LAVORO | Esonero contributivo certificazione di parità di genere – Messaggio INPS n. 4479/2024
L’INPS con il messaggio n. 4479/2024, in allegato. ha comunicato che sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo da parte dei datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024.
Per accedere al suddetto modulo, è necessario selezionare l’anno di riferimento 2024.
Al fine di garantire la possibilità di accedere all’esonero in argomento, ai datori di lavoro privati che abbiano conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2024, le richieste di riconoscimento dell’agevolazione possono essere presentate fino al 30 aprile 2025.
Resta fermo che, ai fini dell’ammissibilità all’esonero, fa fede la data di rilascio della certificazione, che non può in nessun caso essere successiva al 31 dicembre 2024.
Con specifico riferimento all’elaborazione delle istanze, l’Istituto ha rappresentato che le domande volte al riconoscimento dell’esonero rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo successivamente alla scadenza del periodo volto all’acquisizione delle istanze (30 aprile 2025). Al termine delle elaborazioni, verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.
L’esonero autorizzato potrà essere fruito dal primo mese di validità della certificazione e per l’intero periodo di durata della stessa.
Inoltre, in caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo [email protected] del Dipartimento per le pari opportunità, in attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 6, del decreto interministeriale del 20 ottobre 2022, e a sospendere la fruizione della misura autorizzata.
Infine, l’INPS ha chiarito che ai fini di una corretta gestione delle richieste di esonero i datori di lavoro privati che hanno presentato, nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste, la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.
Pertanto, qualora la medesima posizione aziendale abbia già ricevuto un esito di accoglimento della domanda presentata nelle precedenti campagne volte al riconoscimento dell’esonero, la richiesta inoltrata per la certificazione conseguita nell’anno 2024 sarà respinta.
Per le certificazioni rilasciate nelle annualità successive al 2024 saranno fornite dall’Istituto ulteriori indicazioni.
Con riferimento alle modalità di fruizione dell’esonero autorizzato, l’Istituto ha rinviato alle indicazioni operative già fornite con la circolare n. 137 del 27 dicembre 2022 con la quale aveva illustrato l’esonero contributivo ed aveva fornito istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro di accedere alla misura di esonero.
Per un maggiore approfondimento ed in particolare sulle informazioni contenute nella domanda telematica di autorizzazione all’esonero, si rimanda al messaggio allegato.
All.to
Messaggio INPS n. 4479 del 30.12.2024
RELAZIONI INDUSTRIALI:
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