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ENERGIA | Energivori: apertura sessione suppletiva portale CSEA dal 27 febbraio al 31 marzo 2026

Con l’art.3 dell’Allegato A alla deliberazione 619/2023/R/eel (di seguito Allegato A) l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: ARERA) ha definito la disciplina prevista per la formazione e gestione degli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in attuazione del meccanismo di agevolazione introdotto con l’art. 3 del decreto-legge n. 131 del 29 settembre 2023.

Con tale provvedimento, l’ARERA ha, tra le altre cose, ritenuto opportuno istituzionalizzare una “sessione suppletiva”, la quale costituisce una misura di “flessibilità” per le imprese che, per cause alle stesse imputabili, non rispettino il termine perentorio attualmente previsto per la presentazione della dichiarazione necessaria per l’avvio del procedimento di aggiornamento dell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l’anno successivo.

A tal fine, l’ARERA ha stabilito al comma 3.4 dell’Allegato A l’apertura del Portale, in sessione suppletiva, entro il 1° marzo di ciascun anno n, per l’attribuzione della classe di agevolazione applicabile al medesimo anno e che, per le imprese che accedono a tale sessione, il diritto al riconoscimento delle medesime agevolazioni decorra dal 1° febbraio dell’anno n[1].

Pertanto, la CSEA procederà all’apertura del Portale per la presentazione delle dichiarazioni per l’anno 2026 – sessione suppletiva – a far data dal 27 febbraio 2026 fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2026.

Decorso tale termine, in assenza delle previste dichiarazioni, decade il diritto al riconoscimento, per l’anno di competenza 2026, delle agevolazioni di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 131/2023.

Si precisa inoltre che per le imprese in classe di agevolazione VALR.x ammesse tramite la sessione suppletiva, la contribuzione deve comunque essere versata interamente nella misura prevista dall’Allegato A, secondo le modalità e le tempistiche comunicate da CSEA a mezzo PEC.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione entro 60 giorni dall’invio della contestazione all’impresa da parte della CSEA comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse.

Inoltre, si rammenta che, ai sensi dell’art. 10 dell’Allegato A, per ciascuna annualità di competenza n, con l’eccezione dall’anno 2024, alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici, sia nell’ambito della sessione ordinaria che in quella suppletiva e indipendentemente dalla classe di agevolazione alle stesse assegnate, sarà applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA. Il contributo è fisso per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni per l’anno di competenza 2026 è stato fissato dall’ARERA pari a:

  • 50 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
  • 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica e non è in alcun caso rimborsabile.

Il termine per il pagamento del contributo fisso è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo.

Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.

Gestione di eventuali cessioni di credito nell’ambito del meccanismo

Le cessioni del credito in relazione a tale meccanismo saranno trattate dalla CSEA conformemente alle condizioni e modalità di cui alla Circolare CSEA N. 20/2023/com, pubblicata sul sito istituzionale della Cassa.

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected])




LAVORO | Verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro – aggiornamento dell’elenco dei soggetti abilitati: Decreto Ministero del Lavoro n. 14/202

Il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute e con il MIMIT, con l’allegato decreto n. 14/2026 ha aggiornato l’elenco nazionale dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.

Si tratta di soggetti che possono operare anche in alternativa all’INAIL, per la prima verifica, delle attrezzature di lavoro, e all’ASL per quelle successive.

Gli adempimenti suddetti sono stabiliti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Salute e Sicurezza sul Lavoro) che prevede l’obbligo per il datore di lavoro di attivarsi affinché le attrezzature di lavoro, dopo l’installazione e la prima messa in esercizio, siano sottoposte a controlli, secondo le indicazioni del fabbricante, nonché a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.

L’allegato VII al predetto Testo Unico elenca le attrezzature che obbligatoriamente devono essere sottoposte a verifica nonché la periodicità di tali verifiche (da annuale a quinquennale) riferita, rispettivamente, a ciascuna attrezzatura ivi elencata.

La prima di tali verifiche è effettuata dall’INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro, trascorsi inutilmente i quali questi può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti, pubblici o privati, abilitati a tali funzioni.

Le successive verifiche sono effettuate, su libera scelta del datore di lavoro, dalle ASL e, ove istituita dalla legge regionale, dall’Arpa, ovvero da soggetti pubblici o privati abilitati, che possono fungere anche da supporto all’INAIL per l’effettuazione delle prime verifiche.

Tutte le verifiche sono a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro, che deve conservare anche i verbali redatti al termine delle stesse, a disposizione dell’organo di vigilanza.

Le violazioni agli obblighi sopra citati, secondo quanto disposto dall’art. 87, comma 4, lett. b), del Testo Unico, sono punite con la sanzione amministrativa da € 711,92 ad € 2.562,91.

All.to

DD-14-del-24-febbraio-2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025: invio entro il 30 aprile 2026

Il Ministero del Lavoro, tramite il proprio portale, informa che a partire dal 1° marzo 2026 sul portale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali “Servizi Lavoro” sarà disponibile per la compilazione il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.

La compilazione è obbligatoria per le aziende, pubbliche e private, che occupano più di 50 dipendenti; mentre resta su base volontaria per quelle con un numero inferiore di dipendenti.

La redazione del Rapporto deve concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2026 secondo le modalità generali di compilazione previste dal decreto del 3 giugno 2024, adottato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

L’applicativo del Ministero permetterà di utilizzare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio e nel caso procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero.

Si ricorda che la mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate (anche dopo l’invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato del lavoro competente per territorio) comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Se l’inottemperanza si protrae per oltre 12 mesi è disposta la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente goduti dall’azienda (art. 46, comma 4, D. lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (art. 46, comma 4-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).

Fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.

Il Dicastero informa inoltre le aziende che abbiano ancora in corso il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023, che il termine ultimo per provvedere è il 15 marzo 2026.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]




LAVORO | Esonero giovani under 36 – campagna di comunicazione INPS: indicazioni

L’INPS, tramite il proprio portale, informa che l’esonero giovani under 36 è un’agevolazione per le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022 finanziata dall’Unione europea per rilanciare l’occupazione dopo la pandemia di Covid-19.

 

La Commissione europea ha rilevato la necessità, in ipotesi di cofinanziamento, di un’adeguata informazione rivolta ai destinatari finali del beneficio in merito all’utilizzo dei finanziamenti dell’UE.

Per questo motivo, nei prossimi giorni, l’INPS invierà una comunicazione ufficiale alle aziende che hanno beneficiato di questo sgravio.

I datori di lavoro che ricevono l’avviso dall’Istituto saranno tenuti a informare, se ancora in servizio in azienda, i dipendenti interessati: dovranno comunicare, tramite email o altri mezzi idonei, che il loro contratto è stato cofinanziato dai fondi europei coinvolti.

Per maggiori informazioni e dettagli, si allega il comunicato stampa dedicato.

All.toComunicato Esonero Giovani under36

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

 




INTERNAZIONALIZZAZIONE | Approvate le graduatorie delle aziende ammesse ai contributi camerali fiere in Italia e all’estero anno 2026. Tempi e procedure per le istanze di liquidazione

La Camera di Commercio di Salerno – con determinazioni dirigenziali n° 176/2026 e n° 266/2026 – ha approvato e pubblicato le due tranche di graduatorie delle aziende ammesse a contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero relative all’anno 2026 (ricordiamo che, ai sensi del regolamento camerale, la pubblicazione sul sito della CCIAA ha valore di notifica).

I due elenchi sono allegati alla presente.

 

IMPORTANTE:

Le aziende destinatarie dei contributi fiere 2026 devono far apporre sulle fatture relative all’acquisizione di beni e servizi, il Codice unico di progetto (CUP), riportato nell’ultima colonna degli allegati dell’atto di concessione.

Alle imprese, la cui manifestazione fieristica si è svolta antecedentemente alla pubblicazione della graduatoria, non è associato invece alcun Codice, in quanto il succitato obbligo non si applica alle fatture emesse prima della corretta attribuzione del CUP, nell’ambito delle procedure di assegnazione di incentivi che ammettono il sostenimento delle spese anteriormente all’atto di concessione nonché alle fatture emesse da soggetti che non siano stabiliti nel territorio dello Stato.

 

 

Le procedure per la gestione del contributo (rendicontazione, istanza di liquidazione, erogazione contributo, cambio fiera) sono disciplinate ai sensi del REGOLAMENTO n.17 del 28 marzo 2023 PER L’AMMISSIONE AI CONTRIBUTI PREDISPOSTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE IN ITALIA E ALL’ESTERO, completo di relativi format.

 

Al fine di sintetizzare i principali adempimenti, ricordiamo di seguito i passaggi salienti.

 

Come procedere per l’Istanza di liquidazione del contributo

Ricordiamo che, ai fini dell’ottenimento del contributo spettante, l’azienda dovrà inviare esclusivamente a mezzo PEC[email protected] l’apposito modulo C entro il termine perentorio di gg. 60 a decorrere dalla data in cui ha avuto termine la manifestazione fieristica di riferimento, pena decadenza dal beneficio.

L’istanza di liquidazione deve contenere le seguenti indicazioni:

  • generalità complete del richiedente, codice fiscale, residenza anagrafica;
  • denominazione o ragione sociale dell’impresa richiedente, con indicazione della sede legale, del codice fiscale, del numero d’iscrizione nel Registro delle Imprese della provincia di Salerno;
  • esatta denominazione della manifestazione fieristica cui si è partecipato e periodo di svolgimento della stessa;
  • dichiarazione resa dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, secondo quanto richiesto dal Regolamento (art. 6).

L’istanza dovrà essere completa dei seguenti allegati:

  • documentazione a supporto (così come elencata all’art. 7 del Regolamento), relativa a fotocopie di schede di prenotazione dell’area espositiva, notifica assegnazione, fatture quietanzate che riportino il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato a ciascuna azienda (pena la non ammissibilità delle stesse), relative al pagamento per la locazione e l’allestimento dell’area espositiva, documento d’identità del legale rappresentante.
  • modulo D, Questionario di valutazione.

ATTENZIONE: per le fiere che hanno già avuto luogo prima della pubblicazione della graduatoria si invita a procedere subito con l’istanza di liquidazione.

 

Come procedere per l’Erogazione del Contributo

Per l’erogazione del contributo, l’impresa deve presentare la seguente documentazione:

  • modello di trasmissione delle coordinate bancarie.

Il contributo è erogato entro 30 gg. dalla data di conclusione dell’istruttoria della domanda di liquidazione e, comunque, dopo aver acquisito il DURC (documento unico di regolarità contributiva), che dovrà risultare in regola.

 

Come procedere per eventuali CAMBI FIERA

Nel caso in cui un’impresa intenda modificare la manifestazione fieristica per la quale è stata ammessa, la stessa è obbligata all’osservanza dell’art. V, comma 5, del Regolamento n. 17/2023, ossia:

Invio di una richiesta di “cambio fiera”, esclusivamente a mezzo PEC a [email protected] secondo le seguenti modalità:

  • se la nuova fiera si svolge prima di quella ammessa a contributo, l’impresa deve inviare la richiesta entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell’inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio;
  • se la nuova fiera si svolge dopo quella ammessa a contributo, l’impresa deve inviare la richiesta rispettando il termine dei 60 giorni dalla fine della manifestazione fieristica per la quale è stata ammessa al contributo e comunque entro il termine perentorio di 7 giorni prima dell’inizio della nuova fiera alla quale intende partecipare, pena la decadenza dal beneficio.

 

Per quanti collocati in lista con esito “NON AMMESSE” la motivazione è indicata in elenco.

Precisiamo che la sigla D.A. si riferisce al Diritto Annuale camerale pertanto l’azienda non risulta in regola.

 

Per ogni ulteriore dettaglio, si rimanda al regolamento, scaricabile al seguente al link che segue, unitamente a tutta la modulistica richiamata: SCARICA REGOLAMENTO E ALLEGATI

 

Elenco AMMESSI Fiere 2026_I tranche ELENCO AMMESSI fiere 2026_II tranche

COORDINATRICE ATTIVITA’ ASSOCIATIVE (Monica De Carluccio 089200810 – [email protected])