AGEVOLAZIONI | LEGGE DI BILANCIO 2025 Sintesi delle misure

Nella Gazzetta Ufficiale n. 305 S.O. n. 43 del 31 dicembre 2024 è stata pubblicata la legge n. 207 del 30 dicembre 2024 recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”.

L’esame parlamentare del DDL ha consentito di modificare l’intonazione di fondo riequilibrandola parzialmente in risposta alle istanze di Confindustria, sebbene molti aspetti possano ancora essere migliorati con i provvedimenti attuativi.

In particolare, va nella direzione da auspicata dalla Confederazione l’introduzione sperimentale – pur con limitazioni e condizioni specifiche – della c.d. IRES premiale per chi trattiene e reinveste gli utili in azienda.

È stata poi riformulata la disposizione, particolarmente critica, che prevedeva, per società, enti, organismi e fondazioni che ricevono contributi statali l’obbligo di integrare il collegio di revisione o sindacale con un rappresentante del MEF (art. 112 del DDL). Disposizione ora sostituita con il dovere di accertare il corretto utilizzo dei fondi pubblici, inviando al MEF una relazione annuale sulle risultanze delle verifiche effettuate.

Il passaggio parlamentare ha confermato la riduzione strutturale dell’imposizione fiscale per i redditi di lavoro dipendente fino a 40 mila euro, che sostituisce e migliora il taglio temporaneo del cuneo fiscale e contributivo sperimentato negli ultimi anni, nonché la deduzione maggiorata ai fini IRES del costo relativo ai nuovi assunti per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027.

Nell’attesa della nota di dettaglio in fase di predisposizione, pubblichiamo un documento di sintesi delle misure citate e delle altre introdotte o modificate durante l’iter alla Camera, incluse quelle su cui sarà necessario continuare l’interlocuzione con il Governo.

Per una panoramica complessiva sui provvedimenti di maggior interesse per le imprese contenuti nella manovra, rinviamo all’Audizione di Confindustria-testo lungo sul DDL di Bilancio.

Nota LdB esiti Parlamento – 24.12.24

Area Servizi alle Imprese

(Marcella Villano    089.200841     [email protected])

Relazioni Industriali

(Giuseppe Baselice 089.200829 [email protected] –  Francesco Cotini 089.200815 [email protected])




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AGEVOLAZIONI | Modifica disciplina normativa Contratti di Sviluppo turistici, agroindustriali e progetti ricerca e sviluppo

Sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è stato pubblicato il Decreto 6 novembre 2024 che apporta modifiche alla disciplina normativa dei contratti di sviluppo turistici, agroindustriali e dei progetti ricerca e sviluppo, con l’obiettivo di orientare l’intervento pubblico verso programmi di investimento capaci di influenzare concretamente l’offerta turistica nazionale e di valorizzare l’attrattività dei territori.

Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo turistici

Con la modifica dell’art. 7 del DM 09/12/2014 è stata introdotta una categorizzazione tipologica dei programmi ammissibili, precedentemente assente, con l’individuazione specifica delle categorie di interventi prioritari che influenzano l’offerta ricettiva in senso stretto, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo.

Tra questi rientrano gli interventi finalizzati:

  • al potenziamento e/o miglioramento dell’offerta ricettiva, ossia:
    1. la realizzazione di nuove strutture ricettive;
    2. l’ampliamento di strutture ricettive esistenti, a condizione che il progetto d’investimento comporti un incremento della capacità ricettiva non inferiore al 20% rispetto alla situazione esistente;
    3. l’incremento della qualità dell’offerta ricettiva;
    4. l’integrazione, nell’ambito di strutture ricettive esistenti, di nuovi servizi annessi volti al miglioramento dell’offerta turistica (con servizi che tengano conto anche della destagionalizzazione);
  • al potenziamento e/o al miglioramento di strutture polifunzionali e di strutture in grado di incrementare sensibilmente il livello di attrattività turistica e di caratterizzazione dei territori di riferimento, quali ad esempio impianti di risalita, attività connesse a comprensori sciistici, porti turistici, parchi tematici e acquatici, stabilimenti termali.

È stata, inoltre, reintrodotta la possibilità per le imprese del settore di presentare progetti di innovazione, fornendo maggiore spazio ai processi di digitalizzazione e ai progetti digitali innovativi per personalizzare l’esperienza dei clienti.

Con le modifiche previste, l’articolazione del programma di sviluppo in più progetti d’investimento sarà consentita al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

  • progetti d’investimento realizzati dalla medesima impresa o da più imprese facenti parte del medesimo gruppo imprenditoriale;
  • progetti d’investimento realizzati da più imprese volti a sviluppare sul territorio nazionale una ben individuata e caratterizzante tipologia di offerta turistica tematizzata;
  • progetti d’investimento realizzati da più imprese con concreti collegamenti funzionali al perseguimento di comuni obiettivi di sviluppo e posizionamento nel mercato.

Dal punto di vista finanziario è stata evidenziata la facoltà del Ministero del Turismo di allocare risorse, attraverso specifici accordi di programma, per l’attuazione di programmi di sviluppo delle attività turistiche.

Modifiche alla disciplina dei Contratti di sviluppo agroindustriali

Il provvedimento estende ai Contratti di sviluppo agroindustriali la disciplina, dalla quale questi ultimi erano esclusi, già prevista per i Contratti di sviluppo negli altri ambiti settoriali.

In particolare, le nuove disposizioni comprendono:

  • l’applicazione del concetto di “grande progetto di investimento”, ossia quei progetti con spese di oltre 50 milioni di euro, per i quali la disciplina prevede una progressiva riduzione del tasso di contribuzione spettante in scaglioni di investimenti (100% dell’intensità riconoscibile sui primi 55 milioni di euro, 50% sugli investimenti compresi tra 55 milioni e 110 milioni di euro, 34% previa notifica individuale sugli investimenti oltre 110 milioni);
  • l’applicazione del principio “di consolidamento degli investimenti”, in base al quale i progetti di investimento avviati dallo stesso beneficiario, nell’ambito della stessa unità produttiva entro un periodo di tre anni dalla data di avvio relativa a un altro investimento sovvenzionato, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.

Modifiche alla disciplina delle modalità di intervento in favore dei progetti di ricerca e sviluppo

Attraverso il decreto si è provveduto ad aggiornare l’elenco delle tecnologie ammissibili in conformità con gli obiettivi del programma ‘Orizzonte Europa”.

Le suddette tecnologie sono adesso declinate in 18 categorie:

  • tecnologie di fabbricazione;
  • tecnologie digitali fondamentali, comprese tecnologie quantistiche;
  • tecnologie abilitanti emergenti;
  • materiali avanzati;
  • intelligenza artificiale e robotica;
  • industrie circolari;
  • industria pulita a basse emissioni di carbonio;
  • malattie rare e non trasmissibili;
  • malattie infettive comprese malattie trascurate e legate alla povertà;
  • strumenti, tecnologie e soluzioni digitali per la salute e l’assistenza, compresa la medicina personalizzata;
  • impianti industriali nella transizione energetica;
  • competitività industriale nel settore dei trasporti;
  • mobilità e trasporti puliti, sicuri e accessibili;
  • mobilità intelligente;
  • stoccaggio dell’energia;
  • sistemi alimentari;
  • sistemi di bioinnovazione nella bioeconomia dell’Unione;
  • sistemi circolari.

Per ciascuna categoria si indicano “linee generali” che chiariscono il contenuto della rubrica.