“Il territorio non può permettersi disoccupazione e cantieri incompiuti”

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Imprese virtuose, premi per 270/ Best practice, il piano Ance: regole, sicurezza e contributi

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Zona Pip incompleta Maxi risarcimento per la”Giaguaro”

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Lavori al porto,I’Anac ”blocca” la gara /«Caro materiali, l’edilizia non resti in silenzio»

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Azienda di biogas sospesa il Tar richiama il Comune

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INTERNAZIONALIZZAZIONE | Approvata dal Consiglio UE l’eliminazione della soglia d’esclusione dei dazi sotto i 150 euro: colpiti soprattutto i pacchi dalla Cina

Il Consiglio “Economia e finanza” (ECOFIN) ha raggiunto un accordo politico sulla soppressione della regola che consente ai beni di valore inferiore a 150 euro di entrare nell’UE senza pagamento dei dazi.

Si tratta di una modifica strutturale del quadro doganale, che mira a contrastare la massiccia sottovalutazione dei piccoli pacchi, ad assicurare condizioni di concorrenza più eque per le imprese europee e ad affrontare anche gli impatti ambientali derivanti dalla frammentazione artificiale delle spedizioni.

Il nuovo regime si applicherà non appena sarà operativo l’EU Customs Data Hub, la piattaforma centrale prevista dalla riforma doganale UE, in negoziazione tra Consiglio e Parlamento (prossimo trilogo: 10 dicembre).

L’entrata in funzione del sistema è attualmente stimata per il 2028, quando le Autorità doganali potranno applicare dazi e controlli pienamente digitalizzati anche ai piccoli invii.

Data l’urgenza del fenomeno (si stima che fino al 65% dei piccoli pacchi sia oggi sottovalutato e che oltre il 90% degli invii sottosoglia provenga dalla Cina), i Ministri dell’UE si sono impegnati a definire una soluzione temporanea già dal 2026, in attesa dell’entrata in vigore del data hub. I lavori tecnici per definire tale misura proseguiranno nelle prossime settimane.




L’appello degli industriali allo sfidante di centro destra «Più politica per le aziende»/«Serve una regia unica per attrarre gli investimenti in Campania»

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LAVORO | Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà. Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024 – Circolare INPS n. 143 del 14 novembre 2025

L’INPS con la circolare n. 143/2025 ha fornito le istruzioni operative per la fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà in favore delle aziende che, sulla base dei decreti direttoriali adottati dal Ministero del Lavoro, siano state ammesse allo sgravio dei contributi previsto dall’art 6 del D.L. n. 510/1996, convertito con modificazioni dalla Legge n. 608/1996, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2024.

Le istruzioni sono fornite alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (Allegato n. 1). Le predette imprese possono usufruire delle riduzioni contributive mediante le operazioni di conguaglio descritte nella circolare. Le imprese non indicate nell’elenco di cui all’Allegato n. 1 alla circolare, ancorché già destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive, saranno autorizzate ad operare i conguagli con successive comunicazioni.

In particolare per l’anno 2024 sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.

Si ricorda che il beneficio contributivo in oggetto è considerato dall’Istituto cumulabile con l’esonero contributivo denominato “Decontribuzione Sud” di cui all’art. 27, comma 1, del D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126/2020, e all’art. 1, comma 161, della Legge n. 178/2023.

Parimenti, come illustrato nella circolare n. 32 del 30 gennaio 2025, il beneficio contributivo in argomento è cumulabile con l’esonero contributivo, denominato “Decontribuzione Sud PMI”, introdotto dall’art. 1, commi da 406 a 412, della Legge n. 207/2024.

Per un maggiore approfondimento ed in particolare per consultare le istruzioni sull’iter istruttorio, sul calcolo della riduzione contributiva e sulle modalità di compilazione del flusso Uniemens, si trasmette la circolare di cui in oggetto con i relativi allegati.

All.ti

  Allegato n. 1 Allegato n. 2 Circolare INPS n. 143 del 14.11.2025

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice 089200829[email protected]

Francesco Cotini 089200815[email protected]




LAVORO | Coefficiente per la rivalutazione del TFR e dei crediti da lavoro – ottobre 2025

TFR

Ad ottobre 2025 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), considerato al netto dei tabacchi, è risultato pari a 121,4.

Pertanto il coefficiente utile per la rivalutazione a ottobre 2025 del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2024, secondo l’art. 1 della L.297/1982, è pari a 1,01998752.

CREDITI DI LAVORO

Alleghiamo la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990, o data successiva, e liquidati dal 1° al 31 ottobre 2025.

All.ti

Tabella Crediti lavoro_ottobre25_171125_Confindustria Tabella TFR_ottobre25_171125_Confindustria

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]