LAVORO | Esonero contributivo lavoratrici con figli – Messaggio INPS n. 401/2025

L’INPS – facendo seguito alla circolare n. 27 del 31 gennaio 2024 e al messaggio n. 1702 del 6 maggio 2024 con i quali ha fornito indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri previsto dalla Legge di Bilancio 2024 – con l’allegato messaggio n. 401/2025 fornisce chiarimenti sulla durata della misura alla luce della previsione di cui all’art. 1, commi 219 e 220, della Legge di Bilancio 2025.

In particolare, per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui alla Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, questo ha cessato di avere applicazione alla data del 31 dicembre 2024.

Pertanto, con riferimento alle lavoratrici titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato che, a partire dal 1° gennaio 2025, rispettino il requisito dell’essere madre di due figli, di cui il più piccolo di età inferiore a 10 anni, il c.d. bonus mamme previsto dall’art. 1, comma 181, della Legge di Bilancio 2024 non può più essere riconosciuto.

Per quanto riguarda l’esonero contributivo di cui all’art. 1, comma 180, della Legge di Bilancio 2024, previsto in favore delle lavoratrici madri di tre o più figli (di cui il più piccolo di età inferiore a 18 anni) titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, l’Istituto ha ricordato che, ai sensi della medesima disposizione, lo stesso trova applicazione fino al 31 dicembre 2026.

Inoltre, l’art. 1, commi 219 e 220, prevede in favore delle lavoratrici dipendenti, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, la cui retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non sia superiore all’importo di 40.000 euro su base annua, nonché delle lavoratrici autonome, a decorrere dall’anno 2025, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore. Ai sensi del citato comma 219, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l’esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

A tal proposito l’INPS ha precisato che la Legge di Bilancio 2025 demanda la disciplina delle modalità attuative della predetta misura all’adozione di un decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Pertanto, a seguito dell’adozione del predetto decreto attuativo, l’Istituto fornirà le indicazioni per la disciplina e la gestione di tale misura.

All.to

Messaggio INPS n. 401_2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

 




AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES Unica 2025: approvazione modelli di comunicazione Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 25972 del 31 gennaio u.s., ha approvato i modelli di comunicazione da inviare per poter fruire del credito d’imposta ZES Unica, prorogato fino al 15 novembre 2025.

In particolare, il primo modello dovrà essere inviato dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025 e dovrà riportare gli investimenti già effettuati oltre a quelli che si prevede di sostenere entro il 15 novembre 2025.

Nel provvedimento viene, altresì, specificato che possono essere indicati anche:

  1. a) gli investimenti di durata pluriennale avviati nel 2024 e conclusi successivamente al 31 dicembre 2024;
  2. b) gli acconti versati e fatturati prima del 1° gennaio 2025 (e, comunque, non prima del 20 settembre 2023, data di entrata in vigore del DL Sud) per investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025.

In seguito, dal 18 novembre al 2 dicembre 2025 dovrà essere inviata la comunicazione integrativa da parte delle imprese che hanno presentato la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per attestare, a pena di decadenza dall’agevolazione, l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati.

Di seguito il link al provvedimento e ai modelli con le relative istruzioni:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-31-gennaio-2025

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected] )




Open Day Internazionalizzazione: presentazione dei SERVIZI EXPORT 2025 Promos/CCIAA di Salerno. 11 febbraio, h 10, CCIAA di Salerno

PROGRAMMA ATTIVITA’ INTERNAZIONALIAZZIONE 2025

CCIAA DI SALERNO E PROMOS ITALIA

La Camera di Commercio di Salerno e Promos Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione, organizzano una serie di iniziative di formazione, consulenza ed incontri commerciali B2B rivolti alle aziende salernitane, di tutti i settori e dimensioni, con l’obiettivo di supportare l’export delle produzioni e la qualificazione sui mercati esteri.

L’offerta di SERVIZI PER EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE 2025 sarà illustrata in dettaglio nel corso dell’OPEN DAY di martedì 11 febbraio, ore 10.00, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno di Via G. Clark 19/21 (SA).

Nel pacchetto dei servizi 2025 che saranno proposti rientrano:

  • Business Matching (incoming di buyer esteri e iniziative commerciali in mercati internazionali);
  • Servizi per l’Export Digitale (social, e-commerce, marketplace);
  • Formazione, Master e Corsi Executive.

Durante l’evento verranno, inoltre, presentate le iniziative di business nell’ambito di Expo Osaka 2025.

Per le aziende presenti all’Open Day ci sarà la possibilità di realizzare incontri one to one di approfondimento personalizzato sui servizi con gli esperti di Promos Italia.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente FORM ONLINE.

Per maggiori informazioni:

https://www.sa.camcom.it/notizie/internazionalizzazione-programma-2025-imprese-salerno




LAVORO |  Limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento valori per il calcolo delle contribuzioni – Circolare INPS n. 26/2025

L’INPS con la circolare n. 26/2025, in allegato, ha comunicato, relativamente all’anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INPS n. 26 del 30.01.2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Ricorsi su premi INAIL – Procedura rinnovata – Circolare INAIL n. 4/2025

L’INAIL con la circolare n. 4/2025, in allegato, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro al regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, per effetto dell’espressa previsione di cui al comma 5 dell’art. 2 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, i ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano ad essere decisi dal Consiglio di Amministrazione dell’Inail. I ricorsi pendenti a tale data sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

La nuova disciplina prevede che il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale dell’INAIL competente per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2000, riguardanti:

  1. a) la classificazione delle lavorazioni;
  2. b) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
  3. c) la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;
  4. d) l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’art. 49 della Legge n. 88/1989.

I ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

Con il nuovo assetto regolamentare viene completato il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per quanto riguarda l’efficacia sospensiva dei ricorsi nulla è variato. La presentazione del ricorso entro il termine stabilito dal regolamento ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento impugnato, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati fino all’11 gennaio 2025 al Consiglio di Amministrazione e dal 12 gennaio 2025 alla Direzione regionale, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.

In merito alle modalità e termini per la presentazione dei ricorsi, questi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti. Gli utenti devono pertanto utilizzare l’apposito servizio online, operativo ormai da anni. Solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi, il ricorso può essere presentato tramite PEC alla struttura Inail competente.

Con riferimento alla definizione del ricorso, la decisione deve essere comunicata al ricorrente:

– entro 120 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico;

– entro 180 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla Direzione regionale riguardanti: la classificazione delle lavorazioni, l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali, l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione.

La mancata comunicazione della decisione nei termini suddetti comporta il silenzio-rigetto; pertanto, il ricorso si intende respinto e non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

I ricorsi possono concludersi o con una decisione di inammissibilità o con una decisione di merito di rigetto, di accoglimento o di parziale accoglimento.

Fino a che non sia stata notificata la decisione, l’interessato può rinunciare al ricorso. In questo caso il ricorso può essere definito per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia, opportunamente formalizzata dal ricorrente e acquisita agli atti del procedimento di contenzioso amministrativo. Il ricorso viene quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere con atto a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INAIL n. 4 del 29.01.2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2025/02/selezione-articoli-3-feb-2025.pdf




Nuove imprese, saldo in positivo

selezione articoli 3 feb 2025 1




L’aeroporto chiude il 2024 con quasi 180mila passeggeri

selezione articoli 3 feb 2025 6




Stop al nuovo insediamento / De Maio contro la zes unica

selezione articoli 3 feb 2025 9




“La grande menzogna dell’auto elettrica in Europa”

selezione articoli 3 feb 2025 12