L’INAIL con la circolare n. 4/2025, in allegato, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro al regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
In particolare, per effetto dell’espressa previsione di cui al comma 5 dell’art. 2 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, i ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano ad essere decisi dal Consiglio di Amministrazione dell’Inail. I ricorsi pendenti a tale data sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.
La nuova disciplina prevede che il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale dell’INAIL competente per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2000, riguardanti:
- a) la classificazione delle lavorazioni;
- b) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
- c) la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;
- d) l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’art. 49 della Legge n. 88/1989.
I ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.
Con il nuovo assetto regolamentare viene completato il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Per quanto riguarda l’efficacia sospensiva dei ricorsi nulla è variato. La presentazione del ricorso entro il termine stabilito dal regolamento ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento impugnato, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati fino all’11 gennaio 2025 al Consiglio di Amministrazione e dal 12 gennaio 2025 alla Direzione regionale, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.
In merito alle modalità e termini per la presentazione dei ricorsi, questi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti. Gli utenti devono pertanto utilizzare l’apposito servizio online, operativo ormai da anni. Solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi, il ricorso può essere presentato tramite PEC alla struttura Inail competente.
Con riferimento alla definizione del ricorso, la decisione deve essere comunicata al ricorrente:
– entro 120 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico;
– entro 180 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla Direzione regionale riguardanti: la classificazione delle lavorazioni, l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali, l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione.
La mancata comunicazione della decisione nei termini suddetti comporta il silenzio-rigetto; pertanto, il ricorso si intende respinto e non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.
I ricorsi possono concludersi o con una decisione di inammissibilità o con una decisione di merito di rigetto, di accoglimento o di parziale accoglimento.
Fino a che non sia stata notificata la decisione, l’interessato può rinunciare al ricorso. In questo caso il ricorso può essere definito per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia, opportunamente formalizzata dal ricorrente e acquisita agli atti del procedimento di contenzioso amministrativo. Il ricorso viene quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere con atto a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.ti
Allegato n. 1 Circolare INAIL n. 4 del 29.01.2025
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