AGEVOLAZIONI | Credito d’imposta ricerca e sviluppo. Nuovo termine per il riversamento spontaneo fissato al 3 giugno 2025
L’articolo 19, comma 5, del Decreto legge 14 marzo 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo u.s., riapre i termini per il riversamento spontaneo del credito per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito relativamente al periodo 2015-2019 (termini scaduti il 31.10.2024).
La nuova scadenza è fissata al 3 giugno 2025.
Il riversamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in tre rate con scadenza, rispettivamente:
- 3 giugno 2025;
- 16 dicembre 2025;
- 16 dicembre 2026.
Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi.
Restano ferme comunque le condizioni di cui ai commi da 7 a 12 del DL n. 146/2021.
Nel caso in cui l’eventuale provvedimento impositivo, riferito ai crediti per i quali si intende riversare, sia divenuto definitivo alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, quest’ultimo deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato entro il 3 giugno 2025 (qui segnaliamo che il comma 6 contiene un refuso!).
Il comma 7 agisce poi direttamente sull’articolo 5 del DL n. 146/2021 specificando che, nelle ipotesi in cui la procedura di riversamento riguardi crediti oggetto di atti di recupero o provvedimenti impositivi per cui penda un contenzioso alla data di presentazione dell’istanza di riversamento, l’adesione al riversamento è subordinata alla rinuncia al contenzioso entro il 3 giugno 2025.
Per gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data del 3 giugno 2025 sia ancora pendente il termine di cui all’articolo 21 del D. Lgs. n. 546/1992 (termini per ricorso), la dichiarazione di adesione si intende come rinuncia alla presentazione del ricorso.
