LAVORO | INAIL – Autoliquidazione 2024/2025: istruzioni operative

L’INAIL con l’allegata nota ha fornito le istruzioni operative relative all’autoliquidazione 2024/2025 con particolare riferimento alle riduzioni contributive e ha riepilogato le scadenze e le modalità di adempimento a carico dei datori di lavoro.

 

Fermo restando il termine del 17 febbraio 2025 per il versamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione o della prima rata in caso di pagamento rateale, il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno 2024 è il 28 febbraio 2025.

 

I datori di lavoro che presumono di erogare nell’anno 2025 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2024 devono inviare all’INAIL entro il 17 febbraio 2025 la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio “Riduzione Presunto”, indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2025.

 

Il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 17 febbraio 2025, in quattro rate trimestrali, ognuna pari al 25% del premio annuale, dandone comunicazione direttamente con i servizi telematici previsti per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni. In questo caso sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per l’anno 2024 determinato dal MEF.

 

Per un maggiore approfondimento ed in particolare per consultare le riduzioni contributive che si applicano all’autoliquidazione 2024/2025 ed i servizi online, si trasmette in allegato la nota di cui all’oggetto.

 

All.to Autoliquidazione 2024-2025 Istruzioni operative

 

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LAVORO | Lavoro in somministrazione: comunicazione ex art. 36 D.Lgs. 81/2015 entro il 31 gennaio 2025

Il prossimo 31 gennaio scade il termine previsto dall’art. 36, co. 3, D.Lgs. 81/2015, per la comunicazione annuale obbligatoria da parte delle aziende che nel 2024 hanno utilizzato lavoratori in somministrazione.

 

La comunicazione va inviata alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) ovvero alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU) o, in mancanza, agli organismi territoriali di categoria delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e deve contenere le seguenti informazioni:

  • il numero dei contratti di somministrazione di lavoro conclusi nel 2024;
  • la durata degli stessi;
  • il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

 

L’invio della comunicazione potrà avvenire tramite:

  • consegna a mano;
  • raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • posta elettronica certificata (PEC).

 

Secondo quanto previsto dall’art. 40, co. 2, D.Lgs 81/2015, in caso di violazione di tale obbligo, l’utilizzatore è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da €250 a €1.250.

 

Si allega alla presente informativa una bozza di comunicazione.

 

All.to format comunicazione ex art 36 comma 3 del d lgs n 81 del 2015

 

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LAVORO | Prospetto informativo disabili – trasmissione entro il 31 gennaio 2025

Il prossimo 31 gennaio scade il termine per la trasmissione telematica del prospetto informativo disabili da parte delle aziende con almeno 15 dipendenti ai sensi della Legge n. 68/1999.

Nel prospetto va indicata la situazione occupazionale al 31 dicembre 2024 ed in caso di scopertura anche i posti di lavoro e le mansioni disponibili per la quota riservata dei lavoratori disabili.

Se rispetto all’ultimo prospetto inviato non ci sono state variazioni nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, la comunicazione del prospetto informativo non va effettuata.

I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma di appartenenza.

I datori di lavoro che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome devono inviare il prospetto informativo presso il servizio informatico dove è ubicata la sede legale dell’azienda.

I sistemi informatici rilasceranno una ricevuta dell’avvenuta trasmissione per attestare l’esatto adempimento di legge.

In caso di ritardato o mancato invio del prospetto è prevista una sanzione amministrativa di € 702,43 maggiorata di € 34,02 per ogni giorno di ritardo successivo al 31 gennaio.

 

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