ENERGIA | Decreto MASE modifica misura Energy Release 2.0
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto una bozza di decreto che modifica il DM 23 luglio 2024, n. 268, relativo alla misura Energy Release 2.0. Le modifiche derivano dalle indicazioni contenute nella “comfort letter” della Commissione Europea del 27 giugno 2025, che ha chiesto adeguamenti per garantire la conformità della misura con le regole UE sugli Aiuti di Stato.
Il nuovo testo, pur non ancora firmato ufficialmente, è già in circolazione e introduce importanti cambiamenti strutturali.
Una delle novità più significative riguarda l’introduzione dell’articolo 6-bis, che istituisce una vera e propria procedura competitiva, pubblica e non discriminatoria. Questa procedura sarà gestita dal GSE e servirà a selezionare i soggetti responsabili della costruzione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili. L’accesso alla gara non sarà limitato ai beneficiari diretti della misura, ma sarà esteso anche a produttori terzi e soggetti delegati, ampliando così la platea dei partecipanti.
Un altro elemento fondamentale introdotto dalla bozza di decreto è la cosiddetta clausola di “claw-back”, pensata per evitare che i beneficiari della misura possano ottenere una sovra compensazione economica. Al termine del contratto ventennale previsto per la restituzione dell’energia ricevuta in anticipo, il GSE effettuerà un calcolo puntuale del cosiddetto “vantaggio residuo”. Se dovesse emergere che il valore economico dell’energia anticipata non è stato integralmente restituito, il contratto sarà automaticamente esteso per un periodo aggiuntivo, fino a un massimo di venti anni. Durante questo periodo, però, il prezzo riconosciuto all’operatore sarà limitato esclusivamente alla copertura dei costi operativi e di manutenzione dell’impianto, escludendo qualsiasi margine di profitto. In alternativa, il beneficiario potrà scegliere di liquidare immediatamente il vantaggio residuo, saldando il debito economico in un’unica soluzione.
Per rendere operativo il meccanismo di restituzione, la misura fa ricorso a contratti per differenza a due vie (CfD), stipulati tra il GSE e l’impresa — o eventualmente un soggetto terzo. Il contratto prevede che l’energia prodotta venga valorizzata per vent’anni a un prezzo fisso di 65 €/MWh, lo stesso prezzo applicato all’energia fornita anticipatamente.
La bozza di decreto stabilisce inoltre che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il MASE — su proposta del GSE — aggiornerà le regole operative del meccanismo. Questo aggiornamento riguarderà i modelli di avviso per la procedura competitiva, i criteri di calcolo del vantaggio residuo, le modalità di comunicazione alle imprese e i parametri da applicare in caso di estensione contrattuale. Solo dopo l’approvazione delle nuove regole sarà possibile aprire ufficialmente la fase di sottoscrizione dei contratti e attivare la fornitura anticipata dell’energia, inizialmente prevista già per l’anno in corso.
La nuova configurazione della misura è stata accolta con favore da Confindustria, che ne ha evidenziato la capacità di contribuire concretamente al disaccoppiamento tra il prezzo dell’elettricità e il costo del gas — un obiettivo di lungo termine condiviso a livello europeo. L’Energy Release 2.0 si presenta così non solo come uno strumento utile per contenere i costi energetici delle imprese ad alto consumo, ma anche come un modello innovativo e replicabile, basato su contratti a lungo termine, responsabilizzazione ambientale e compatibilità con le regole del mercato interno europeo.
La bozza del DM MASE di modifica della misura Energy Release 2.0 è disponibile in allegato
