capaci di influenzare concretamente l’offerta turistica nazionale e di valorizzare l’attrattività dei territori.

Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo turistici

Con la modifica dell’art. 7 del DM 09/12/2014 è stata introdotta una categorizzazione tipologica dei programmi ammissibili, precedentemente assente, con l’individuazione specifica delle categorie di interventi prioritari che influenzano l’offerta ricettiva in senso stretto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Tra questi rientrano gli interventi finalizzati:

  • al potenziamento e/o miglioramento dell’offerta ricettiva, ossia:
    1. la realizzazione di nuove strutture ricettive;
    2. l’ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d’investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente;
    3. l’incremento della qualità dell’offerta ricettiva;
    4. l’integrazione, nell’ambito di strutture ricettive esistenti, di nuovi servizi annessi volti al miglioramento dell’offerta turistica (con servizi che tengano conto anche della destagionalizzazione);
  • al potenziamento e/o al miglioramento di strutture polifunzionali e di strutture in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento, quali ad esempio impianti di risalita, attività connesse a comprensori sciistici, porti turistici, parchi tematici e acquatici, stabilimenti termali.

È stata, inoltre, reintrodotta la possibilità per le imprese del settore di presentare progetti di innovazione, fornendo maggiore spazio ai processi di digitalizzazione e ai progetti digitali innovativi per personalizzare l’esperienza dei clienti.

Con le modifiche previste, l’articolazione del programma di sviluppo in più progetti d’investimento sarà consentita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

  • progetti d’investimento realizzati dalla medesima impresa o da più imprese facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
  • progetti d’investimento realizzati da più imprese volti a sviluppare sul territorio nazionale una ben individuata e caratterizzante tipologia di offerta turistica tematizzata;
  • progetti d’investimento realizzati da più imprese con concreti collegamenti funzionali al perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo e posizionamento nel mercato.

Dal punto di vista finanziario è stata evidenziata la facoltà del Ministero del Turismo di allocare risorse, attraverso specifici accordi di programma, per l’attuazione di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo agroindustriali

Il provvedimento estende ai Contratti di sviluppo agroindustriali la disciplina, dalla quale questi ultimi erano esclusi, già prevista per i Contratti di sviluppo negli altri ambiti settoriali.

In particolare, le nuove disposizioni comprendono:

  • l’applicazione del concetto di “grande progetto di investimento”, ossia quei progetti con spese di oltre 50 milioni di euro, per i quali la disciplina prevede una progressiva riduzione del tasso di contribuzione spettante in scaglioni di investimenti (100% dell’intensità riconoscibile sui primi 55 milioni di euro, 50% sugli investimenti compresi tra 55 milioni e 110 milioni di euro, 34% previa notifica individuale sugli investimenti oltre 110 milioni);
  • l’applicazione del principio “di consolidamento degli investimenti”, in base al quale i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, nell’ambito della stessa unità produttiva entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

Modifiche alla disciplina delle modalità di intervento in favore dei progetti di ricerca e sviluppo

Attraverso il decreto si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle tecnologie ammissibili in conformità con gli obiettivi del programma ‘Orizzonte Europa”.

Le suddette tecnologie sono adesso declinate in 18 categorie:

  • tecnologie di fabbricazione;
  • tecnologie digitali fondamentali, comprese tecnologie quantistiche;
  • tecnologie abilitanti emergenti;
  • materiali avanzati;
  • intelligenza artificiale e robotica;
  • industrie circolari;
  • industria pulita a basse emissioni di carbonio;
  • malattie rare e non trasmissibili;
  • malattie infettive comprese malattie trascurate e legate alla povertà;
  • strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata;
  • impianti industriali nella transizione energetica;
  • competitività industriale nel settore dei trasporti;
  • mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
  • mobilità intelligente;
  • stoccaggio dell’energia;
  • sistemi alimentari;
  • sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
  • sistemi circolari.

Per ciascuna categoria si indicano “linee generali” che chiariscono il contenuto della rubrica.




Avvio servizi FORMAZIONE e TEST BEFOR INVEST su Intelligenza Artificiale e Robotica del polo regionale Edih Pride. ADESIONI

Ricordiamo che, nell’ambito dei servizi per le imprese proposti dal Polo Regionale per l’Innovazione Digitale Evoluta – PRIDE (rientrante nella rete degli European Digital Innovation Hubs -EDIH e istituito con l’obiettivo di supportare la trasformazione digitale delle imprese attraverso l’adozione di tecnologie digitali avanzate di Intelligenza Artificiale, Sicurezza Informatica e Calcolo ad Alte Prestazioni),

sono in avvio le attività di formazione e test befor invest su intelligenza artificiale e robotica, erogate dall’Università degli Studi di Salerno (Dipartimenti di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata – DIEM e Ingegneria dell’Informazione – DI), partner del Polo.

Alleghiamo una descrizione dei contenuti proposti attraverso i due servizi, gratuiti per le piccole imprese (mentre è previsto un cofinanziamento per le medie e grandi, di cui daremo contezza in fase di adesione), ricordando che test befor invest consiste nel testare e valutare l’efficacia delle tecnologie emergenti prima di impegnare risorse significative in implementazioni a pieno regime, aspetto particolarmente importante per le tecnologie industria 4.0, come ad es. l’intelligenza artificiale, che possono richiedere investimenti sostanziali in termini di tempo, denaro e risorse umane.

Per esigenze organizzative, invitiamo le aziende interessate ad inoltrare una conferma a [email protected].

Successivamente saranno fornite informazioni operative sulle modalità di erogazione dei servizi.

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ENERGIA | In vigore il Testo Unico per le autorizzazioni degli impianti rinnovabili

In riferimento alla nostra news dello scorso 2 dicembre che alleghiamo per opportuna consultazione, informiamo che il decreto 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre il decreto legislativo, è entrato in vigore lo scorso 30 dicembre.

Il provvedimento, che era stato approvato lo scorso 25 novembre in Consiglio dei Ministri, attua l’articolo 26, comma 4 della legge Concorrenza 2021 (n. 118/2022) ed è una delle riforme indicate da RepowerEu, il capitolo aggiuntivo al Pnrr diventato la settima missione del Piano.

L’articolo 14 del Testo unico Fer specifica che il nuovo regime non si applica ai procedimenti autorizzativi “in corso” al momento dell’entrata in vigore del decreto. Si considerano “in corso” i procedimenti per i quali sono già state compiute verifiche circa la completezza della documentazione allegata all’istanza, e non la data in cui questa viene presentata.

L’articolo 6 prevede solo tre procedure amministrative per la realizzazione degli impianti FER:

  • attività libera,
  • procedura abilitativa semplificata (PAS) e
  • autorizzazione unica.

Per ogni procedura citata, negli allegati A, B e C allo Schema di decreto vengono specificamente elencati gli interventi realizzabili.

L’ambito di applicazione dell’attività libera subisce delle limitazioni contenute nell’articolo 7 comma 2, ai sensi del quale si applica la PAS (e non l’attività libera), qualora sull’area di progetto vi siano:

  • vincoli ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 (beni culturali);
  • aree protette come definite dalla L. 394/1991 o siti di Rete Natura 2000;
  • anche solo uno dei vincoli dell’art. 20 comma 4 della L. 241/1990 (vincolo interessante il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità).

Altra importante novità è l’introduzione del termine di un anno per l’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto autorizzato con PAS: secondo l’attuale normativa, infatti, è previsto unicamente il termine triennale per il compimento dei lavori.

Ancora, i progetti di cui agli allegati A (interventi in attività libera) e B (interventi in regime di procedura abilitativa semplificata) non saranno sottoposti a procedure ambientali. Saranno però soggetti a screening di competenza statale/regionale alcuni tipi di impianti fotovoltaici

Il decreto introduce inoltre alcune aree denominate “zone di accelerazione” nelle quali il procedimento autorizzativo è semplificato.