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LAVORO | Locali interrati e seminterrati – chiarimenti: nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 5945/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), facendo seguito alla nota n. 811 del 29 gennaio 2025, con la quale erano state fornite le prime indicazioni in merito alla modifica dei commi 2 e 3 dell’art. 65 del d.lgs. 81/2008, con la nota n. 5945/2025 fornisce ora, ai propri ispettori, istruzioni operative e indicazioni specifiche su caratteristiche dei locali interrati e seminterrati, criteri di ammissibilità, modalità di verifica e controllo ed irrogazione delle sanzioni.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della nota allegata.
All.ti Nota-Prot.-n.-5945-del-08072025
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
LAVORO | Lavoro intermittente – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1180/2025

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 1180/2025 in allegato, fornisce chiarimenti in merito alle conseguenze dell’abrogazione del R.D. n. 2657 del 1923 da parte della L. n. 56/2025 con riferimento alla possibilità di ricorrere ai contratti di lavoro intermittente.
L’INL anzitutto ricorda che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2015, è possibile stipulare un contratto di lavoro intermittente “con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni” nonché, a prescindere dall’età del lavoratore, “secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi”.
Il medesimo art. 13 stabilisce inoltre che “in mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”.
Al riguardo il D.M. 23 ottobre 2004 – ancora pienamente vigente – ha stabilito che “è ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657”.
Ciò premesso, l’Ispettorato ritiene – d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Ufficio Legislativo, che si è espresso con nota prot. n. 6495 del 09 luglio u.s. – che l’abrogazione del R.D. del 1923 da parte della L. n. 56/2025 non abbia inciso sulla attuale disciplina del lavoro intermittente poiché il rinvio operato dal D.M. 23 ottobre 2004 “alle tipologie di attività indicate nella tabella allegata al Regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657” è da considerarsi quale rinvio meramente materiale.
Trattasi del resto di una interpretazione del tutto in linea con quanto già rappresentato dallo stesso Ministero con circ. n. 34/2010 in circostanze analoghe, laddove chiariva che “l’abrogazione della tabella allegata al R.D.L. del 1923 ad opera del D.L. 112/2008, poi non confermata dalla Legge di conversione n. 133/2008 o implicitamente prevista dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2009, non sembra avere riflessi sulla disciplina del lavoro intermittente il quanto il rinvio operato dal D.Lgs. n. 276/2003 al R.D.L. può considerarsi meramente materiale”.
All.toINL1180-2025
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