Chimica e pharma: piattaforma varata, 305 euro per il rinnovo
Auto, Sud più esposto alla crisi: da Stellantis il 2,7% del Pii dell’area
Convenzioni Confindustria/RetIndustria – I Partner di Aprile: Coface, Culligan, Eligo, Enilive, Nexi, Pluxee, Q8, H81-HSE, UnipolRental, Up Day, Wallife.
Nell’ambito delle Convenzioni Nazionali di Confindustria, RetIndustria presenta le offerte per il mese di aprile, riservate alle Aziende Associate, dei Partner Coface, Culligan, Eligo, Enilive, Nexi, Pluxee, Q8, H81-HSE, UnipolRental, Up Day, Wallife.

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AMBIENTE | Asta Pubblica per Alienazione Immobiliare Via Settimio Mobilio N. 52.
Il Comune di Salerno indice un’asta pubblica per la alienazione di un immobile di patrimonio comunale: Via Settimio Mobilio n. 52.
Le domande dovranno pervenire entro il 22 luglio 2025; la procedura pubblica di apertura delle offerte si terrà il 24 luglio.
Per tutte le informazioni di dettaglio, segnaliamo il seguente link:
https://www.comune.salerno.it/novita/asta-pubblica-alienazione-immobiliare-settimio-mobilio e alleghiamo l’avviso d’asta.
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AMBIENTE | report settimanale ambiente 24-28 marzo 2025
Materie prime critiche: la CE adotta la lista dei “Progetti strategici”
Il 25 marzo u.s. la Commissione europea ha adottato la lista finale dei Progetti strategici per le materie prime strategiche: 47 progetti che contribuiranno al rafforzamento dell’autosufficienza dell’Unione in termini di approvvigionamenti di materie prime, riducendo le dipendenze da fonti esterne e rendendo le catene del valore sempre più resilienti e sostenibili.
Tali progetti rappresentano una milestone importante nell’implementazione del Critical Raw Materials Act, che mira a garantire che l’estrazione, la trasformazione e il riciclo europei di materie prime critiche e strategiche soddisfino rispettivamente il 10%, il 40% e il 25% della domanda dell’UE entro il 2030.
Le iniziative della lista sono distribuite in 13 nazioni: Belgio, Francia, Italia, Germania, Spagna, Estonia, Repubblica Ceca, Grecia, Svezia, Finlandia, Portogallo, Polonia e Romania. Quattro su dieci progetti di riciclo riconosciuti come strategici a livello europeo sono italiani.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.
PFAS – Aggiornamento e Avvio discussione alla camera D.lgs. sulla qualità delle acque destinate al consumo umano
L’Aula della Camera ha approvato la mozione della maggioranza sui PFAS con 156 voti favorevoli, 103 voti contrari e 5 contrari (in allegato). Sono inoltre state accolte alcune parti delle mozioni di Avs (a prima firma Zanella), M5s (a prima firma Ilaria Fontana), Pd (a prima firma Braga) dopo le riformulazioni del Governo.
Con la risoluzione di maggioranza, in particolare, si impegna il Governo a:
- adottare le iniziative di competenza per anticipare la valutazione del rischio che dovrà essere effettuata, nel 2027 in attuazione del decreto legislativo n. 18 del 2023, e l’Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili prevista per il 2029;
- introdurre specifiche misure per la bonifica delle falde acquifere e delle aree del territorio nazionale dove l’inquinamento da Pfas supera stabilmente i livelli attualmente consentiti;
- sostenere, in ambito europeo, l’adozione di misure di restrizione dell’uso dei Pfas e di riduzione dei limiti di tolleranza, coerenti con i più aggiornati studi scientifici attraverso la partecipazione alle attività di valutazione dei comitati dell’ECHA delle informazioni disponibili per identificare i Pfas che destano maggiori preoccupazioni e stabilire misure adeguate di gestione del rischio;
- promuovere compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica incentivi specifici per le attività che eliminano l’uso dei Pfas, adottando invece prodotti alternativi più sicuri e sostenibili;
- adottare iniziative volte a rafforzare le misure di controllo sui siti produttivi che fanno uso di Pfas per le proprie lavorazioni, al fine di ridurre al minimo il loro utilizzo e i rischi di dispersione nell’ambiente, anche introducendo specifiche disposizioni di valutazione e gestione del rischio nell’ambito delle autorizzazioni integrate ambientali e rafforzando gli aspetti relativi alla valutazione di impatto sulla salute;
- promuovere e sostenere la ricerca per lo smaltimento o la riduzione del carico inquinante dei Pfas.
Sul tema, si segnala anche che è stato trasmesso in Parlamento lo schema di D.lgs. sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, approvato in via preliminare dal CdM dello scorso 13 marzo. Il testo è stato assegnato alla Commissione Affari sociali della Camera e alla omologa Commissione del Senato, che dovranno esprimersi con parere entro il prossimo 30 aprile. Inoltre, il provvedimento è stato assegnato anche alle Commissioni Bilancio e Politiche Ue dei due rami del Parlamento rispettivamente per i profili finanziari e di sussidiarietà.
Sarà nostra cura continuare a tenervi aggiornati.
Restrizione REACH sui PFAS – Aggiornamento
Nelle prime riunioni del 2025, i comitati per la valutazione dei rischi (RAC) e per l’analisi socioeconomica (SEAC) dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) hanno proseguito la valutazione della proposta di restrizione delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) a livello europeo.
Al momento, sembrerebbe che i comitati abbiano raggiunto delle prime conclusioni in merito all’uso dei gas fluorurati. Il RAC ha inoltre formulato valutazioni preliminari sulle applicazioni nei settori dei trasporti e dell’energia, mentre il SEAC prevede di approfondire tali aspetti nella riunione prevista per il mese di giugno.
Nella stessa sessione di giugno, i comitati affronteranno la valutazione di ulteriori settori, quali i dispositivi medici, i lubrificanti, i trasporti e l’energia. Il RAC, in particolare, avvierà una discussione introduttiva sulle applicazioni nel settore dell’elettronica e dei semiconduttori. Dopo il mese di giugno, l’attenzione si sposterà sull’elettronica e sui semiconduttori, insieme alle altre applicazioni.
Segnaliamo, infine, che un gruppo di scienziati ha recentemente pubblicato una lettera – il relativo comunicato stampa disponibile al seguente link – con la quale invita la Commissione europea, gli Stati membri dell’UE e il Parlamento europeo a mantenere alta l’attenzione sulla tutela delle acque dolci nell’ambito dei prossimi negoziati di trilogo e a supportare gli obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque (WFD).
UWWTD: La Corte UE sanziona l’Italia per il mancato rispetto degli obblighi su trattamento acque reflue urbane
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dell’Italia per il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) in quattro agglomerati urbani.
La sentenza segue la pronuncia del 2014, con la quale la Corte aveva già accertato l’inadempimento dell’Italia relativamente a 41 agglomerati. Nonostante la sentenza, la Commissione europea ha rilevato che nel 2024 cinque agglomerati (quattro in Sicilia e uno in Valle d’Aosta) risultavano ancora non conformi, portando a un nuovo ricorso.
In particolare, la Corte ha imposto, con riferimento a quattro dei cinque agglomerati, sanzioni pecuniarie pari a una somma forfettaria di 10 milioni di euro e una penalità semestrale di 13,69 milioni fino alla piena esecuzione delle misure richieste.
In allegato, è disponibile il comunicato stampa.
MIMIT – Moda: agevolazioni per le imprese della filiera di trasformazione delle fibre tessili naturali e della concia della pelle a partire dal 3 aprile
Segnaliamo la news del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che informa di aver stabilito con provvedimento direttoriale i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione inerenti la valorizzazione della filiera di trasformazione delle fibre tessili naturali e di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità.
Le domande per gli incentivi potranno essere inviate a partire dalle ore 12.00 del 3 aprile e fino alle ore 12.00 del 3 giugno allo sportello online Invitalia, soggetto gestore della misura per conto del Ministero.
Per maggiori informazioni è possibile consultare la sezione “Rafforziamo le imprese” del sito https://www.invitalia.it/.
Le risorse assegnate alla misura sono pari a 30.042.500,00 al netto degli oneri di gestione (30.500.000 lordi) di cui circa 20 milioni destinati alla concessione di contributi a fondo perduto e oltre 10 milioni per la concessione di finanziamenti agevolati.
Le linee di intervento della misura rivolta alle micro, piccole e medie imprese operanti nei settori del tessile (codice ATECO 13) e della concia del cuoio (codice ATECO 15.11) riguardano:
- “Crescita e innovazione”con investimenti finalizzati all’aumento della capacità produttiva, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e riduzione degli sprechi e certificati da soggetti qualificati, a cui sono destinate risorse pari a euro 14.019.833,00 (di cui 10.014.167,00 per le micro e piccole imprese e 4.005.666,00 per le medie imprese).
- “Sostenibilità ambientale”con l’acquisizione di beni strumentali, certificazioni ambientali di prodotto e di processo, utilizzo di fibre tessili di origine naturale e di materiali provenienti da processi di riciclo e di scarto di lavorazioni, a cui sono destinate risorse pari a euro 16.022.667,00 (di cui 12.017.000,00 per le micro e piccole imprese e 4.005.667,00 per le medie imprese).
Per i programmi di investimento comportanti spese di importo non superiore a 100mila euro, il contributo a fondo perduto concesso sarà pari al 60% delle spese.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.
ASSOLOMBARDA – Pubblicato il Libro bianco: “L’Industria dell’acqua”
Vi informiamo che lo scorso 18 marzo i Colleghi di Assolombarda hanno pubblicato il Libro bianco: “L’Industria dell’acqua”, che è possibile scaricare al seguente link: https://www.assolombarda.it/servizi/ambiente/informazioni/libro-bianco-lindustria-dellacqua
Giornata Mondiale dell’Acqua – ISPRA: Dati BIGBANG
Il 2024 è stato un anno molto piovoso, come ripotato dal BIGBANG, il modello nazionale di bilancio idrologico di ISPRA, che fornisce il quadro quantitativo sulla risorsa idrica dal 1951 in poi, inclusi i deficit, gli eccessi di precipitazione e i trend delle grandezze idrologiche (precipitazioni, deflussi, evapotraspirazione), necessari a caratterizzare la situazione attuale e futura nel Paese.
Nel dettaglio, i dati del modello BIGBANG indicano che, nel 2024, la disponibilità complessiva di risorsa idrica in Italia è stata stimata in 158 miliardi di metri cubi, registrando un incremento del 14% rispetto al valore medio annuo di 138 miliardi di metri cubi. Questo aumento è dovuto principalmente alle abbondanti precipitazioni che hanno interessato il Nord del Paese. Tuttavia, permane, a livello nazionale, un trend decrescente, dal 1951 a oggi, della disponibilità annua di risorsa idrica.
Secondo l’analisi condotta da ISPRA rispetto ai dati contenuti nel Rapporto sulle acque europee dell’EEA 2024, inoltre, emerge che le risorse idriche dell’Europa continuano a subire forti pressioni, rallentando i progressi rispetto al precedente ciclo di pianificazione previsto dalla Direttiva Quadro Acque. Nel 2021, solo il 37% dei corpi idrici superficiali europei ha raggiunto uno stato ecologico buono o elevato, mentre il 29% ha ottenuto uno stato chimico buono.
Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.
ISPRA – Pubblicati i nuovi dati sulle emissioni di gas serra in Italia
L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, ISPRA, ha pubblicato i dati aggiornati al 2023 per quanto riguarda le emissioni di gas serra in Italia.
Secondo l’ultima edizione dell’“Inventario nazionale delle emissioni dei gas serra“, nel 2023 le emissioni nazionali sono diminuite del 26% rispetto ai livelli del 1990.
Questa riduzione è attribuibile all’incremento dell’efficienza energetica da fonti rinnovabili nei settori industriali e al passaggio all’uso di combustibili a minor contenuto di carbonio. Rispetto al 2022, le emissioni hanno registrato un ulteriore calo del 6,8%, raggiungendo un totale pari a 385 milioni di tonnellate di CO2 equivalente.
Di seguito sono riportate le percentuali di emissioni nazionali suddivise per settore (Fonte ISPRA):

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.
SAVE THE DATE – ICESP: 10 aprile 2025 – Circular Economy Stakeholder Dialogue
ICESP informa che il 10 aprile p.v. si terrà l’evento “Circular Economy Stakeholder Dialogue”, per discutere delle priorità dell’economia circolare dell’UE per il mandato 2024-2029.
Tutte le informazioni sono disponibili al seguente link: https://www.icesp.it/news/circular-economy-stakeholder-dialogue
allegati: _ag 260_442127 1743063388852 Mozione maggioranza relazione illustrativa
Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,089.200842([email protected])
INTERNAZIONALIZZAZIONE | Missione in Kazakistan ad Astana per incontri B2B al “XII Forum of Machine Builders of Kazakhstan” | 24-25 Aprile 2025
La Camera di Commercio Italo Iraniana e la Camera di Commercio Italo-Kazaka (CCIK) organizzano una Missione congiunta ad Astana, in occasione del “Forum of Machine Builders of Kazakhstan“, che si terrà il 24 e 25 aprile 2025, di cui alleghiamo il Programma.
L’evento, patrocinato dal Ministero dell’Industria del Kazakistan, rappresenta un’importante opportunità per le aziende italiane di entrare in contatto con la dinamica economia kazaka, con particolare focus su macchinari ed attrezzature per Automotive, Oil&Gas, Minerario e Metallurgico, Utilities e Agricoltura, per forniture e per accordi commerciali e industriali.
L’Italia è il primo mercato di esportazione per il Kazakistan e il nostro paese è il decimo fornitore. Il governo kazako sta puntando fortemente sulla crescita del Paese, creando ampie possibilità di business per le imprese italiane.
Gli organizzatori sono in stretto contatto anche con l’AKMI (Association of Kazakhstan Machinery Industry) per organizzare incontri B2B tra le aziende italiane partecipanti alla Missione e imprese kazake.
Le aziende associate interessate ad avere dettagli sulla Missione sono pregate di inviarci un cenno di interesse a [email protected].
LAVORO | Collegato Lavoro – Circolare Ministero del Lavoro n. 6/2025: somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e dimissioni per fatti concludenti
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato sul proprio sito istituzionale la circolare n. 6/2025 con la quale ha illustrato i principali interventi attuati con la Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (c.d. Collegato Lavoro) recante “Disposizioni in materia di lavoro” ed ha fornito le prime indicazioni operative.
In particolare il Ministero si è soffermato sulle novità in materia di somministrazione di lavoro, lavoro stagionale, periodo di prova, comunicazioni in materia di lavoro agile e cosiddette dimissioni per fatti concludenti.
Modifiche in materia di somministrazione di lavoro (art. 10)
L’art. 10 del c.d. Collegato Lavoro è intervenuto sull’art. 31 del D.Lgs. n. 81/2015 eliminandone il quinto ed il sesto periodo.
Quindi, viene meno la norma che, fino al 30 giugno 2025, avrebbe consentito di stipulare contratti di somministrazione a tempo determinato oltre i 24 mesi con lo stesso utilizzatore nei casi in cui il contratto tra il lavoratore e l’agenzia di somministrazione fosse stato a tempo indeterminato.
Pertanto, in caso di sforamento del limite temporale di 24 mesi, è prevista la costituzione in capo all’utilizzatore di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
Per i contratti di somministrazione stipulati tra agenzia ed utilizzatore a decorrere dal 12 gennaio 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024, il computo dei 24 mesi di lavoro dei lavoratori somministrati deve tenere conto di tutti i periodi di missione a tempo determinato intercorsi tra le parti successivamente alla data considerata. Pertanto, ai fini del calcolo del suddetto periodo di 24 mesi, si conteggeranno solo i periodi di missione a termine che il lavoratore abbia effettuato per le missioni avviate successivamente al 12 gennaio 2025, senza computare le missioni già svolte in vigenza della precedente disciplina.
Inoltre il Ministero ha chiarito che le missioni in corso alla data di entrata in vigore della Legge n. 203/2024, svolte in ragione di contratti tra agenzia e utilizzatore stipulati antecedentemente al 12 gennaio 2025, potranno giungere alla naturale scadenza, fino alla data del 30 giugno 2025, senza che l’utilizzatore incorra nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro con il lavoratore somministrato. Tuttavia, in quest’ultima ipotesi i periodi di missione maturati successivamente alla data del 12 gennaio dovranno essere scomputati dal limite dei complessivi 24 mesi.
Inoltre è stato modificato il 2° comma del predetto art. 31, nel senso che sono state ampliate le ipotesi dei soggetti il cui impiego con il contratto di somministrazione a termine non rileva ai fini del limite quantitativo complessivo del 30%.
In particolare, sono state aggiunte, alle ipotesi già previste, anche quelle dei lavoratori somministrati a termine ma assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché quelle dei lavoratori somministrati a termine nelle ipotesi previste dal 2° comma dell’art. 23 del D.Lgs. n. 81/2015.
L’art. 10 ha inoltre modificato l’art. 34, 2° comma, del D.Lgs. n. 81/2015 prevedendo che, nei casi di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali o con i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati come individuati con decreto del Ministro del Lavoro ex art. 31, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, non si applica il sistema delle cc.dd. “causali” ai sensi dell’art. 19, 1° comma, del D.Lgs. n. 81/2015.
Interpretazione autentica delle attività stagionali (art. 11)
L’art. 11 ha chiarito che le attività stagionali includono quelle organizzate per far fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno o a esigenze tecnico-produttive, come previsto dai contratti collettivi.
In merito alle tipologie di attività di lavoro stagionale, la norma in commento chiarisce che le stesse sono riconducibili, oltre a quelle indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, anche a quelle previste dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ed i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.
La norma di interpretazione autentica si è resa necessaria in quanto la formulazione letterale dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 non risultava sufficientemente chiara circa la possibilità o meno per i contratti collettivi di prevedere altre ipotesi di attività stagionali oltre a quelle contenute nel D.P.R. n. 1525/1963.
Questa interpretazione ha effetto retroattivo e si applica anche ai contratti collettivi firmati prima dell’entrata in vigore della legge.
Periodo di prova dei contratti a termine (art. 13)
L’art. 13 ha novellato il 2° comma dell’art. 7 del D.Lgs. n. 104/2022, fissando dei limiti minimi e massimi per la durata del periodo di prova nell’ambito dei contratti a tempo determinato, facendo salve eventuali previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva.
Viene stabilito infatti che fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in 1 giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, ed a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi ed inferiore a 12 mesi.
Termine per le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro agile (art. 14)
L’art. 14 ha modificato l’art. 23, 1° comma, della Legge n. 81/2017 prevedendo dei termini posticipati rispetto alla sottoscrizione del patto di prestazione di lavoro in modalità agile e di eventuali modificazioni, per la procedura di comunicazione telematica dello stesso accordo, pari a:
– 5 giorni dalla data di avvio del periodo;
– 5 giorni successivi alla data in cui si verifica l’evento modificativo della durata o della cessazione del periodo di svolgimento in modalità agile del rapporto.
Il Ministero ha precisato che le modalità attraverso le quali procedere alle comunicazioni obbligatorie sono già disciplinate dal decreto del Ministro del Lavoro n. 149 del 22 agosto 2022, al quale occorre quindi continuare a far riferimento.
L’inosservanza di tali modalità di comunicazione determina la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 276/2003.
Modifiche in materia di risoluzione dei rapporti di lavoro (art. 19)
L’art. 19 ha aggiunto il comma 7-bis dopo il comma 7 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 prevedendo che l’assenza ingiustificata oltre il termine previsto dal CCNL applicato o, in mancanza, oltre 15 giorni, configura la fattispecie delle dimissioni del lavoratore.
Il Ministero ha precisato che l’effetto risolutivo non discende automaticamente dall’assenza ingiustificata, ma si verifica solo nel caso in cui il datore di lavoro decida di prenderne atto, valorizzando la presunta volontà dismissiva del rapporto da parte del lavoratore.
Per quanto concerne la durata dell’assenza che può determinare la configurazione delle dimissioni per fatti concludenti, l’art. 19 ha previsto che la stessa, in mancanza di specifica previsione nel CCNL applicato al rapporto di lavoro, debba essere superiore a 15 giorni.
I giorni di assenza, in mancanza di ulteriori specificazioni da parte della norma, possono intendersi come giorni di calendario, ove non diversamente disposto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro.
Quello individuato dalla legge costituisce il termine legale minimo perché il datore, a partire dal 16° giorno di assenza, possa darne specifica comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Nulla vieta, dunque, che detta comunicazione all’Ispettorato possa essere formalizzata anche in un momento successivo.
La suddetta comunicazione opera anche quale dies a quo per il decorso del termine di 5 giorni previsto per effettuare la relativa comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro tramite il modello UNILAV.
Inoltre il Ministero ha precisato che nel caso in cui il CCNL applicato preveda un termine diverso da quello contemplato dalla norma in esame, lo stesso troverà senz’altro applicazione ove sia superiore a quello legale, in ossequio al già richiamato principio generale per cui l’autonomia contrattuale può derogare solo in melius le disposizioni di legge. Se, viceversa, sia previsto un termine inferiore, per il medesimo principio, dovrà farsi riferimento al termine legale.
Infine, diversi contratti collettivi riconducono ad un’assenza ingiustificata protratta nel tempo (di durata variabile, anche inferiore ai 15 giorni previsti dall’art. 19 in esame) conseguenze di tipo disciplinare, consentendo al datore di procedere al licenziamento, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. In tali ipotesi, viene quindi attivata la procedura di garanzia prevista dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
Il Ministero ritiene che le previsioni contrattuali in materia debbano essere considerate un corpus unico per cui, laddove il datore intenda procedere ad una risoluzione del rapporto al verificarsi della condizione prevista dal contratto (l’assenza protratta per la durata determinata dallo stesso CCNL), dovrà seguire il percorso delineato dal CCNL – del tutto alternativo a quello previsto dall’art. 19 in commento – ed attivare dunque la procedura di cui all’art. 7 della Legge n. 300/1970.
Il datore di lavoro, laddove intenda far valere l’assenza ingiustificata del lavoratore, protrattasi oltre i termini sopra indicati, ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni per fatti concludenti, deve darne comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che può verificare la veridicità della comunicazione medesima.
Il datore dovrà indicare tutti i contatti e i recapiti forniti dal lavoratore e trasmettere la comunicazione inviata all’Ispettorato, anche al lavoratore, per consentirgli di esercitare in via effettiva il diritto di difesa previsto dall’art. 24 della Costituzione.
La cessazione del rapporto avrà effetti dalla data riportata nel modulo UNILAV, che non potrà comunque essere antecedente alla data di comunicazione dell’assenza del lavoratore all’Ispettorato, fermo restando che il datore di lavoro non è tenuto, per il periodo di assenza ingiustificata del lavoratore, al versamento della retribuzione e dei relativi contributi. Inoltre il datore potrà trattenere dalle competenze di fine rapporto da corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso contrattualmente stabilita.
Tali disposizioni non si applicano, però, se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Sul punto, il Ministero ha segnalato che il datore di lavoro, a seguito degli accertamenti ispettivi, potrebbe essere ritenuto responsabile, anche penalmente, per falsità delle comunicazioni rese all’Ispettorato.
Infine il Ministero ha chiarito che la disposizione non è applicabile nei casi previsti dall’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001, che prevede la convalida obbligatoria (con effetto sospensivo dell’efficacia) della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante il periodo di gravidanza o dalla lavoratrice madre o dal lavoratore padre durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento.
Per ulteriori approfondimenti si trasmette in allegato la circolare in oggetto.
All.toCircolare Ministero Lavoro n. 6 del 27.03.2025
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