AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta investimenti ZES Unica 2026: INVIO COMUNICAZIONE entro il 30 maggio 2026

Ricordiamo che dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 gli operatori economici o i soggetti abilitati, devono inviare all’Agenzia delle Entrate i modelli per comunicare l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2026, ai fini della successiva fruizione del credito d’imposta investimenti ZES Unica per l’anno 2026.

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/-/provvedimento-del-30-gennaio-2026-2 sono disponibili il provvedimento e i modelli.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected] )




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LAVORO | Accordo stato regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza – commento alle FAQ del Ministero del lavoro

Sul sito internet del Ministero del lavoro sono state recentemente pubblicate alcune risposte a domande frequenti.

La portata giuridica delle stesse è evidentemente limitata, ma alcune di esse possono costituire un parametro interpretativo dell’Accordo Stato Regioni del 2025.

Mancando un testo formale di accompagnamento, non è dato sapere se le stesse sono frutto di condivisione tra i vari soggetti coinvolti (Ministero del lavoro, Regioni, Inail, INL); tuttavia, provenendo dal Ministero del lavoro, si deve ritenere siano ufficiali e, quindi, possono costituire il riferimento interpretativo dei relativi punti dell’Accordo.

Segue, quindi, l’analisi dei quesiti nell’ordine presentato dal Ministero. Essi appaiono talvolta sgrammaticati, a volte di difficile lettura e, in altri casi, relativi a questioni dalla lettura scontata o addirittura ripetitivi (come nel caso dei quesiti 34 e 35). Anche alcune risposte appaiono di dubbia lettura ed a volte prive di una reale portata interpretativa. La stessa numerazione evidenzia che alcuni quesiti/risposte non sono stati fatti propri dal Ministero.

Inoltre, alcune domande via via presentate alle diverse Istituzioni interessate non hanno ricevuto risposta nel documento nel commento.

ACCREDITAMENTO REGIONALE

Quesito n. 1

Esiste reciprocità di riconoscimento tra gli accreditamenti regionali? Potrà un soggetto formatore accreditato, ad esempio in Lombardia, operare presso sedi
di clienti situati in altre Regioni, secondo le disposizioni previste per Regione
Lombardia? Gli attestati sono validi su tutto il territorio nazionale, ma gli enti di
formazione accreditati presso una Regione possono erogare corsi solo nel territorio
della Regione presso cui sono accreditati?

Risposta
L’accreditamento regionale, ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e
pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009, è valido esclusivamente nella Regione o
Provincia autonoma ove lo stesso è stato ottenuto. I soggetti formatori accreditati
che intendono operare in più regioni devono ottenere l’accreditamento presso
ciascuna Regione o PA. Gli attestati di formazione, emessi conformemente all’Accordo 59/2025, sono validi su tutto il territorio nazionale.

Informazioni

Come noto, l’Accordo prevede tre tipologie di soggetti formatori: quelli accreditati ex lege, quelli accreditati e gli altri. La questione dell’accreditamento (modalità ed efficacia) è uno dei temi da tempo all’attenzione di tutti i soggetti interessati in quanto sono notevoli gli impatti sulla legittimazione ad erogare la formazione e sull’organizzazione della stessa. Non a caso, anche su richiesta di Confindustria, il DL 159/2025 (art. 6) rinvia ad un ulteriore accordo Stato Regioni la revisione della disciplina dell’accreditamento (criteri e requisiti). Il contrasto tra la portata territoriale dell’accreditamento e la valenza nazionale dell’attestato formativo, confermata anche dalla risposta in commento, costituisce un chiaro indice della tensione esistente nella materia. Tensione che si evidenzia anche con la recente Legge Regionale della Lombardia, che ha regolato, per il proprio ambito territoriale, i requisiti per l’erogazione della formazione e per il controllo ed il monitoraggio, che lo stesso Accordo Stato Regioni del 2025, nella parte VI, rinvia ad un successivo atto, proprio per evitare regolazioni territoriali difformi e nello spirito di leale collaborazione. La risposta non tiene, inoltre, conto delle modalità innovative attraverso le quali è possibile erogare la formazione: si faccia il caso, ad esempio, di una società di formazione accreditata in una Regione che eroghi formazione a distanza in modalità di videoconferenza sincrona o in e-learning a soggetti non fisicamente presenti nel proprio territorio. La risposta, quindi, pur formalmente corretta, andrà ulteriormente rivalutata con riferimento sia alle modalità innovative di erogazione della formazione sia con riferimento al futuro accordo che rivedrà l’accreditamento.

 

 

ATTESTATI

Quesito n. 2

Non essendo menzionata la figura del responsabile del progetto o del docente, vi sono
impedimenti nel far apporre anche le firme del responsabile del progetto (che può
coincidere con il legale rappresentante) e del docente sull’attestato, come elemento
aggiuntivo?


Risposta

Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati
di formazione:

  1. a) denominazione del soggetto formatore;
  2. b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  3. c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
  4. d) modalità di erogazione del corso;
  5. e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
    f) dati e luogo.

In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato
di formazione, oltre ai minimi previsti

Informazioni

Il quesito non riguarda gli elementi obbligatori previsti dall’accordo ma elementi aggiuntivi che possono essere indicati; pur non comprendendo l’utilità di inserire elementi aggiuntivi richiesti dall’Accordo, nulla vieta che si possano introdurre riferimenti ulteriori.

 

Quesito n. 3

L’autocertificazione per le associazioni di categoria a chi va presentata?

Risposta
L’autocertificazione prevista dal punto 1.3 parte I dell’Accordo SR 59/2025 deve essere
presentata al soggetto che richiede l’erogazione del corso (ad esempio Datore di
Lavoro, RSPP, CSP/CSE, ecc.) ed esibita, a richiesta, agli organi di vigilanza oppure ai soggetti che richiedono la progettazione o l’erogazione del corso di formazione.
Pertanto, l’autocertificazione è volta ad attestare il possesso di detti requisiti, ai fini
dell’attività formativa che si intende erogare, “ sino all’emanazione dell’atto di cui al
punto 1
 ”.

Informazioni

La precisazione è stata richiesta da Confindustria per chiarire la piena legittimazione e semplificare l’erogazione della formazione da parte delle Associazioni di rappresentanza delle imprese e degli enti di formazione di propria emanazione. Correttamente, la risposta alla FAQ conferma che l’autocertificazione va richiesta (a Confindustria, nel nostro caso) e conservata da parte del soggetto interessato alla formazione, in quanto soggetto chiamato dall’accordo a verificare la qualità del soggetto formatore.

 

CLASSIFICAZIONE ATECO

Quesito n. 5

Ai sensi dall’Accordo SR del 17/4/2025 è necessario indicare sugli attestati che lo
prevedono (RSPP e Formazione lavoratori) la classificazione ATECO? I soggetti
formatori possono inserire ulteriori contenuti nell’attestato?

Risposta
Il punto 6 della parte I dell’Accordo SR 59/2025 elenca i requisiti minimi degli attestati
di formazione:

  1. a) denominazione del soggetto formatore;
  2. b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);
  3. c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;
  4. d) modalità di erogazione del corso;
  5. e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;
  6. f) dati e luogo.

Il riferimento al codice ATECO non è previsto.

In ogni caso è facoltà del soggetto formatore fornire elementi aggiuntivi nell’attestato
di formazione, oltre ai minimi previsti.

Informazioni

Anche in questo caso, aggiungere elementi ulteriori richiesti dall’Accordo non è precluso, anche se non dovuto. In particolare, con riguardo ai Codici ATECO (che, come noto, sono stati modificati nel 2025), non c’è una presa di posizione da parte del Ministero. Va, infatti, evidenziato che la trasposizione dei codici ATECO 2022-2025 non è affatto intuitiva, anche seguendo le indicazioni ISTAT . Sul punto, quindi, ci riserviamo ulteriori interlocuzioni con le Istituzioni competenti per i necessari chiarimenti.

 

Quesito n. 6

È possibile erogare percorsi formativi multi-Ateco? Ad esempio, si potranno erogare
corsi rischio medio rivolti ad aziende ricomprese in tutti i codici Ateco indicati ma che
protesta in settori diversi? È ancora possibile prevedere aule che raggruppino settori
simili o anche diversi all’interno della stessa classe di rischio attraverso corsi
interaziendali, assicurandosi che vi sia omogeneità nei rischi specifici dei lavoratori
coinvolti?

Risposta
Il nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/2025, in materia di formazione specifica dei
lavoratori, valutare che: il percorso formativo deve essere progettato sulla base della
valutazione dei rischi aziendali, garantendo la coerenza con le condizioni operative
reali.
Il soggetto formatore è tenuto ad assicurare la massima omogeneità tra i partecipanti,
con particolare riferimento al settore di appartenenza e alle mansioni svolte.
Pertanto, è possibile organizzare aule che raggruppino settori simili all’interno della
stessa classe di rischio, a condizione che:

  • i partecipanti svolgano mansioni comparabili;
  • siano garantiti contenuti formativi coerenti con la gestione dei rischi aziendali.

Informazioni

La risposta al quesito, semplicemente ripetitiva dei contenuti della norma, non illumina i diversi problemi che ci sono nei criteri di composizione delle aule. La stessa domanda, per come riportata, genera perplessità (con riferimento, ad esempio, alla ricomprensione dell’impresa in tutti i codici ATECO indicati o il riferimento al raggruppamento di settori simili), e la risposta nulla aggiunge alla previsione dell’accordo. Resta, comunque, che il riferimento ripetuto dell’accordo al documento di valutazione dei rischi ed ai rischi effettivamente presenti in azienda rappresenta la linea da seguire per la composizione delle aule stesse.

 

CREDITO FORMATIVO

Quesito n. 8

Il credito formativo acquisito tramite la partecipazione a corsi abilitanti perde validità
dopo 10 anni in assenza di frequenza regolare ai corsi di aggiornamento. Questa regola
si applica a tutti i corsi di formazione, inclusi quelli per il datore di lavoro che ricopre il
ruolo di RSPP e per gli addetti alla gestione delle emergenze, tra gli altri? Nella fase
transitoria, come bisogna comportarsi? Esempio di un datore di lavoro che aveva fatto
corso RSPP-DL, poi non ha esercitato e non ha fatto i rinnovi. L’attestato è del 2014.
Attualmente può ancora fare l’aggiornamento con il monte ore previsto secondo
Accordo SR 2011?

Risposta
L’Accordo Stato-Regioni n. 59/2025 valutazione che il credito formativo maturato con i
corsi abilitanti, conserva validità soltanto se accompagnato da aggiornamenti regolari
entro un arco massimo di dieci anni. Oltre tale soglia, il titolo abilitante decade e non
può più essere utilizzato, rendendo necessario ripetere integralmente il percorso
formativo.
Questa regola riguarda tutte le figure coinvolte nella formazione abilitante.
Un aspetto importante è che, se il mancato aggiornamento non supera i dieci anni, il
credito formativo rimane valido e il completamento dell’aggiornamento, anche se
tardivo, permette di tornare a esercitare la funzione. Viceversa, superato il limite
decennale, il titolo perde efficacia e deve essere rifatto.
In pratica, un datore di lavoro che ha frequentato il corso RSPP-DL nel 2014, senza
esercitare la funzione né effettuare aggiornamenti, si trova oggi oltre la soglia dei dieci
anni. In questo caso, l’attestato è decaduto e non è sufficiente un aggiornamento:
occorre ripetere il corso abilitante secondo le regole attuali.

Informazioni

Al di là della terminologia tecnica utilizzata e alla ripetitività della risposta, essa avrebbe dovuto, tra l’altro, accendere i riflettori su quali siano (in modo tassativo e non generico) i corsi “abilitanti”, fermo restando che lo sono “a titolo esemplificativo” quelli indicati nell’accordo. Deve, quindi, escludersi che siano abilitanti i corsi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro. Per il resto, essa appare meramente ripetitiva del testo dell’accordo, oltre a non chiarire nemmeno gli eventuali aspetti del diritto intertemporale.

 

DECORRENZA FORMAZIONE

Quesito n. 9

Nell’anno transitorio di attuazione del nuovo Accordo SR sulla formazione dei lavoratori
c’è ancora la possibilità di fare la formazione entro 60 giorni dall’assunzione oppure no?

Risposta
No. La formazione deve avvenire in coerenza con le disposizioni di cui al comma 4
dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 (norma primaria) ovvero al momento: a) della
costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione, qualora si tratti di
somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della
introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze
e miscele pericolose, così come puntualmente richiamato dall’Accordo SR 59/2025. Il
periodo transitorio previsto dall’attuale Accordo deve intendersi riferito alla possibilità
di inizio i corsi secondo quanto previsto degli accordi Stato-Regioni abrogati nonché
dell’allegato XIV del d.lgs. N. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore dell’attuale
Accordo.

Informazioni

Fermo restando che l’opportunità di natura transitoria prevista dall’accordo del 2011 era limitata al primo periodo di vigenza dello stesso (e quindi non poteva valere una volta superato quel tempo) anche in considerazione del suo carattere eccezionale (laddove consentiva di adibire alle mansioni a rischio anche lavoratori non adeguatamente formati), l’accordo del 2025, per disciplinare il periodo transitorio, fa riferimento: da un lato, al riconoscimento dei crediti formativi e, dall’altro, all’applicazione dei vecchi accordi per un anno dall’entrata in vigore dell’accordo, scadenza ormai in scadenza. Il legislatore ha recentemente riacceso i riflettori sulla adibizione alle mansioni anche in assenza del completamento della formazione nel DL 159/2025, laddove si consente di completare la formazione entro i 30 giorni successivi alla costituzione del rapporto di lavoro (o all’inizio dell’utilizzo in caso di somministrazione) per le imprese turistico-ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (senza tener conto che in tutte le attività impiegatizie i rischi sono notevolmente inferiori).

 

EFFICACIA FORMAZIONE

Quesito n. 10

Riguardo alla valutazione dell’efficacia della formazione durante l’esecuzione delle
attività lavorative, il nuovo Accordo SR indica che “Durante la riunione periodica, è
necessario verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati e valutare l’efficacia
della formazione utilizzando indicatori, criteri e strumenti definiti in fase di
progettazione”. Come possono le aziende che non sono obbligate a tenere riunioni
periodiche affrontare la questione della verifica dell’efficacia formativa?

Risposta
La disposizione di cui sopra troverà applicazione, ovviamente, esclusivamente ove la
riunione periodica è obbligatoria. In tutti gli altri casi il Datore di Lavoro potrà utilizzare
le modalità previste dal punto 7 della parte IV dell’Accordo.

Informazioni

L’esito della domanda appare scontato, e tuttavia il riferimento al fatto che il datore di lavoro non tenuto alla riunione periodica sia facoltizzato (e non obbligato) a seguire l’indicazione della parte IV (punto 7), introduce una possibile incoerenza sistematica rispetto alla previsione (che appare vincolante) riportata al punto 1 alla parte IV, laddove prevede che “ le indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi riportati di seguito, fatta eccezione dei punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.3 e 7, non si applicano ai Datori di Lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all’interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori, la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma esse possono trovare indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi di cui al presente accordo”. Dovrebbe, quindi, ritenersi che le modalità di verifica durante l’esecuzione del lavoro siano, anche per il datore di lavoro non tenuto alla riunione periodica, comunque vincolanti, al di là del riferimento a tale riunione.

ENTRATA IN VIGORE

Quesito n. 11

Quando entra in vigore l’Accordo Stato Regioni n. 59 del 17 aprile 2025?

Risposta
Entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro ossia 19
maggio 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32 della legge 18 giugno 20009 n.69.
Infatti, l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 prevede, tra l’altro, che” A far data
dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi
aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti
informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati

Osservazioni

L’accordo è stato pubblicato nel sito del Ministero del lavoro – sezione pubblicità legale – ricomprendendo l’accordo sulla formazione tra gli atti ed i provvedimenti amministrativi secondo le indicazioni della norma indicata nella risposta alla FAQ. La giurisprudenza non si manifesta univoca. Secondo parte di essa (Cass, 27 gennaio 2017, n. 3898) gli Accordi istituzionali sono “finalizzati a realizzare linee guida da seguire quanto a durata, contenuti minimi e modalità della formazione, la cui esatta osservanza rende, sulla base di una presunzione iuris tantum, conforme a diritto l’offerta e l’obbligo formativo a carico del datore di lavoro”. La conseguenza di tale impostazione è che, non costituendo fonte del diritto penale (e restando l’unica fonte normativa dell’obbligo e della sanzione l’art. 37), gli accordi restano atti sostanzialmente amministrativi, ai quali si attacca la previsione della legge n. 69/2009. Evidentemente il Ministero ha ritenuto prevalente la tesi della natura amministrativa dell’atto ritenendo sufficiente la pubblicazione nel sito internet, confermando, quindi, la scelta della individuazione dell’entrata in vigore nella data del 19 maggio 2025. Secondo altra giurisprudenza (Cass., 10 luglio 2025, n. 25439), invece, la violazione dell’Accordo determina la violazione dell’art. 37, comma 1, penalmente sanzionato, per cui deve ritenersi che l’Accordo sia una disposizione extrapenale che riempie di contenuto la generica disposizione dell’art. 37, comma 1, e, come tale, non potrebbe essere scritto tra gli atti amministrativi di cui è possibile la pubblicazione nel sito internet come equivalente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Sta di fatto che l’accordo rinviato espressamente alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta pacificamente sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Comunque, al di là delle riflessioni giuridiche, l’indicazione della FAQ è per il 19 maggio 2025, e da esse – salvo eventuali ripensamenti o controversie – decorrono i termini richiamati nell’Accordo Stato regioni.

 

ATTREZZATURE – FORMAZIONE CMM

Quesito n. 12

Con riferimento al nuovo corso ad oggi denominato Caricatore Movimentazione
Materiale, gli operatori che in precedenza conducevano queste attrezzature
frequentavano il corso per Gru mobili o gru su autocarro o per escavatori con
integrazione rispetto all’accessorio di presa comunemente detto. Tali percorsi formativi
possono essere considerati validi?

Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto il nuovo corso per addetti alla conduzione
del Caricatore Movimentazione Materiale (CMM). In merito al riconoscimento della
formazione pregressa, la parte VII dell’Accordo stabilire che restano validi i percorsi
formativi svolti in vigenza dell’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, purché i
contenuti siano conformi alle nuove disposizioni.

Pertanto, i corsi già erogati per la conduzione dei CMM prima dell’entrata in vigore
dell’Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti se pienamente conformi ai
requisiti attuali. In particolare, il credito formativo può essere riconosciuto solo per i corsi di abilitazione alla conduzione di gru mobili previsti dall’Accordo del 2012, qualora
i contenuti coincidano con quelli richiesti dal nuovo Accordo.

Non trova invece applicazione il riconoscimento per i corsi relativi a gru su autocarro o
escavatori.

Osservazioni

La risposta intende chiarire che i corsi già erogati per la conduzione dei CMM prima dell’entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 possono essere riconosciuti se pienamente conformi ai requisiti attuali. In particolare, il credito formativo può essere riconosciuto solo per i corsi di abilitazione alla conduzione di gru mobili previsti dall’Accordo del 2012, qualora i contenuti coincidano con quelli richiesti dal nuovo Accordo.

Dal confronto tra i contenuti del corso per gru mobili previsto dall’accordo del 2012 e CMM, risulta avere contenuti complessivamente più ampi del corso per CMM.

Non viene invece riconosciuto il corso relativi a gru su autocarro o escavatori.

 

 

FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DI ATTREZZATURE DI CUI ALL’ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81/2008

Quesito n. 14

A quali condizioni sono riconosciuti i corsi di formazione inerenti agli operatori addetti
alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11
dell’Accordo SR del 17/4/2025, già erogati alla data di entrata in vigore di questo
Accordo SR?


Risposta
I corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di
lavoro indicati ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR del 17 aprile 2025, se già
erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo, possono essere riconosciuti
solo se i loro contenuti sono integralmente conformi alle prescrizioni del nuovo
Accordo SR 59/2025.

Il riconoscimento non è parziale.

Se il corso rispetta tutti i contenuti previsti, è valido.

Se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, non è prevista alcuna integrazione: il corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.

 

Informazioni

La risposta al quesito è meramente ripetitiva dei contenuti della norma; tuttavia, chiarisce che i contenuti dei corsi già erogati prima dell’entrata in vigore del nuovo Accordo non possono essere integrati se manca anche solo uno dei contenuti necessari per il riconoscimento della formazione pregressa. Se il corso rispetta tutti i contenuti previsti, è valido.

 

Quesito n. 15

Da quali dati decorre il termine per l’aggiornamento dei corsi di formazione inerenti
agli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9,
8.3.10, 8.3.11 dell’Accordo SR del 17/4/2025, già̀ erogati alla data di entrata in vigore
di questo Accordo SR?

Risposta
L’aggiornamento dei corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione delle
attrezzature di cui ai punti 8.3.9, 8.3.10 e 8.3.11 dell’Accordo SR 59/2025 decorre dalla
data di conclusione del corso riportato sull’attestato, come stabilito nella Parte VII –
Altre disposizioni.

Il riconoscimento, però, è subordinato alla conformità dei contenuti.

Conformità totale: il corso deve coprire tutti i contenuti previsti dal nuovo Accordo,
indipendentemente dalla durata originaria.

Se il corso pregresso è conforme ai contenuti previsti dall’Accordo SR 59/2025 (Parte II, punti 8.3.9, 8.3.10, 8.3.11), il quinquennio si calcola dalla data indicata sull’attestato originario.

Conformità parziale: se manca anche solo una parte dei contenuti richiesti, il corso non
è riconosciuto e deve essere ripetuto integralmente secondo le nuove disposizioni.

Non è prevista alcuna integrazione parziale per colmare contenuti i mancanti.

Informazioni

Con questa risposta il Ministero fa chiarezza sul fatto che il riconoscimento del credito formativo è fondato esclusivamente sui contenuti (e non, ad esempio, sulla durata o sui requisiti dei docenti o del soggetto formatore che hanno gestito la formazione all’epoca). Dall’altro assumere una posizione, ampiamente condivisibile, in ordine alla scadenza del termine per l’erogazione dell’aggiornamento in questo caso: se vi è riconoscimento della formazione pregressa, i termini sono legati alla scadenza della relativa certificazione, restando irrilevante l’entrata in vigore del nuovo accordo, confermando così la continuità con il percorso precedente. Il Ministero precisa anche che il riconoscimento non può essere parziale, ossa non è ammesso completare il corso pregresso coincidente solo in parte con il nuovo percorso formativo delineato dal nuovo accordo. Questa interpretazione non sembra pienamente in linea con la previsione dell’art. 37, comma 14bis, del Dlgs 81/2008, secondo il quale “ i n tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati .” La stessa logica dovrebbe valere anche applicata nel caso dei crediti formativi. Torneremo su questo aspetto per suggerire una rilettura di questa posizione.

 

Quesito n. 16

Quali requisiti debbono possedere i docenti dei corsi di formazione per attrezzature di
lavoro nonché i docenti esperti della parte pratica?

Risposta
Secondo quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni 59/2025, i requisiti dei docenti per
i corsi di formazione relativi alle attrezzature di lavoro sono così definiti:

Modulo teorico-tecnico

Deve essere svolto da docenti che:

− rispettano i requisiti generali previsti al punto 2 della Parte I dell’Accordo, ossia
quelli indicati dal DI 6 marzo 2013 per i formatori in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;

− possedere una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso.

Modulo funzionale

Deve essere condotto da docenti che:

− rispettare i medesimi requisiti generali previsti dal DI 6 marzo 2013;

− hanno una esperienza professionale pratica di almeno tre anni, documentata e verificabile, nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature trattate.

I docenti devono soddisfare due livelli di requisiti:

Generali, come previsto dalla normativa vigente per i formatori (DI 6 marzo 2013 e
successive modifiche);

Specifici, legati alla conoscenza tecnica e all’esperienza professionale pratica
sull’attrezzatura oggetto della formazione.

Informazioni

Con questa risposta, di natura non interpretativa ma meramente ripetitiva dei contenuti dell’accordo, il Ministero conferma i requisiti dei docenti dei corsi relativi alle attrezzature (ma lo stesso vale per gli altri corsi pratici). Su questo punto Confindustria ha rappresentato, negli incontri pregressi, la difficoltà di trovare persone in possesso contemporaneo di tutti i requisiti, a partire dal requisito del titolo di istruzione richiesto nel DI 6 marzo 2013. Mentre può essere facile rinvenire lavoratori in possesso della necessaria conoscenza tecnica ed esperienza professionale, pretendere che gli stessi abbiano anche il titolo di istruzione riduce notevolmente la platea dei soggetti che possono legittimamente svolgere il compito di formatore. Torneremo anche su questo punto per verificare possibili soluzioni.

 

Quesito n. 18

Per i corsi di aggiornamento delle attrezzature, considerando che viene specificato che
la verifica finale sia una “prova pratica e colloquio”, deve essere garantito di
conseguenza il rapporto discente/docente 1:6?


Risposta
Il rapporto 1:6 indicato al punto 3 della Parte I dell’Accordo SR 59/2025 si riferisce
esclusivamente alle attività pratiche dei percorsi formativi, cioè alle esercitazioni che
fanno parte del corso.

Per quanto riguarda la verifica finale di apprendimento, che è obbligatoria per tutti i
corsi ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 81/2008, questa deve essere
svolta in forma individuale e comprende una prova pratica e un colloquio. In
particolare, il rapporto 1:6 si applica esclusivamente alle esercitazioni pratiche svolte
durante il corso, per garantire un’adeguata supervisione e sicurezza.

La verifica finale, invece, è sempre individuale e comprende una prova pratica e un colloquio, come
richiesto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, durante la fase di valutazione
conclusiva non è necessario rispettare il rapporto 1 docente ogni 6 discenti, perché la
prova viene svolta singolarmente.

Informazioni

Casi e modalità della prova pratica finale sono descritti nell’accordo. È evidente che, trattandosi di esecuzione di prove operative sulle attrezzature, non possono che essere individuali. Dal che discende che ogni prova è a sé stante e non collettiva, per cui non si pone la questione del rapporto tra discenti e docente.

 

Quesito n. 19

Gli aggiornamenti per le attrezzature possono essere fatti in aula, come previsto dal
precedente Accordo SR? I corsi di aggiornamento sulle attrezzature possono essere
svolti in videoconferenza sincrona o è obbligatoria la presenza?

Risposta
Secondo quanto stabilito dall’Accordo SR 59/2025, sia la formazione iniziale sia i corsi
di aggiornamento per le attrezzature di lavoro devono essere svolti esclusivamente in
presenza fisica. Non è consentito l’utilizzo di modalità a distanza, come la
videoconferenza sincrona, né l’e-learning.

Questa indicazione è esplicitamente riportata nella tabella del punto 3.5 della Parte IV
dell’Accordo, che conferma l’obbligo della presenza fisica per garantire l’efficacia delle
esercitazioni pratiche e delle verifiche finali.

Informazioni

Il Ministero riporta quanto già indicato nell’accordo in merito alla impossibilità di utilizzare modalità diverse dalla presenza fisica per i corsi nei quali sono previste prove pratiche, ipotesi che riguardano i due settori degli ambienti confinati e delle attrezzature.

 

FORMAZIONE PER CARRELLO SEMOVENTE A BRACCIO TELESCOPICO EQUIPAGGIATO CON PALA

 Quesito n. 20

Nel nuovo Accordo SR nella parte riferita alla formazione degli addetti all’utilizzo del
carrello semovente a braccio telescopico sono stati introdotti i moduli integrativi per
l’utilizzo di tale attrezzatura per il sollevamento di persone o per il sollevamento di
carichi sospesi. Per quanto riguarda invece gli operatori che utilizzano tale macchina
equipaggiata con pala nel nuovo Accordo SR non è previsto nessun modulo integrativo.
In precedenza, secondo specifica circolare di chiarimento relativa al precedente
Accordo SR gli operatori che utilizzavano il telescopico equipaggiato con attrezzature
che lo rendono assimilabile ad un’altra attrezzatura per cui è prevista specifica
formazione oltre alla formazione del carrello telescopico dovevano frequentare anche
la formazione della macchina specifica. Essendo abrogato il vecchio Accordo SR
dovrebbero essere abrogate anche le relative circolari? Gli operatori che utilizzano
carrello telescopico con pala che formazione devono avere?

Risposta
Qualora ai carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo di cui al punto 8.3.4.
della parte II dell’Accordo 59/2025 siano abbinati accessori tali che l’attrezzatura di
lavoro risultante risponde ad una delle definizioni comprese nell’allegato II del citato
Accordo, è necessaria l’acquisizione del corrispondente titolo abilitativo.

Informazioni

La risposta è coerente con il chiarimento di cui al punto 10 circolare del 10 giugno 2013, n. 21 emanata dal Ministero del Lavoro.

 

FORMAZIONE ESCAVATORE CON MASSA INFERIORE AI 6000 KG

Quesito n. 22

Col nuovo Accordo SR nella parte relativa alla formazione degli addetti all’utilizzo
dell’escavatore è stata eliminata la distinzione tra escavatori con massa superiore ai
6000 Kg ed escavatori con massa inferiore presente nel precedente Accordo SR.
Pertanto, per l’utilizzo di qualsiasi escavatore indipendentemente dalla massa,
l’operatore deve frequentare il corso di 10 ore. Precedentemente gli operatori addetti all’utilizzo di escavatori con massa inferiore a 6000 kg venivano comunque formati con
corsi non normati dall’Accordo SR stato regioni e pertanto di durata e contenuti stabilità
da chi erogava la formazione a sensi dell’art. 73 comma 4 del D.Lgs. 81/08. Chi è in
possesso di questa formazione come si deve comportare in questo momento? Deve
rifare completamente la formazione da zero?

Risposta
In coerenza con la parte VII dell’Accordo SR 59/2025 – formazione
pregressa degli operatori addetti al riconoscimento alla conduzione di attrezzature di cui all’articolo 73,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008 – sono fatti salvi i percorsi
formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR del 22 febbraio 2012 per le attrezzature
ancorché ricomprese nel presente Accordo SR. I corsi di formazione inerenti agli
operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di lavoro di cui ai punti 8.3.9,
8.3.10, 8.3.11, già erogati alla data di entrata in vigore del presente Accordo SR, i cui
contenuti siano conformi al presente Accordo SR, sono riconosciuti. Il punto 2 della
Parte VII dell’Accordo prevede che, per alcune nuove attrezzature indicate nella Parte
II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori per movimentazione materiali,
carroponti), i corsi abilitanti devono essere frequentati e conclusioni entro il termine dei
12 mesi.

Pertanto, per queste attrezzature l’abilitazione deve essere conseguita
secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio.
Conseguentemente gli eventuali percorsi formativi riferiti all’abilitazione alla
conduzione di escavatori già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR
59/2025, ma non conformi all’Accordo SR del 22 febbraio 2012 non sono validi al fine
del riconoscimento della formazione pregressa.

Informazioni

Rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo 2025 gli escavatori con massa inferiore ai
6000 Kg. La risposta al quesito evidenzia che, per queste attrezzature, l’abilitazione deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo 59/2025, anche nel periodo transitorio di 12 mesi (che si chiude il 19 maggio 2026). Eventuali percorsi formativi riferiti all’abilitazione alla conduzione di escavatori già erogati alla data di entrata in vigore dell’Accordo 59/2025, sono validi al fine del riconoscimento della formazione pregressa se conformi all’Accordo del 22 febbraio 2012.

La conformità deve essere intesa come verifica puntuale dei contenuti rispetto a quanto stabilito dall’Accordo (cfr. risposta ai quesiti 14 e 23).

 

FORMAZIONE PER CARROPONTE

Quesito n. 23

La formazione per il carroponte ora incluso tra le attrezzature che richiedono
abilitazione dell’operatore, se organizzata per un’azienda precedentemente alla data
di entrata in vigore dell’Accordo 59/2025 e ancora da svolgere, deve avere durata
minima prevista dall’Accordo 59/2025?

Risposta
L’Accordo SR 59/2025 ha incluso il carroponte tra le attrezzature per le quali è richiesta
l’abilitazione dell’operatore. In tale contesto, occorre distinguere tra corsi già erogati
prima della sua entrata in vigore e corsi programmati ma non ancora svolti.
Per i corsi già erogati, l’accordo che essi siano riconosciuti qualora i contenuti
risultino conformi alle nuove disposizioni. In tal caso, l’aggiornamento decorre dalla
data di conclusione riportata nell’attestato, indipendentemente dalla durata del
percorso formativo.

Diverso è il caso dei corsi “ancora da svolgere”. Poiché non si tratta di formazione
pregressa, essi devono essere organizzati in piena conformità all’Accordo SR 59/2025,
sia per quanto riguarda i contenuti sia per la durata minima prevista.
Ne consegue che, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, l’elemento
determinante non è la durata del corso, bensì la verifica puntuale della conformità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dall’Accordo. Solo dimostrando formalmente tale
conformità sarà possibile considerare validi i percorsi già realizzati.

Informazioni

La risposta al quesito è ripetitiva dei contenuti della norma e pone in evidenza che, ai fini del riconoscimento della formazione pregressa, l’elemento determinante non è la durata del corso, bensì la verifica puntuale della conformità dei contenuti rispetto a quanto stabilito dall’Accordo. Solo dimostrando formalmente tale conformità, sarà possibile considerare validi i percorsi già realizzati.

 

Quesito n. 24

Con riferimento al corso di formazione per addetti alla conduzione di carri ponte
previsto dal nuovo ACSR 59/2025, viste alcune differenti interpretazioni, si vuole
chiedere se le cd gru a bandiera rientrano tre le attrezzature per le quali è obbligatorio
svolgere la formazione abilitante prevista dall’Accordo SR 59/2025.

Risposta
Con l’Accordo SR 59/2025 è stato introdotto l’obbligo di formazione abilitante per gli
addetti alla conduzione di specifiche tipologie di gru, individuate nell’allegato II. In tale
allegato vengono fornite definizioni puntuali:

Gru a ponte (ossia gru capaci di muoversi su binari o vie di corsa, dotati di almeno una
trave orizzontale e di un meccanismo di sollevamento) e Gru a cavalletto (ossia gru
capaci di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure
montate in posizione fissa, con almeno una trave orizzontale sostenuta da una gamba
e dotate anch’esse di un meccanismo di sollevamento.)

Queste definizioni, in linea con la norma UNI EN 15011, costituiscono un elenco
esaustivo e non meramente esemplificativo. Ciò significa che non è possibile estendere
l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature per analogia o
interpretazione.
Alla luce di quanto sopra, le cosiddette gru a bandiera non rientrano tra le attrezzature
per le quali è prevista la formazione abilitante ai sensi dell’Accordo SR 59/2025.

Informazioni

Con la risposta al quesito n. 24, viene ribadito il principio consolidato secondo cui non è possibile estendere l’ambito di applicazione dell’Accordo ad altre tipologie di attrezzature mediante analogia o interpretazione.

Pertanto, con riferimento alle gru a bandiera, che non rientrano nel campo di applicazione dell’Accordo del 2025, il datore di lavoro effettuerà la formazione di cui all’articolo 73, comma 4.

 

FORMAZIONE DEI LAVORATORI, DATORI DI LAVORO E LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO IN AMBIENTI SOSPETTI DI INQUINAMENTO O CONFINATI

Quesito n. 25

Entro quale termine deve essere frequentato e concluso il corso di formazione di cui alla
parte II, punto 7, dell’Accordo SR del 17/4/2025 inerente ai lavoratori, ai datori di lavoro
e ai lavoratori autonomi che lavorano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati?

Risposta
Fermi restando gli obblighi formativi previsti dal DPR 177/2011, il corso di formazione
di cui alla parte II, punto 7, del presente Accordo del 2025 deve essere frequentato in modo
che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in
vigore del presente Accordo del 2025.

Informazioni

La risposta è di natura non interpretativa ma meramente ripetitiva dei contenuti dell’accordo.

 

Quesito n. 26

È possibile riconoscere – e, se sì, a quali condizioni – i corsi di formazione inerenti ai
lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi che lavorano in ambienti sospetti
di inquinamento o confinati che siano già stati erogati alla data di entrata in vigore
dell’Accordo SR del 17/4/2025?

Risposta
I corsi di formazione destinati a lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che lavorano in ambienti sospetti di inquinamento o spazi confinati, se già erogati alla data
di entrata in vigore dell’Accordo SR del 17 aprile 2025, possono essere riconosciuti a
condizione che i loro contenuti siano conformi alle prescrizioni del nuovo Accordo.

In pratica, il riconoscimento non è automatico.

I programmi formativi devono rispettare i contenuti indicati nella Parte II, punto 7
dell’Accordo SR 59/2025.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve verificare la conformità del corso
rispetto a tali requisiti prima di considerarlo valido.

Solo in presenza di questa corrispondenza, la formazione pregressa sarà considerata
idonea ai fini dell’obbligo formativo previsto dal nuovo Accordo.

Informazioni

Vieni nel quesito n. 15 (e nel seguente quesito n. 28), il Ministero conferma che il riconoscimento del credito formativo si fonda esclusivamente sul contenuto dei corsi e non anche su altri parametri (ad es., la durata). E conferma anche che è richiesta una coincidenza totale dei contenuti.

 

Quesito n. 28

 Qualora i contenuti del corso per lavoratori, ai datori di lavoro e ai lavoratori autonomi
che lavorano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati precedentemente
erogato, pur essendo conformi a quelli previsti dall’Accordo SR del 17/4/2025, tuttavia
non esaurissero tutti quelli previsti da tale Accordo SR, ovvero se la durata di tale
precedente formazione fosse stata inferiore a quella di 12 ore previste dall’Accordo SR
del 17/4/2025, è possibile prevedere il riconoscimento della precedente formazione con
un’integrazione per i contenuti e le ore mancanti ?

Risposta
Il riconoscimento dei corsi già erogati è possibile solo se il programma formativo è
integralmente conforme ai contenuti previsti dall’Accordo SR 59/2025, indipendentemente dalla durata originaria.

Se anche un solo contenuto obbligatorio manca, non è prevista alcuna integrazione: il
corso deve essere ripetuto per intero secondo le nuove regole.

Informazioni

Anche in questo caso il Ministero conferma che la durata dei corsi pregressi è irrilevante, assumendo portata decisiva esclusivamente il contenuto dei corsi frequentati (e la piena corrispondenza con quelli previsti dal nuovo accordo).

 

FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO


Quesito n. 30

Quali corsi deve frequentare il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i
compiti di prevenzione e protezione dai rischi?

Risposta
Il Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e
protezione dai rischi, dovrà frequentare i corsi previsti dal punto 4 della parte II
dell’Accordo SR 59/2025. Il percorso formativo si articola, con un modulo comune e
ulteriori moduli tecnico-integrativi per particolari settori di riferimento. Al modulo
comune si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di
cui al punto 3 dell’Accordo SR 59/2025.

Informazioni

Il Ministero conferma la disciplina già chiaramente contenuta nella parte II, punto 4, dell’Accordo, precisando anche che il datore di lavoro che intende svolgere anche il ruolo dei RSPP prima di frequentare il corso specifico per DL-RSPP del punto 4 deve aver frequentato anche il corso propedeutico per DL regolato nella parte II, punto 3, dell’Accordo.

 

FORMAZIONE DIRIGENTI E PREPOSTI

Quesito n. 31

Quanto previsto dalla parte IV punto 1 dell’ASR 59/2025, relativamente all’esonero delle indicazioni metodologiche nei confronti dei datori di lavoro che organizzano ed
erogano autonomamente, all’interno della propria azienda, nei confronti dei propri
lavoratori la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, deve intendersi riferita anche
ai propri preposti o dirigenti?


Risposta
Sì. In quanto per lavoratore ci si deve riferire alla definizione di cui all’articolo 2 del
D.Lgs. 81/2008, che includono anche i preposti ei dirigenti

Informazioni

L’Accordo prevede espressamente che “ le indicazioni metodologiche per l’organizzazione e la gestione dei corsi riportati di seguito, fatta eccezione dei punti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 6.3 e 7, non si applicano ai Datori di Lavoro che organizzano ed erogano autonomamente, all’interno delle proprie aziende nei confronti dei propri lavoratori, la formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, ma esse possono trovare indicazioni utili per la gestione dei percorsi formativi di cui al presente accordo ”. Si trattava di una semplificazione richiesta da Confindustria per alleggerire il carico burocratico senza diminuire l’efficacia dei corsi erogati dal datore di lavoro. Nel testo si faceva riferimento genericamente ai “lavoratori”. Il Ministero estende l’esonero alle figure del preposto e del dirigente (sia pure richiamando un assetto definitorio che distingue le tre figure), evidentemente sulla base di quanto dispone l’Accordo nella parte II, punto 2 (“I datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo.”)

 

FORMAZIONE LAVORATORI

Quesito n. 32

La formazione del lavoratore va considerata strettamente preassuntiva? Si potrebbe
erogare nei primi giorni a partire dalla data di assunzione?

Risposta
Ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008 la formazione deve avvenire in
occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione
qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di
mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e miscele pericolose. L’Accordo SR, nel ribadire tale precetto,
specifica “Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3 dell’articolo 37 del
D.lgs. n. 81/08, la formazione deve avvenire nelle occasioni di cui alle lettere a), b) ec)
del comma 4 del medesimo articolo”
.

Informazioni

Il quesito, nel far riferimento alla formazione cd preassuntiva, appare evidentemente fuorviante, in quanto confonde la formazione da erogare nelle ipotesi di legge (richiamate nella risposta) ed il diverso tema della possibilità di erogare la formazione al di fuori del rapporto di lavoro, ossia prima dell’assunzione (come nel caso delle visite mediche preassuntive, esplicitamente considerata dalla legge). La risposta non tiene conto di questo elemento, quello veramente innovativo, e si limita a ripetere il dettato normativo. Che la formazione “debba” sia erogata nelle ipotesi di legge non è in dubbio; che la formazione (iniziale) “possa” essere erogata prima della instaurazione del rapporto di lavoro è il vero elemento di potenziale novità. Il datore di lavoro è chiamato a verificare l’eventuale formazione pregressa del lavoratore al fine di ripetere o integrare la formazione, anche in relazione al proprio documento di valutazione dei rischi. Poter erogare legittimamente la formazione prima dell’assunzione e, quindi, poter adibire il lavoratore alle mansioni (salvo l’addestramento, dove previsto), costituisce un beneficio indubbio sia per il lavoratore che per l’azienda. Non dare risposta al quesito (sia pure se mal formulato) è un evidente limite, la cui soluzione Confindustria proporrà nelle opportune sedi.

 

FORMAZIONE PRATICA

Quesito n. 33

La formazione pratica può essere effettuata in videoconferenza sincrona o vi sono
percorsi per i quali non è consentito? Si segnala, infatti, che vi è una contraddizione nel
testo del nuovo Accordo SR:

nella parte IV punto 3.2 “Requisiti organizzativi e tecnici, modalità e procedure
operative per i corsi in video conferenza sincrona VCS)” del nuovo Accordo SR 17/4/2025
si prevede che: “In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019
ai fini del presente Accordo SR la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza
fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o prova
pratica.”
2) nel punto 3.5 “Modalità di erogazione dei corsi di formazione e di aggiornamento”
della parte IV sono presenti due tabelle che specificano per ciascun corso base e di
aggiornamento le modalità di erogazione consentite. Nonostante nella parte generale
si preveda che la VCS sia consentita per la parte teorica, nelle tabelle sopra citate la VCS
NON è consentita per tutto il percorso formativo (e non solo la parte pratica) di base e
di aggiornamento per:

– lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che lavorano in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati,

– operatori addetti alla conduzione delle attrezzature dell’art. 73 comma 5 del D. Lgs. n.
81/08.

Quale delle due disposizioni occorre applicare?

Risposta
Non si tratta di una contraddizione.

Il punto 3.2 dell’Accordo SR 59/2025 ammettere che la videoconferenza sincrona (VCS) è
equiparata alla presenza fisica solo per i moduli teorici, mentre i moduli che prevedono
addestramento o prove pratiche devono essere svolti in presenza.
Il punto 3.5, invece, introduce una scelta specifica per alcuni percorsi formativi.

Per corsi con alto contenuto pratico (es. ambienti sospetti di inquinamento o confinati,
oppure conduzione di attrezzature ai sensi dell’art. 73, comma 5, D.Lgs. 81/08), la VCS
non è consentita per nessuna parte del corso, nemmeno quella teorica.
Questa esclusione totale è stata voluta per garantire la massima efficacia formativa e
la sicurezza dei partecipanti.

Informazioni

Correttamente, la risposta al quesito evidenzia che le peculiarità delle due ipotesi (ambienti confinati e attrezzature) non consentono di erogare la formazione in VCS. Del resto, l’Accordo recita testualmente: “In coerenza con quanto già definito dal legislatore con la legge 52/2019 ai fini del presente Accordo la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica.”. Quindi, l’esclusione della formazione in modalità di VCS per le due ipotesi che prevedono corsi pratici è pienamente coerente con l’affermazione del punto 3.2 della parte IV.

 

FORMAZIONE PREGRESSA

Quesito n. 34

Con riguardo al riconoscimento della formazione pregressa per il datore di lavoro che
svolge direttamente i compiti di RSPP, non vengono citati coloro che hanno completato
la formazione prima dell’Accordo SR 2011, con contenuti conformi al DM 16/01/1997,
e gli esonerati indicati nel Punto 9 del precedente Accordo SR 2011.
A costoro sono riconosciuti gli stessi crediti formativi dei datori di lavoro formati
secondo l’Accordo SR 2011? Ove no, devono ripetere la formazione da zero o integrare
immediatamente il percorso formativo seguito al suo tempo con nuovi moduli tecnici (il
nuovo Accordo SR non ha previsto tempi di adeguamento)?


Risposta
L’Accordo SR 2011, al punto 9, stabiliva che non erano tenuti a frequentare il corso i
datori di lavoro che, alla data di pubblicazione, avevano completato una formazione
conforme all’art. 3 del DM 16/01/1997 o erano esonerati ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n.
626/94.
Il nuovo Accordo SR 59/2025, nella tabella dell’allegato III, riconosce la formazione
pregressa per i datori di lavoro RSPP formati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e
del previgente Accordo SR 2011. Di conseguenza, sono riconosciuti i crediti anche per
i soggetti che l’Accordo 2011 esonerava dalla frequenza, purché avessero rispettato le
condizioni previste all’epoca.

Informazioni

Con questa risposta (e con quella identica del quesito n. 35), il Ministero chiarisce quanto istruzioni già previste nel testo dell’Accordo (in particolare, allegato III) con riferimento al riconoscimento della formazione pregressa del DL-RSPP. Con riferimento a questa figura, il testo dell’allegato III evidenzia il credito a favore di chi ha ricevuto la formazione in base al previgente Accordo del 2011. Indirettamente, se quell’accordo prevedeva un esonero (per il possesso di titoli equivalenti o superiori) o declinava le modalità formative con riferimento alle regole vigenti all’epoca (DM 1671/1997), il richiamo espresso di quell’Accordo equivale, per il Ministero, al riconoscimento come credito del rispetto delle condizioni all’epoca vigenti. Ne consegue, correttamente, che l’esonero all’epoca vigente, al pari della formazione correttamente ricevuta in base al DM del 1997, costituisce esonero e credito formativo ai sensi del nuovo accordo.

 

Quesito n.35

L’Accordo SR 2011, al punto 9, stabiliva che non erano tenuti a frequentare il corso i
datori di lavoro che, alla data di pubblicazione, avevano completato una formazione
conforme all’art. 3 del DM 16/01/1997 o erano esonerati ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n.
626/94.
Il nuovo Accordo SR 59/2025, nella tabella dell’allegato III, riconosce la formazione
pregressa per i datori di lavoro RSPP formati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e
del previgente Accordo SR 2011. Di conseguenza, sono riconosciuti i crediti anche per i
soggetti che l’Accordo 2011 esonerava dalla frequenza, purché avessero rispettato le condizioni previste all’epoca.


Risposta
L’ Accordo SR 2011, al punto 9, stabiliva che non erano tenuti a frequentare il corso i
datori di lavoro che, alla data di pubblicazione, avevano completato una formazione
conforme all’art. 3 del DM 16/01/1997 o erano esonerati ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. n.
626/94.
Il nuovo Accordo SR 59/2025, nella tabella dell’allegato III, riconosce la formazione
pregressa per i datori di lavoro RSPP formati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008 e
del previgente Accordo SR 2011. Di conseguenza, sono riconosciuti i crediti anche per
i soggetti che l’Accordo 2011 esonerava dalla frequenza, purché avessero rispettato le
condizioni previste all’epoca.

Informazioni

Valgono le stesse considerazioni dell’identico quesito n. 34.

 

FORMAZIONE PREPOSTO

Quesito n. 37

Entro quale termine deve essere ottemperato l’obbligo di aggiornamento di un
preposto che abbia frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni
dalla data di entrata in vigore dell’Accordo SR 59/2025 (vale a dire prima del
19.05.2023)?
Nelle disposizioni transitorie viene specificato che il preposto che ha frequentato un
corso di formazione da più di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo
SR dovrà frequentare un aggiornamento entro 12 mesi. Per i preposti con formazione
erogata da meno di due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo SR,
come deve essere calcolata la periodicità dell’aggiornamento? La biennalità è
immediatamente in vigore (obbligo formativo immediato per la formazione con
storicità superiore ai due anni) oppure se trova efficacia il regime transitorio e quindi il
termine per effettuare l’aggiornamento è entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.
Come funziona l’aggiornamento per chi ha già fatto il corso nelle seguenti ipotesi:
a) prima del 19 maggio 2023? b) a partire dal 19 maggio 2023 e fino al 19 maggio 2025?

Risposta
L’Accordo SR 59/2025 affermare che: “Sono fatti salvi i percorsi formativi svolti in vigenza dell’Accordo SR 2011, ai quali è riconosciuto credito formativo totale”.

Per i preposti che hanno frequentato il corso di formazione o aggiornamento da più di
2 anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’Accordo (19 maggio 2025),
l’aggiornamento deve essere effettuato entro 12 mesi da tale data.

Per i preposti formati da meno di 2 anni rispetto alla data di entrata in vigore
dell’Accordo si applica la nuova periodicità prevista dall’art. 37, comma 7-ter, D.Lgs.
81/2008 (ogni 2 anni), calcolata a partire dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.

Informazioni

Il quesito in argomento è relativo ad una delle questioni più discusse, che in realtà hanno da tempo trovato soluzione sulla base delle indicazioni dell’Ispettorato del lavoro fin dal 2022. Con la circolare 1 del 2022 , infatti, l’Ispettorato si era espresso nel senso che i nuovi obblighi formativi per i quali la legge rinviava all’accordo (tra questi, quelli relativi al preposto in relazione alle nuove funzioni introdotte dal DL 146/2021) presupponevano l’adozione dell’Accordo Stato regioni, anche con riferimento al periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole. La conseguenza è che il nuovo obbligo formativo non può che scaturire dalle nuove regole contenute nell’accordo e l’Accordo non può che disporre per il futuro, non potendosi introdurre retroattivamente regole comportanti l’applicazione di sanzioni penali (conseguenti al mancato adempimento dell’obbligo formativo). Quindi l’entrata in vigore dell’accordo segna il termine dal quale decorrono i nuovi obblighi. L’Accordo regola anche il periodo transitorio e il Ministero chiarisce – in modo coerente – che chi è in possesso di un attestato di formazione/aggiornamento che riporta una data antecedente i due anni rispetto alla data di entrata in vigore dell’accordo (ossia antecedente il 19 maggio 2025), deve effettuare l’aggiornamento entro 12 mesi dalla medesima data di entrata in vigore dell’Accordo; laddove, invece, l’attestato di formazione o aggiornamento riporta una data successiva al 19 maggio 2023 (quindi ricada nei due anni antecedenti l’entrata in vigore dell’accordo), il termine dell’aggiornamento è di 24 mesi a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo (quindi scade il 19 maggio 2027). Diversamente opinando, ossia ritenendo che il biennio dell’aggiornamento secondo le nuove regole decorra dai dati della data dell’attestato equivarrebbe a rendere retroattiva la nuova regolazione in modo inammissibile.

 

Quesito n. 38

In fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore
dell’Accordo SR del 17/4/2025 CSR/59/2025 è possibile ancora erogare il corso preposti
in modalità e-learning?

Risposta
L’art. 37, comma 7-ter, del D.Lgs. 81/2008, come modificato dalla Legge n. 215/2021,
si ritiene che la formazione del preposto debba essere svolta esclusivamente in
presenza, per garantire l’efficacia dell’apprendimento e il ruolo di vigilanza sul lavoro.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025 conferma questo principio.

La modalità e-learning è espressamente esclusa per i corsi di formazione e
aggiornamento dei preposti.

Sono ammesse solo due modalità:

Presenza fisica

Videoconferenza sincrona (VCS), equipaggiata alla presenza per la parte teorica.

Osservazioni

Questa risposta del Ministero può ingenerare dubbi, e tuttavia apparire avere una sua ratio. Secondo la parte VII, punto 2 dell’Accordo “in fase di prima applicazione e comunque non oltre dodici mesi dall’entrata in vigore del presente accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli accordi Stato-Regioni abrogati al successivo punto 3 nonché dell’allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell’entrata in vigore del presente accordo”. Quindi la formazione del preposto (come anche quella delle altre figure della sicurezza), per il periodo transitorio, sembra poter essere erogata con le modalità previgenti, che comprendevano anche l’e-learning. L’accordo, quindi, sembra derogare all’immediata vigenza delle regole dalle stesse introdotte, per consentire di adeguare i corsi o terminare quelli in essere. Probabilmente, invece, il Ministero ha evidenziato che la regola della presenza fisica (peraltro equipaggiata alla VCS) è prevista direttamente dalla legge e non è rimessa all’Accordo, per cui lo stesso non può derogare a quella previsione, nemmeno per il periodo transitorio. Occorre sottolineare, comunque, che le nuove funzioni del preposto appaiono talmente determinanti nell’organizzazione della sicurezza da non essere coerenti con una formazione erogata con la modalità e-learning.

 

LINGUA VEICOLARE

Quesito n. 39

Secondo l’art. 37 commi 1 e 13 del D. Lgs. n. 81/08, è obbligo del datore di lavoro verificare
la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare, in mancanza della quale la
formazione può essere considerata non adeguata e sufficiente?

Risposta
Nel nuovo Accordo SR nella parte IV punto 1.2 “Analisi dei fabbisogni formativi e
contesto
” si prevede che: “Nel definire i fabbisogni formativi il soggetto formatore, di
concerto con i datori di lavoro laddove necessario, normalmente analizza (…) ove la
formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della
comprensione e conoscenza della lingua veicolare. (…) Nei confronti dei lavoratori
stranieri i corsi devono essere realizzati previa verifica della comprensione e
conoscenza della lingua veicolare con modalità che assicurino la comprensione dei
contenuti del corso di formazione, quali, ad esempio, la presenza di un mediatore
interculturale o di un traduttore
”.

Informazioni

In questo caso, il Ministero non offre una risposta diretta al quesito relativo alla inadeguatezza o insufficienza di una formazione erogata senza la previa verifica della comprensione dell’italiano ma richiama il testo dell’Accordo che presuppone la verifica della comprensione della lingua. Deve, quindi, suggerire di presumersi che una formazione/aggiornamento erogati in una lingua non compresa dal lavoratore possa equivalere ad una formazione addirittura assente. Va ricordato che il percorso formativo presuppone verifiche iniziali, nel corso della formazione, al termine e durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. È evidente che tali verifiche non potranno mai essere positive (e quindi comporterebbero la ripetizione del corso) laddove si evidenzia la mancata comprensione del messaggio formativo, anche per mancata conoscenza della lingua italiana. In realtà, è già la verifica iniziale, relativa ai fabbisogni formativi, a precludere l’avvio del corso (ea dimostrarne l’inutilità). Il quesito, poi, poteva essere l’occasione per chiarire la formulazione del testo, laddove utilizza in modo non univoco le espressioni “lavoratori immigrati” e “lavoratori stranieri” (non sovrapponibili sul piano giuridico) e si riferisce al mediatore interculturale o al traduttore/interprete (senza chiarire se si tratti di misura eventuale o necessaria ai fini dell’effettività della formazione).

 

Quesito n. 40

Spetta ad entrambi i soggetti valutare il livello di conoscenza della lingua per accedere
alla formazione e con quali modalità?

Risposta
L’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 81/08 prevede espressamente
“ Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceveva una formazione sufficiente
ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze
linguistiche,
 …”

Al successivo comma 13 secondo periodo: “(…) Ove la formazione riguardi lavoratori
immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua
veicolare utilizzata nel percorso formativo
.”

Sulla base di quanto sopra è obbligo del datore di lavoro verificare la comprensione e la conoscenza della lingua veicolare al fine di ritenere la formazione adeguata e
sufficiente come richiesto dai disposti normativi sopra citati.

Informazioni

In stretta connessione con il quesito che precede, il Ministero del lavoro ritiene adeguata e sufficiente la formazione se il datore di lavoro (quale soggetto obbligato ad erogare la formazione) verifica la comprensione del messaggio formativo da parte dei lavoratori immigrati.

 

MODULO CANTIERI

Quesito n. 41

Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo “cantieri”?

Risposta
Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa
affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (ex art. 97 comma 3 ter del D.lgs.
81/2008), così come indicato dalla parte II punto 3 (datore di lavoro dell’impresa
affidataria) e dalla parte II punto 2.3 (dirigente dell’impresa affidataria).

 Informazioni

La risposta è volta a chiarire che il datore di lavoro o il dirigente di un’impresa esecutrice (come definito all’articolo 89 del D.lgs. 81/2008, ossia l’impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali ) che non svolge il ruolo di impresa affidataria (come definito all’articolo 89 del D.lgs. 81/2008, ossia l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ) non dovrà seguire il modulo aggiuntivo cantieri.

 

Quesito n. 42

È previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo “cantieri”?

Risposta
L’articolo 97 comma 3 ter del D.lgs. 81/2008 prevede che i Datori di Lavoro oi Dirigenti
dell’impresa affidataria abbiano una formazione adeguata. La finalità del percorso
formativo dei moduli aggiuntivi “cantieri”, previsti dall’Accordo, è fornire i contenuti
e le durate del percorso formativo per l’adeguatezza prevista dal citato articolo 97.
L’applicazione dei contenuti previsti dall’Accordo per il modulo aggiuntivo cantieri, per
quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell’art. 97 comma 3. Nel caso in
cui venga posto un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà
dimostrare che tale percorso ha fornito una formazione “adeguata”. Nel periodo
transitorio trova comunque applicazione l’obbligo di cui all’art. 97 comma 3 ter
indipendente dalla conformità del percorso ai contenuti dell’accordo. Trascorso
il periodo transitorio di 24 mesi il percorso formativo, solo ai fini dell’adeguatezza,
dovrà essere conforme ai contenuti previsti dall’Accordo.

Informazioni

La risposta chiarisce che, durante il periodo transitorio, continua a trovare applicazione l’obbligo di cui all’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008, indipendentemente dalla conformità del percorso formativo ai contenuti previsti dall’Accordo. Tale impostazione appare coerente, in quanto il suddetto obbligo era già vigente prima dell’adozione dell’Accordo 2025, sebbene privo di una disciplina attuativa specifica.

Ne consegue che l’obbligo formativo in capo ai datori di lavoro e ai dirigenti delle imprese affidatarie deve ritenersi già operativo anche nel periodo transitorio. In tale fase, resta ferma la possibilità di adottare percorsi formativi non pienamente conformi all’Accordo, fermo restando l’onere, in capo al datore di lavoro, di dimostrare che la formazione erogata sia comunque “adeguata” ai sensi della norma.

Permane ovviamente un margine di incertezza applicativa in merito al concetto di “adeguatezza”.

Decorso il periodo transitorio di 24 mesi, la conformità ai contenuti previsti dall’Accordo diviene invece parametro vincolante ai fini della verifica dell’adeguatezza della formazione.

 

ORGANIZZAZIONE CORSO

Quesito n. 43

Nel fascicolo del corso (Parte I, punto 7), il soggetto formatore è tenuto a custodire e
archiviare la documentazione per un periodo minimo di 10 anni. Tra i documenti
presenti, si trova un elenco che include separatamente il registro delle presenze dei
partecipanti, completo di firme, e l’elenco dei docenti, anch’esso firmato. L’elenco
docenti con firme, previsto nel fascicolo del corso, è un documento aggiuntivo oppure
sono valide le firme sul registro?

Risposta
L’elenco dei docenti con firme è una delle sezioni che compongono il fascicolo del corso
previsto dal punto 7 della parte I.

Informazioni

Il quesito non appare immediatamente comprensibile, data la chiarezza del testo. Forse si intendeva semplificare il contenuto del fascicolo equipaggiando la firma del docente sul registro delle presenze dei partecipanti, ma non è questo il tenore letterale dell’Accordo. Per cui i due elenchi restano separati ed autonomi all’interno del fascicolo.

 

Quesito n. 44

Nella Parte I – punto 7 “Fascicolo del corso”, si prevede che per ogni corso il soggetto
formatore provveda a custodire/archiviare la documentazione del fascicolo e che tale
documentazione debba essere conservata presso il soggetto formatore per almeno 10
anni. Si chiede se il fascicolo originale possa essere conservato dal datore di lavoro
presso la propria sede, nel caso in cui il soggetto formatore coincide con il datore di
lavoro – opzione consentita per la formazione dei propri dipendenti, dirigenti e preposti
– e la formazione si sia svolta all’interno dell’azienda. Viceversa, se la formazione è
svolta all’interno dell’azienda ma il soggetto formatore è un ente di formazione il
fascicolo originale sarà conservato dall’ente di formazione?

Risposta
Il punto 7 della parte I – Fascicolo del corso – impone al soggetto formatore l’obbligo
di provvedere alla custodia/archiviazione (cartacea o elettronica) della
documentazione “Fascicolo del corso”. Tale documentazione deve essere conservata,
presso il soggetto formatore, per almeno 10 anni. Ne consegue che sia l’obbligo di
custodia sia il luogo di archiviazione della documentazione dipende dal soggetto
formatore individuato per ciascun corso, che potrà essere il datore di lavoro nei casi
previsti oppure uno degli altri soggetti formatori indicati dall’Accordo Stato-Regioni.

Informazioni

Anche in questo caso il quesito non appare particolarmente chiaro, posto che l’Accordo fa esclusivo riferimento al soggetto formatore, per cui, chiunque esso sia, resta destinatario dell’obbligo di conservazione.

 

PERIODO TRANSITORIO

Quesito n. 45

Nel periodo transitorio di 12 mesi dall’entrata in vigore del nuovo Accordo SR, in cui è
possibile realizzare corsi secondo quanto previsto dagli ACSR abrogati e dall’allegato
XIV del D. Lgs. 81/08, sono vigenti le regole precedenti e le relative linee interpretative?
Pertanto, che non si applicano le regole del nuovo Accordo SR per i soggetti formatori,
per le modalità e durate, per la videoconferenza sincrona, per le verifiche dell’efficacia
della formazione, ecc., ma le nuove regole si applicheranno ai corsi avviati a partire dal
19 maggio 2026.

Risposta
Durante il periodo transitorio di 12 mesi successivo all’entrata in vigore del nuovo
Accordo Stato-Regioni (dal 19 maggio 2025 al 19 maggio 2026), è consentito avviare
corsi di formazione secondo le regole dei precedenti Accordi abrogati e dell’allegato
XIV del D.Lgs. 81/2008.

Questo significa che, per i corsi avviati in tale periodo, continuano a valere le
disposizioni precedenti: contenuti, durate e modalità restano quelle stabilite dagli Accordi abrogati.

Le nuove disposizioni diventeranno solo per i corsi avviati a partire dal 19
maggio 2026. Il punto 2 della Parte VII dell’Accordo prevede che, per alcune
nuove attrezzature obbligatorie indicate nella Parte II (macchine agricole raccogli-frutta, caricatori
per movimentazione materiali, carroponti), i corsi abilitanti devono essere frequentati
e conclusi entro il termine dei 12 mesi. Pertanto, per queste attrezzature l’abilitazione
deve essere conseguita secondo le regole del nuovo Accordo SR 59/2025, anche nel periodo transitorio.

Osservazioni

A parte gli errori grammaticali, la risposta conferma il dato contenuto nell’Accordo (anche se entra in tensione con la utilizzabilità della modalità e-learning per il preposto) ma non conferma l’utilizzabilità delle linee interpretative dell’epoca. La risposta precisa che, per i tre corsi sulle attrezzature non previsti dai precedenti accordi, si devono applicare le regole del nuovo accordo (salvo, si deve aggiungere, il riconoscimento del credito formativo nel caso in cui in precedenza siano stati tenuti corsi equivalenti, sul piano contenutistico, a quelli introdotti dall’accordo (come precisato nella parte VII, punto 2 dell’Accordo).

 

Quesito n. 46

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025, finalizzato all’individuazione della
durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in
​​materia di salute e sicurezza, di
cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede una fase transitoria di 12 mesi durante
la quale possono essere avviati i Corsi di formazione su Salute e Sicurezza secondo
quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011. Con la presente siamo a chiedere se il suddetto regime transitorio si applica anche alle caratteristiche dell’Ente Formatore che eroga la Formazione in materia.

Risposta
Per 12 mesi possono essere avviati corsi di formazione secondo quanto previsto dai
previgenti Accordi anche per quanto riguarda i soggetti formatori.

Informazioni

La risposta conferma esplicitamente il regime transitorio anche con riferimento ai requisiti dei soggetti formatori.

 

 REQUISITI DOCENTI

Quesito n. 47

I requisiti dei docenti formatori previsti dal DI 6 marzo 2013, si applicano anche ai
relatori dei seminari/convegni validi ai fini dell’aggiornamento previsti dall’Accordo
59/2025?

Risposta
No, in quanto i requisiti dei docenti si applicano ai corsi di formazione o di
aggiornamento (Parte I punto 2). Con riferimento ai seminari/convegni si applica,
esclusivamente, quanto previsto dalla parte III dell’ASR 59/2025. Ai fini del
riconoscimento come aggiornamento è comunque obbligatoria la verifica finale
dell’apprendimento.

Informazioni

Con questa risposta – di dubbia coerenza – si afferma che il docente di un seminario o convegno può non avere i requisiti del docente previsti dal DM del 2013. Secondo l’Accordo (parte III), “l’aggiornamento può essere ottemperato anche per mezzo della partecipazione a convegni o seminari”, quindi si equipara il seminario all’aggiornamento. E se l’aggiornamento dev’essere tenuto da un docente avente i requisiti del DM, appare strano che il seminario/convegno possa essere tenuto da un soggetto non in possesso di quel requisito. Al di là della coerenza di questo passaggio, la risposta sottolinea che anche nei seminari e convegni è necessaria la verifica finale dell’apprendimento. Si ricorda che l’art. 37, comma 2, lett. b), prevede la verifica finale obbligatoria per tutti i corsi di formazione e aggiornamento, che l’Accordo (parte III) prevede la tenuta del registro di presenza dei partecipanti da parte del soggetto che realizza l’iniziativa e che il medesimo Accordo (parte IV, punto 6.3) prevede che le verifiche possano essere svolte mediante test, senza indicare le caratteristiche o le modalità di somministrazione di questi test. L’Accordo non specifica le modalità tecniche per la somministrazione dei test, purché rispondano alle finalità valutative, per cui si ritiene che la finale in un seminario/convegno, dato il numero di partecipanti, possa essere supportata anche da strumenti tecnologici, che consentano di individualizzare il lavoro, effettuare la correzione delle 10 domande in tempo reale, restituire il risultato che comprova lo svolgimento positivo della verifica verifica (da conservare insieme al registro di presenza dei partecipanti).

 

TUTOR
Quesito n. 48

In merito alla figura del tutor desideriamo avere un chiarimento su alcuni aspetti
riguardanti la “presenza fisica del tutor in aula”, vista la disposizione contenuta nel
nuovo Accordo SR che prevede: “Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata
la presenza di tale figura per tutti i percorsi con più di 10 discenti”. È necessario che il
tutor sia presente in aula per l’intera durata del corso, oppure è sufficiente che sia
disponibile e possa intervenire in caso di necessità o problemi.

Risposta
L’ Accordo SR 59/2025 prevede “Fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla
normativa regionale riferita ai soggetti formatori accreditati, il tutor d’aula è sempre
previsto per i percorsi di formazione ed aggiornamento erogati a distanza (e-learning o
videoconferenza). Per i corsi di formazione in presenza fisica è consigliata la presenza
di tale figura per tutti quei percorsi che vedonono la contemporanea presenza di più di 10
discenti”. Sulla base di quanto sopra, è responsabilità del soggetto formatore
prevedere la presenza del tutor, nei casi in cui tale figura è obbligatoria e verificare quanto previsto per tale figura dal vigente Accordo (Parte IV punto 1.7).

Informazioni

Il quesito tende a far chiarire il passaggio – relativo ai corsi in presenza fisica – nel quale la presenza è “consigliata”. Gli elementi di certezza sembrano essere la non obbligatorietà del tutor nei casi di formazione in presenza fisica e l’eventuale considerazione di questa figura laddove l’aula sia composta da più di 10 discenti; ciò che non è chiaro se il tutor può essere chiamato ad intervenire anche solo in caso di bisogno. La risposta non offre alcun supporto, limitandosi a rimettere ogni valutazione soggetto formatore, alla luce dell’Accordo. A ben vedere, nei casi in cui il tutor non è obbligatorio (e nella formazione in presenza non lo è mai), non ha molto senso porsi l’ulteriore questione delle modalità della sua presenza, nemmeno ai fini delle responsabilità del datore di lavoro nell’adeguatezza ed efficacia della formazione.

 

Quesito n. 49

È possibile che il ruolo del Tutor d’aula e del docente coincida in determinati percorsi
formativi?

Risposta
Visti i compiti di supporto alla didattica e di gestione dell’aula, con particolare
riferimento, anche, al supporto che il tutor deve fornire ai docenti in relazione alla
gestione delle domande prettamente logistiche o tecniche riferite alla fruizione del
corso, il ruolo di tutor non può coincidere con il ruolo di docente.

Informazioni

L’Accordo descrive le funzioni del tutor e le distingue nettamente da quelle del docente. Premesso che il quesito è evidentemente relativo esclusivamente alle ipotesi di presenza obbligatoria del tutor (VCS ed e-learning), il tutor svolge un diverso ruolo di supporto organizzativo sia all’aula che al docente, per cui effettivamente pare difficile assegnare al docente anche le funzioni di tutor, a prescindere dal fatto che ne abbia teoricamente le competenze. Non è chiaro nel quesito quali siano i “determinati percorsi formativi”. In definitiva, quindi, la risposta appare coerente con le indicazioni dell’Accordo.

 

Quesito n. 50

Nel caso in cui il soggetto formatore organizza il corso presso un’azienda, è possibile
individuare un tutor d’aula tra i dipendenti dell’azienda destinataria della formazione,
il quale non sarà, dunque, un dipendente dell’ente formatore?

Risposta
L’Accordo SR 59/2025 definisce il ruolo ei compiti del Tutor, non rilevando il profilo
contrattuale che intercorre tra lo stesso e il soggetto formatore.

Informazioni

Il quesito affronta un tema al quale espressamente l’Accordo non assegna rilievo, ossia il profilo formale del rapporto tra soggetto formatore e tutor. Si conferma, quindi, che nei corsi organizzati in azienda (ma anche in qualsiasi altra ipotesi), la relazione giuridica tra soggetto formatore e tutor è irrilevante. Secondo l’Accordo (parte IV, punto 1.7) “il soggetto formatore si avvale e deve avere la piena disponibilità nella propria struttura di figure professionali con particolari competenze in termini di conoscenza, abilità e responsabilità, al fine di assicurare l’efficacia e la qualità dei percorsi formativi con il presidio dei processi di produzione della formazione (indipendentemente dal profilo contrattuale che lega tali figura con il soggetto formatore)”. Il contrasto tra la dizione “deve avere la piena disponibilità nella propria struttura” e l’espressa irrilevanza della relazione giuridica tra soggetto formatore e tutor ha giustificato la richiesta di chiarimento.

VERIFICA FINALE

Quesito n. 51

Nella parte I – Organizzazione generale – Punto 5 si dice che “In tutti i corsi di
formazione e di aggiornamento devono essere redatti i verbali delle verifiche finali…”,
ma nella “Tabella corsi di aggiornamento, modalità di verifica e criteri” a pag. 110
(Parte IV paragrafo 6.3), la modalità della verifica non risulta prevista per i corsi di
aggiornamento datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di RSPP, RSPP/ASPP
art. 32 e per coordinatori di cantiere. Questo significa che la verifica finale non è prevista per questi tre percorsi di aggiornamento. È corretto? 


Risposta
No, la verifica finale è sempre obbligatoria.

L’arte. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e il punto 5 della Parte I dell’Accordo SR 59/2025 stabiliscono
che tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono prevedere una verifica finale,
con relativo verbale.

Se per alcuni percorsi non sono indicate modalità specifiche nelle tabelle dell’Accordo,
ciò non significa che la verifica non sia prevista. In questi casi il soggetto formatore è
responsabile di definire le modalità più idonee per la verifica (es. test scritto, orale,
prova pratica se pertinente). Deve essere garantita la tracciabilità: verbale,
registrazione dell’esito e archiviazione.

 Informazioni

Il quesito intende risolvere l’incoerenza delle previsioni dell’Accordo che non sempre evidenziano la presenza della verifica finale di apprendimento. La legge, evidentemente, prevale, e quindi il Ministero riconferma che la verifica finale è sempre doverosa, ivi compresa la tracciabilità.

 

Quesito n. 52

Le 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte alternative, previste nel test per il
corso per lavoratori sono da intendersi 30 domande per ogni modulo (generale e
specifica) o complessivamente per entrambi i moduli?

Risposta
Le modalità di verifica degli apprendimenti sono indicate al punto 6 della parte IV
dell’Accordo SR 59/2025. Il punto 6.3 riporta una tabella sintetica delle modalità di
verifica finale. Il numero minimo di 30 domande è da riferirsi al corso di formazione,
così come individuato nel progetto formativo.

Informazioni

Posto che il test di verifica finale dell’apprendimento chiudendo il percorso formativo, deve ritenersi – coerentemente con la risposta al quesito – che il numero minimo di domande sia effettivamente riferito all’intero percorso, comprensivo di parte generale e parte specifica.



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