In riferimento alla nuova decontribuzione Sud, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si riporta di seguito nota di aggiornamento redatta dal nostro Sistema centrale.
L’introduzione della nuova misura in Legge di Bilancio 2025
La misura agevolativa “decontribuzione Sud”, per come disciplinata dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 161 a 167, Legge n. 178/2020), ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2024 per i soli contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2024.
La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato rilevanti novità sul tema, definendo le condizioni della nuova misura, dal 2025 al 2029.
Le disposizioni di riferimento sono state introdotte alla Camera, in luogo di quanto originariamente previsto ai sensi del comma 3 dell’articolo 72 del Disegno di legge di bilancio (A.C. 2022-bis), che prevedeva l’istituzione di un fondo volto a finanziare interventi sugli investimenti, con l’obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese.
In particolare, i commi da 406 a 412 dell’articolo 1 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per le micro, piccole e medie imprese (come definite dall’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2013, relativo agli aiuti “de minimis”.
I commi da 413 a 421 riconoscono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa (ovvero, le grandi imprese) e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle medesime regioni del Sud d’Italia.
In questo caso l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Per le grandi imprese, inoltre, è prevista un’ulteriore condizionalità, ossia la dimostrazione, al 31 dicembre di ogni anno, di un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Importo e platea degli esoneri
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:
– per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali, per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
– per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
– per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
– per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
– per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.
Condizionalità
La nuova misura:
- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (istituiti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, il cosiddetto “DL Coesione”);
- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015);
- è concessa subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.
Esclusioni
Gli esoneri contributivi non si applicano:
- ai rapporti di apprendistato;
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio.
Oneri
Gli oneri derivanti dall’attuazione delle suddette disposizioni, stando alla Relazione tecnica alla legge di bilancio, corrispondono a poco più di 7 miliardi di euro, così distribuiti negli anni:
- 632 milioni di euro per il 2025
- 517 milioni per il 2026
- 513 milioni per il 2027
- 371 milioni per il 2028
- 007 milioni per il 2029
- 81 milioni per il 2030.
Alla copertura finanziaria degli esoneri in commento concorrono le risorse disponibili (articolo 1, comma 167, secondo periodo, Legge n. 178/2020) relative alla formulazione originaria della decontribuzione Sud. Secondo il comma 424, tali risorse – che concorrono altresì alla proroga, per l’anno 2025, del credito di imposta ZES (commi 485-491 della legge di bilancio 2025) – si rendono infatti disponibili ai sensi del comma 404 che, come visto, limita la fruibilità dell’esonero “decontribuzione Sud” al 31 dicembre 2024.
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
In riferimento alla nuova decontribuzione Sud, introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, si riporta di seguito nota di aggiornamento redatta dal nostro Sistema centrale.
L’introduzione della nuova misura in Legge di Bilancio 2025
La misura agevolativa “decontribuzione Sud”, per come disciplinata dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi da 161 a 167, Legge n. 178/2020), ha trovato applicazione fino al 31 dicembre 2024 per i soli contratti di lavoro stipulati entro il 30 giugno 2024.
La legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024) ha apportato rilevanti novità sul tema, definendo le condizioni della nuova misura, dal 2025 al 2029.
Le disposizioni di riferimento sono state introdotte alla Camera, in luogo di quanto originariamente previsto ai sensi del comma 3 dell’articolo 72 del Disegno di legge di bilancio (A.C. 2022-bis), che prevedeva l’istituzione di un fondo volto a finanziare interventi sugli investimenti, con l’obiettivo di ridurre il divario occupazionale e sostenere lo sviluppo dell’attività imprenditoriale nelle aree svantaggiate del Paese.
In particolare, i commi da 406 a 412 dell’articolo 1 riconoscono un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) per le micro, piccole e medie imprese (come definite dall’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014) che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
L’agevolazione è concessa nei limiti della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi del Regolamento (UE) n. 2831/2013, relativo agli aiuti “de minimis”.
I commi da 413 a 421 riconoscono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro privati che non rientrano nella nozione di micro, piccola e media impresa (ovvero, le grandi imprese) e che occupano lavoratori a tempo indeterminato nelle medesime regioni del Sud d’Italia.
In questo caso l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ed è sospesa fino alla data di adozione della decisione. Per le grandi imprese, inoltre, è prevista un’ulteriore condizionalità, ossia la dimostrazione, al 31 dicembre di ogni anno, di un incremento occupazionale rispetto all’anno precedente dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Importo e platea degli esoneri
Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, gli esoneri sono riconosciuti e modulati nel modo seguente:
– per il 2025, in misura pari al 25% dei complessivi contributi previdenziali, per un importo massimo di 145 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2024;
– per il 2026, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2025;
– per il 2027, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 125 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2026;
– per il 2028, in misura pari al 20% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 100 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2027;
– per il 2029, in misura pari al 15% dei complessivi contributi previdenziali per un importo massimo di 75 euro su base mensile per 12 mensilità, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto al 31 dicembre 2028.
Condizionalità
La nuova misura:
- non è cumulabile con gli incentivi riconosciuti dalla normativa vigente per l’autoimpiego e l’assunzione di giovani che non hanno compiuto 35 anni, nonché per le assunzioni nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno o di donne in condizioni di svantaggio (istituiti, rispettivamente, dagli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, il cosiddetto “DL Coesione”);
- non spetta nei casi previsti dalla normativa generale in materia di incentivi (articolo 31, D.Lgs. 150/2015);
- è concessa subordinatamente al possesso del DURC e al rispetto della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e di obblighi di assunzione dei soggetti disabili.
Esclusioni
Gli esoneri contributivi non si applicano:
- ai rapporti di apprendistato;
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona, e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio.
Oneri
Gli oneri derivanti dall’attuazione delle suddette disposizioni, stando alla Relazione tecnica alla legge di bilancio, corrispondono a poco più di 7 miliardi di euro, così distribuiti negli anni:
- 632 milioni di euro per il 2025
- 517 milioni per il 2026
- 513 milioni per il 2027
- 371 milioni per il 2028
- 007 milioni per il 2029
- 81 milioni per il 2030.
Alla copertura finanziaria degli esoneri in commento concorrono le risorse disponibili (articolo 1, comma 167, secondo periodo, Legge n. 178/2020) relative alla formulazione originaria della decontribuzione Sud. Secondo il comma 424, tali risorse – che concorrono altresì alla proroga, per l’anno 2025, del credito di imposta ZES (commi 485-491 della legge di bilancio 2025) – si rendono infatti disponibili ai sensi del comma 404 che, come visto, limita la fruibilità dell’esonero “decontribuzione Sud” al 31 dicembre 2024.
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