LAVORO | Lavoro Stagionale – Messaggio Inps Hermes 07/02/2025.0000483 – Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi

Lo scorso 7 febbraio, l’Inps ha pubblicato il messaggio Hermes 07/02/2025.0000483 contenente alcune precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi (Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012).

Con il messaggio Inps n. 269 del 23 gennaio 2025, nell’ambito dei chiarimenti forniti in merito alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, a seguito della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contenuta nell’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, l’Istituto ha delineato il campo di applicazione della lettera b) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale norma dispone che: “Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: […] b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative […]”.

Con il messaggio Hermes in oggetto, l’Inps precisa che “in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo – oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 – continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto 2020)”.

Tra le altre cose, la circolare INPS n. 91 del 2020, ha evidenziato le fattispecie contrattuali di lavoro a termine, escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento della Naspi (1,4% della retribuzione imponibile) e del versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%), introdotto con il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità). Con riferimento alle ipotesi di lavoro stagionale escluse dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,4%) e dal versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%), vengono esonerati “i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”(cfr circol. n. 91/2020 paragr. 1.2).

Il messaggio Hermes in oggetto fa salvo il citato chiarimento dell’Inps sul lavoro stagionale contenuto nella circolare n. 91 del 2020 alle condizioni previste al paragrafo 1.2 così come sopra specificato.

Con riferimento, quindi, alle ipotesi di lavoro stagionale sono pertanto esonerati dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,4%) e dal versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%) “i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

 




AMBIENTE | webinar “Regolamento UE sulla Deforestazione: cosa cambia per le imprese e la filiera produttiva”, 20 febbraio 2025, ore 14.30

Confindustria organizza il webinar “Regolamento UE sulla Deforestazione: cosa cambia per le imprese e la filiera produttiva”, che si terrà il 20 febbraio 2025dalle ore 14:30 alle ore 16:30.

Lo scorso 17 dicembre 2024 è stato approvato, dai rappresentati dei 27 Stati membri che siedono nel Consiglio ambiente, l’accordo politico provvisorio per ritardare l’applicazione delle nuove norme sulla deforestazione relative al Regolamento inerente alla messa a disposizione sul mercato dell’Unione e all’esportazione dall’UE di determinate materie prime e specifici prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale (c.d. EUDR), (UE) 2023/1115 già approvato lo scorso 31 maggio 2023.

Sotto proposta della Commissione, il 16 ottobre 2024, il Consiglio ha concordato un rinvio di 12 mesi per l’applicazione di alcuni provvedimenti del Regolamento, successivamente confermato anche dal Parlamento in data 17 dicembre 2024. Il 23 dicembre u.s. sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/3234 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il Regolamento (UE) 2023/1115 per quanto riguarda le disposizioni relative alla data di applicazione.

La proroga concederà quindi alle imprese un periodo di introduzione graduale aggiuntivo di 12 mesi, spostando l’entrata in vigore delle disposizioni al 30 dicembre 2025 per le medie e grandi imprese, e al 30 giugno 2026 per le micro e piccole imprese, in modo da assicurare certezza del diritto, prevedibilità e tempo sufficiente per un’agevole ed effettiva attuazione delle norme, compresa la piena istituzione di sistemi di dovuta diligenza riguardanti tutte le materie prime e i prodotti interessati.

Il Regolamento mira a ridurre al minimo il rischio di deforestazione e degrado forestale associato ai prodotti immessi sul mercato dell’UE o da essa esportati. L’obiettivo principale del Regolamento è garantire che i prodotti e le rispettive catene di approvvigionamento siano a “deforestazione zero”.

L’obiettivo dell’incontro è quello di approfondire i principali aspetti del Regolamento e della sua attuazione, con particolare riguardo agli obblighi e alle tempistiche di attuazione per ciascun settore e per la relativa legislazione secondaria che ne deriverà.

Interverrà all’incontro il Dott. Alessio Cartosio, Policy Officer, DG Ambiente, Unità F1 – Planetary Common Goods, Universal Values, and Environmental Security.

Al termine degli interventi, ci sarà una sessione di Q&A aperta a tutti i partecipanti.

Per partecipare è necessario compilare il form di iscrizione al seguente link:

https://confindustria.zoom.us/webinar/register/WN_8isPRtmCQeCVJilfjCHdNQ

Il link di partecipazione all’evento verrà generato al momento dell’iscrizione nella pagina del form e vi arriverà una mail qualche secondo dopo. Suggeriamo di controllare anche la casella posta indesiderata.

L’evento è gratuito ed è rivolto alle Associazioni del Sistema e alle imprese associate.

Di seguito, il link all’informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti che parteciperanno al Webinar.

Informativa sul trattamento dei dati personali Webinar.pdf

 




AMBIENTE | RENTRI: Vademecum RENTRI Albo Nazionale Gestori Ambientali

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali informa che è stato realizzato un Vademecum sul RENTRI, che costituisce una guida di agile consultazione agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati in previsione dell’imminente entrata in vigore del RENTRI.

Il Vademecum, che alleghiamo, è scaricabile dal sito web dell’Albo:

RENTRI-VADEMECUM-2025.pdf

 

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])




AMBIENTE | Webinar CCIAA Salerno “Approfondimento sul Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (R.E.N.T.R.I.)” – 11 Febbraio 2025, ore 10.00

Informiamo che, Dintec, Consorzio per l’Innovazione Tecnologica (società consortile costituita dal Sistema Camerale ed ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile -), in collaborazione con la CCIAA di Salerno, organizza un webinar sul Registro elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI) per il prossimo 11 febbraio, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

La partecipazione è gratuita

In allegato, trasmettiamo la locandina con il programma dell’iniziativa ed il link per partecipare.

LOCANDINA_RENTRI_11-02-25

Si segnala che, non è prevista la registrazione del webinar.




SCARICA LA SELEZIONE COMPLETA DEGLI ARTICOLI

https://www.confindustria.sa.it/wp-content/uploads/2025/02/SELEZIONE-ARTICOLI-7-FEB-2025.pdf




Le imprese imparano a Fare Digitale, nuova sfida della Camera di Commercio di Salerno

SELEZIONE ARTICOLI 7 FEB 2025 3




Il rinnovo del contratto per l’edilizia, Spinelli / Aumento salariale di livello

SELEZIONE ARTICOLI 7 FEB 2025 5




Torna il Salone NauticSud

SELEZIONE ARTICOLI 7 FEB 2025 6




AUTONOMIA / il re è nudo

SELEZIONE ARTICOLI 7 FEB 2025 7




Dema / Scudieri: Ridurremo gli esuberi

SELEZIONE ARTICOLI 7 FEB 2025 9