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LAVORO | Dimissioni per fatti concludenti – messaggio INPS n.639/2025
Come noto, l’art. 19 della L. n. 203/2024 (c.d. Collegato Lavoro) integra l’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 in materia di dimissioni volontarie e risoluzione consensuale (cfr. nostre informative del 23 e 30 gennaio u.s.)
In particolare, la disposizione introduce un nuovo comma 7-bis secondo il quale “in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima. Il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. Le disposizioni del secondo periodo non si applicano se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza”.
Con il messaggio n.639/2025, in allegato, l’INPS chiarisce che per effetto della risoluzione del rapporto di lavoro disciplinata dal suddetto comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015, il lavoratore non può accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI, in quanto la fattispecie non rientra nelle ipotesi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.
Pertanto, nel caso in cui la risoluzione di rapporto di lavoro di cui al comma 7-bis dell’articolo 26 del decreto legislativo n. 151/2015 si riferisca a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del c.d. ticket licenziamento, in quanto tale cessazione del rapporto di lavoro non fa sorgere in capo al lavoratore il teorico diritto alla NASpI.
L’Istituto comunica poi che a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 203/2024, ossia dal 12 gennaio 2025, le interruzioni del rapporto di lavoro intervenute per dimissioni per fatti concludenti devono essere esposte all’interno del flusso Uniemens con il nuovo codice <Tipo Cessazione> “1Y”, avente il significato di: “Risoluzione rapporto di lavoro articolo 26 DLgs 14 settembre 2015, n. 151, comma 7 bis”.
All.to 15915_Messaggio-numero-639-del-19-02-2025
RELAZIONI INDUSTRIALI:
Giuseppe Baselice 089200829 [email protected]
Francesco Cotini 089200815 [email protected]
INTERNAZIONALIZZAZIONE | DIFESA COMMERCIALE UE – Notifica nuovi procedimenti e misure dell’UE (revoca esenzione parti di biciclette; registrazione import valina; modifica dazi melamina; apertura indagine prodotti in fibra di vetro; rettifica attrezzature accesso mobili)
Segnaliamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’UE dei seguenti provvedimenti, relativi a procedimenti in corso e/o nuove misure di difesa commerciale (dazi anti-dumping-AD, dazi anti-sussidi-AS, salvaguardia).
– revoca esenzione dal dazio AD sulle parti essenziali di biciclette concessa ad un’azienda finlandese che ha comunicato alla Commissione europea la cessazione delle attività. Per maggiori dettagli: Reg. di esecuzione (UE) 2025/329 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500329
– registrazione delle importazioni di valina originaria della Cina nel quadro del procedimento AD in corso. Per maggiori dettagli: Reg.to di esecuzione (UE) 2025/326 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500326; Caso AD722: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2764
– modifica del regolamento istitutivo dei dazi AD definitivi sulle importazioni di melamina originaria della Cina a seguito di riesame intermedio parziale (partial interim review) ed applicazione di dazi ad valorem per tutte le aziende (invece di dazi specifici) con aliquote tra 12% e 65,2%, al fine di garantire una protezione più efficace contro il dumping. Per maggiori dettagli: Reg.to di esecuzione (UE) 2025/325 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500325; Caso R808: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2703
– avviso di apertura indagine AD sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (continuous filament glass fibre products-GFR) originari del Bahrein, dell’Egitto e della Tailandia. In base alla calendarizzazione indicativa l’adozione delle misure provvisorie è prevista a settembre 2025 e di quelle definitive a marzo 2026. Per maggiori dettagli: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:C_202501135; Caso AD728: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2777
– rettifica del regolamento istitutivo dei dazi AD definitivi concernente attrezzature di accesso mobili originarie della Cina. Per maggiori dettagli: Reg.to di esecuzione (UE) 2025/266 – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500266; Caso AD698: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-history?caseId=2696