Open Day Internazionalizzazione: presentazione dei SERVIZI EXPORT 2025 Promos/CCIAA di Salerno. 11 febbraio, h 10, CCIAA di Salerno

PROGRAMMA ATTIVITA’ INTERNAZIONALIAZZIONE 2025

CCIAA DI SALERNO E PROMOS ITALIA

La Camera di Commercio di Salerno e Promos Italia, l’Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione, organizzano una serie di iniziative di formazione, consulenza ed incontri commerciali B2B rivolti alle aziende salernitane, di tutti i settori e dimensioni, con l’obiettivo di supportare l’export delle produzioni e la qualificazione sui mercati esteri.

L’offerta di SERVIZI PER EXPORT E INTERNAZIONALIZZAZIONE 2025 sarà illustrata in dettaglio nel corso dell’OPEN DAY di martedì 11 febbraio, ore 10.00, presso la sede della Camera di Commercio di Salerno di Via G. Clark 19/21 (SA).

Nel pacchetto dei servizi 2025 che saranno proposti rientrano:

  • Business Matching (incoming di buyer esteri e iniziative commerciali in mercati internazionali);
  • Servizi per l’Export Digitale (social, e-commerce, marketplace);
  • Formazione, Master e Corsi Executive.

Durante l’evento verranno, inoltre, presentate le iniziative di business nell’ambito di Expo Osaka 2025.

Per le aziende presenti all’Open Day ci sarà la possibilità di realizzare incontri one to one di approfondimento personalizzato sui servizi con gli esperti di Promos Italia.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione al seguente FORM ONLINE.

Per maggiori informazioni:

https://www.sa.camcom.it/notizie/internazionalizzazione-programma-2025-imprese-salerno




LAVORO |  Limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento valori per il calcolo delle contribuzioni – Circolare INPS n. 26/2025

L’INPS con la circolare n. 26/2025, in allegato, ha comunicato, relativamente all’anno 2025, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INPS n. 26 del 30.01.2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Ricorsi su premi INAIL – Procedura rinnovata – Circolare INAIL n. 4/2025

L’INAIL con la circolare n. 4/2025, in allegato, ha fornito indicazioni in merito alle modifiche apportate dal Collegato Lavoro al regolamento concernente i ricorsi contro l’applicazione delle tariffe e dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

In particolare, per effetto dell’espressa previsione di cui al comma 5 dell’art. 2 della Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, i ricorsi pendenti alla data del 12 gennaio 2025 continuano ad essere decisi dal Consiglio di Amministrazione dell’Inail. I ricorsi pendenti a tale data sono decisi dagli organi competenti secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

La nuova disciplina prevede che il datore di lavoro può ricorrere alla direzione regionale dell’INAIL competente per territorio, contro i provvedimenti emessi dalle sedi territoriali dell’Istituto in materia di applicazione delle tariffe dei premi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvate ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 38/2000, riguardanti:

  1. a) la classificazione delle lavorazioni;
  2. b) l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni ed igiene dei luoghi di lavoro;
  3. c) la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie;
  4. d) l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’INAIL per i datori di lavoro non soggetti alla classificazione prevista dall’art. 49 della Legge n. 88/1989.

I ricorsi sono decisi dai responsabili delle strutture competenti.

Con il nuovo assetto regolamentare viene completato il processo di semplificazione e razionalizzazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Per quanto riguarda l’efficacia sospensiva dei ricorsi nulla è variato. La presentazione del ricorso entro il termine stabilito dal regolamento ha efficacia sospensiva nei confronti del provvedimento impugnato, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati fino all’11 gennaio 2025 al Consiglio di Amministrazione e dal 12 gennaio 2025 alla Direzione regionale, sia per quanto riguarda i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail contro i provvedimenti emessi dalla stessa sede concernenti l’oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico.

In merito alle modalità e termini per la presentazione dei ricorsi, questi devono essere proposti esclusivamente con modalità telematiche entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti. Gli utenti devono pertanto utilizzare l’apposito servizio online, operativo ormai da anni. Solo in caso di prolungata indisponibilità dei servizi, il ricorso può essere presentato tramite PEC alla struttura Inail competente.

Con riferimento alla definizione del ricorso, la decisione deve essere comunicata al ricorrente:

– entro 120 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla sede territoriale dell’Inail in materia di oscillazione del tasso medio di tariffa per andamento infortunistico;

– entro 180 giorni dalla data di presentazione per i ricorsi presentati alla Direzione regionale riguardanti: la classificazione delle lavorazioni, l’oscillazione del tasso medio di tariffa per prevenzione degli infortuni e igiene dei luoghi di lavoro, la decorrenza dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie secondo la classificazione disposta dall’Inps ai fini previdenziali e assistenziali, l’inquadramento nelle gestioni tariffarie effettuato direttamente dall’Inail per i datori di lavoro non soggetti alla predetta classificazione.

La mancata comunicazione della decisione nei termini suddetti comporta il silenzio-rigetto; pertanto, il ricorso si intende respinto e non sono ammesse ulteriori impugnazioni in sede gerarchico-amministrativa.

I ricorsi possono concludersi o con una decisione di inammissibilità o con una decisione di merito di rigetto, di accoglimento o di parziale accoglimento.

Fino a che non sia stata notificata la decisione, l’interessato può rinunciare al ricorso. In questo caso il ricorso può essere definito per cessata materia del contendere a seguito di rinuncia, opportunamente formalizzata dal ricorrente e acquisita agli atti del procedimento di contenzioso amministrativo. Il ricorso viene quindi dichiarato estinto per cessata materia del contendere con atto a firma del responsabile della struttura competente alla decisione del ricorso.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.ti

Allegato n. 1 Circolare INAIL n. 4 del 29.01.2025

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]




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