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LAVORO | Emergenza caldo – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5484/2026

Facciamo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, per comunicarVi che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5484/2026, in allegato, ha fornito ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo in materia di tutela dei lavoratori esposti al rischio da stress termico.

 

La nota ribadisce che il rischio derivante dall’esposizione ad elevate temperature non può più essere gestito esclusivamente in una logica emergenziale, ma richiede una pianificazione preventiva e strutturata da parte delle imprese, in coerenza con quanto previsto dal D.M. n. 95/2025 e dal D.Lgs. n. 81/2008.

 

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza dovrà essere verificata:

 

  • Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
  • Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00).
  • Pause e Rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
  • Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
  • Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
  • Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
  • Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

 

Particolare rilievo assume il richiamo effettuato dall’INL alla precedente nota n. 5291/2023, secondo cui il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi prevenzionistici di cui al D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e, ove le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e sicurezza dei lavoratori, deve valutare anche la sospensione temporanea delle attività lavorative.

 

Analogo obbligo di intervento grava sul preposto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, qualora nel corso dell’attività lavorativa rilevi condizioni di pericolo connesse alle elevate temperature.

 

Si ricorda, infine, che è possibile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche mediante l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta messi a disposizione dal progetto Worklimate.

 

 

All.to

INL_nota_5484_2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

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