LAVORO | Lavoro Stagionale – Messaggio Inps Hermes 07/02/2025.0000483 – Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi
Lo scorso 7 febbraio, l’Inps ha pubblicato il messaggio Hermes 07/02/2025.0000483 contenente alcune precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi (Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012).
Con il messaggio Inps n. 269 del 23 gennaio 2025, nell’ambito dei chiarimenti forniti in merito alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi, a seguito della norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, contenuta nell’articolo 11 della legge 13 dicembre 2024, n. 203, l’Istituto ha delineato il campo di applicazione della lettera b) del comma 29 dell’articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Tale norma dispone che: “Il contributo addizionale di cui al comma 28 non si applica: […] b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative […]”.
Con il messaggio Hermes in oggetto, l’Inps precisa che “in forza della previsione contenuta nel comma 28 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, come modificato dall’articolo 1, comma 13, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo – oltre a trovare applicazione con riferimento ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 – continua ad applicarsi anche ai contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali “definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative” (cfr., sul punto, la circolare n. 91 del 4 agosto 2020)”.
Tra le altre cose, la circolare INPS n. 91 del 2020, ha evidenziato le fattispecie contrattuali di lavoro a termine, escluse dall’obbligo di versamento del contributo addizionale di finanziamento della Naspi (1,4% della retribuzione imponibile) e del versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%), introdotto con il D.L. n. 87/2018 (c.d. Decreto Dignità). Con riferimento alle ipotesi di lavoro stagionale escluse dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,4%) e dal versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%), vengono esonerati “i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”(cfr circol. n. 91/2020 paragr. 1.2).
Il messaggio Hermes in oggetto fa salvo il citato chiarimento dell’Inps sul lavoro stagionale contenuto nella circolare n. 91 del 2020 alle condizioni previste al paragrafo 1.2 così come sopra specificato.
Con riferimento, quindi, alle ipotesi di lavoro stagionale sono pertanto esonerati dal versamento del contributo addizionale Naspi (1,4%) e dal versamento dell’incremento del contributo addizionale (0,5%) “i contratti di lavoro a tempo determinato – sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2020 per lo svolgimento di attività stagionali, stipulati in forza di CCNL intervenuti, tra le stesse parti e per il medesimo settore, successivamente al 31 dicembre 2011, qualora detti rinnovi contrattuali contengano – tempo per tempo senza soluzione di continuità – espresso riferimento a quelle attività stagionali individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, ossia senza modificare le attività produttive definite stagionali e fermo restando che, conseguentemente, l’esonero non si applica alle eventuali ulteriori attività individuate come stagionali in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale”.
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