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AMBIENTE | report settimanale 7-11 settembre 2026

Aggiornamento principali dossier europeia

Di seguito, trasmettiamo alcuni aggiornamenti in merito a:

  • Direttiva Acque Reflue Urbane (UWWTD) – Nuovi sviluppi giudiziari sul regime EPR per farmaceutica e cosmetica

Segnaliamo due recenti sviluppi presso la Corte di giustizia dell’Unione europea relativi al regime di responsabilità estesa del produttore (EPR) previsto dalla Direttiva (UE) 2024/3019 sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD).

Lo scorso 3 settembre l’Avvocata generale Juliane Kokott ha presentato le proprie conclusioni nella causa C-193/25, relativa al ricorso della Polonia contro alcune disposizioni della Direttiva. L’Avvocata generale ha proposto alla Corte di annullare parzialmente il regime EPR previsto dalla UWWTD, in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e l’Allegato III, che pongono a carico dei produttori di medicinali per uso umano e prodotti cosmetici almeno l’80% dei costi connessi al trattamento quaternario delle acque reflue.

Secondo l’Avvocata generale, l’individuazione di questi due settori come responsabili del finanziamento sarebbe viziata da errori manifesti nella valutazione delle evidenze scientifiche alla base della disciplina, con particolare riferimento al calcolo dei carichi tossici e alla considerazione delle ulteriori fonti di microinquinanti.

Le conclusioni dell’Avvocata generale non sono vincolanti per la Corte; pertanto, in attesa della sentenza definitiva, il quadro normativo previsto dalla UWWTD rimane invariato. Qualora la Corte dovesse seguirne le conclusioni, verrebbero meno le disposizioni che individuano i settori chiamati a finanziare almeno l’80% dei costi del trattamento quaternario, mentre resterebbero in vigore gli obblighi della Direttiva relativi all’introduzione del trattamento quaternario. Un simile esito potrebbe quindi rendere necessario un nuovo intervento del legislatore europeo sulla struttura del sistema EPR e sui settori tenuti a contribuirvi. Le conclusioni dell’Avvocata generale sono disponibili al seguente link.

Parallelamente, il 7 settembre è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di pronuncia pregiudiziale nella causa C-614/26, Irish Pharmaceutical Healthcare Association e Medicines for Ireland, presentata dalla High Court irlandese il 5 giugno 2026.

La causa riguarda anch’essa la validità del regime EPR previsto dagli articoli 9 e 10 e dall’Allegato III della UWWTD. Il giudice irlandese chiede, tra l’altro, alla Corte di valutare la disciplina alla luce del principio “chi inquina paga”, nonché dei principi di proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e certezza del diritto. Le questioni sollevate riguardano in particolare l’esclusione dal sistema di altri produttori di microinquinanti, l’inclusione di tutti i medicinali per uso umano, la mancata distinzione tra settore farmaceutico e cosmetico e l’imposizione a tali produttori di almeno l’80% dei costi del trattamento quaternario, anche alla luce del possibile impatto sull’accessibilità e disponibilità dei medicinali.

Maggiori informazioni sulla causa irlandese sono disponibili nella relativa comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

  • Regolamento Batterie – La Commissione conferma l’adeguatezza degli attuali obiettivi di riciclo e recupero dei materiali

Lo scorso 11 settembre la Commissione europea ha adottato un rapporto sull’adeguatezza degli obiettivi di efficienza del riciclo e di recupero dei materiali previsti dal Regolamento Batterie.

A seguito della valutazione, la Commissione ha concluso che gli attuali target restano adeguati e non necessitano, al momento, di essere rivisti.

L’analisi ha preso in considerazione, in particolare, l’evoluzione del mercato, i cambiamenti tecnologici, i progressi scientifici e tecnici e la disponibilità delle principali materie prime interessate, tra cui cobalto, rame, piombo, litio e nichel. Sulla base di tali elementi, la Commissione non ha individuato motivi che giustifichino una modifica degli obiettivi attualmente stabiliti dalla normativa europea.

Secondo il rapporto, i target vigenti garantiscono infatti un equilibrio adeguato tra livello di ambizione e fattibilità, contribuendo alla transizione verso un’economia circolare e, al contempo, incentivando l’innovazione e gli investimenti nel settore del riciclo delle batterie.

Il Regolamento prevede che la Commissione riesamini almeno ogni cinque anni l’opportunità di modificare tali obiettivi. La prossima valutazione dovrà pertanto essere effettuata entro il 18 agosto 2031.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

  • Direttiva SUP – La Commissione aggiorna le linee guida sui tappi in plastica abbinati a chiusure in alluminio

Lo scorso 8 settembre la Commissione europea ha pubblicato un aggiornamento delle linee guida sui prodotti in plastica monouso adottate nel 2021 ai sensi della Direttiva (UE) 2019/904 (Direttiva SUP).

L’aggiornamento riguarda, nello specifico, la Tabella 7 della sezione 4.4.2 delle linee guida, relativa a tappi, coperchi e altre chiusure dei contenitori e delle bottiglie per bevande. La Commissione ha introdotto un nuovo esempio volto a chiarire l’applicazione delle disposizioni della Direttiva alle chiusure composte da materiali differenti.

Il caso preso in considerazione riguarda, in particolare, un tappo in plastica utilizzato insieme a una pellicola di alluminio sigillata sul contenitore, configurazione impiegata, ad esempio, per alcune bottiglie in polietilene ad alta densità contenenti latte sottoposto a trattamento UHT. Secondo il chiarimento fornito dalla Commissione, tale configurazione rientra parzialmente nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva SUP. Di conseguenza, il tappo in plastica resta soggetto all’obbligo secondo cui tappi e coperchi devono rimanere attaccati ai contenitori durante la fase di utilizzo del prodotto. La pellicola in alluminio, invece, non essendo considerata plastica ai fini della disposizione, non è soggetta al medesimo requisito.

L’aggiornamento fornisce pertanto un chiarimento operativo rilevante per i produttori che utilizzano sistemi di chiusura misti plastica-alluminio, in particolare nel settore degli imballaggi per prodotti lattiero-caseari.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente link.

Consultazione pubblica UE bozza di Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per l’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 per quanto riguarda il formato per l’iscrizione al registro dei produttori e per la comunicazione dei dati al medesimo registro, nonché le informazioni da fornire in tale contesto – Contributo Confindustria

Nell’ambito dell’attuazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), la Commissione europea ha posto in consultazione un progetto di Regolamento di esecuzione volto a definire, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 14, del PPWR, formati armonizzati per l’iscrizione ai registri nazionali dei produttori e per la trasmissione delle relative informazioni.

Al riguardo, trasmettiamo, in allegato, il contributo di Confindustria alla consultazione.

 RENTRI – Aggiornamento

  • Procedura per la gestione dello spandimento fanghi in agricoltura

Facendo seguito a quanto comunicato sul tema RENTRI e, in particolare, alle interlocuzioni con il MASE in merito alle questioni interpretative ancora aperte (cfr. Resoconto settimanale Ambiente 20-24 luglio), forniamo un aggiornamento sulla gestione dello spandimento dei fanghi in agricoltura.

Nella nota trasmessa al MASE a febbraio 2026, contenente le citate questioni interpretative ancora da risolvere, Confindustria aveva infatti segnalato una criticità relativa alla gestione dello spandimento in agricoltura dei fanghi da depurazione.

In particolare, Confindustria ha segnalato che l’avvio del FIR digitale ha determinato criticità operative nella gestione dello spandimento dei fanghi, in quanto: (i) il RENTRI non prevede, tra le autorizzazioni selezionabili, l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) riferita all’utilizzo dei fanghi in agricoltura ai sensi del D.lgs. 99/1992; (ii) le autorizzazioni AIA/AUA non indicano, poiché non espressamente richiesta dal D.lgs. 99/1992, la specifica operazione di recupero di cui all’Allegato C della Parte IV del D.lgs. 152/2006; (iii) i siti agricoli di destinazione non sono iscritti al RENTRI in quanto non qualificabili come impianti di trattamento in senso proprio.

A fronte di tali criticità, Confindustria ha proposto la seguente soluzione: l’impresa produttrice si iscrive sia come produttore che come impianto di trattamento, indicando i siti di spandimento come proprie unità locali di destinazione.

Nel riscontro fornito alla Nota di cui sopra, il MASE ha segnalato un interpello della Regione Emilia-Romagna sullo stesso tema, rinviando quindi la trattazione alla risposta da rendere nell’ambito della procedura di interpello e precisando che la risposta all’interpello della Regione Emilia-Romagna avrebbe potuto offrire un orientamento utile anche per casi analoghi.

La risposta fornita dal Ministero all’interpello della Regione Emilia-Romagna è consultabile al seguente link.

In particolare, il MASE, nel rispondere all’interpello della Regione Emilia-Romagna, ha chiarito che l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura è disciplinata dal D.lgs. 99/1992, che distingue le attività preliminari di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dall’effettivo impiego agronomico dei fanghi. Quest’ultimo è soggetto a specifica autorizzazione regionale, che può essere rilasciata autonomamente oppure nell’ambito di un’AIA, di un’AUA o di un’autorizzazione ex art. 208 del D.lgs. 152/2006. Il Ministero ha inoltre evidenziato che il D.lgs. 99/1992 non richiede di qualificare l’utilizzazione agronomica dei fanghi attraverso una specifica operazione di recupero dell’Allegato C alla Parte IV del D.lgs. 152/2006, trattandosi di una classificazione introdotta successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. 99/1992. Pertanto, alla luce dell’obbligo previsto per le imprese operanti nel campo della gestione dei rifiuti di indicare in fase di registrazione al RENTRI le attività autorizzate mediante il riferimento alle operazioni di recupero o smaltimento, in assenza di una specifica categoria dedicata all’utilizzazione agronomica ai sensi decreto legislativo n. 99 del 1992 e laddove l’autorizzazione non indichi espressamente uno specifico codice, il MASE ritiene che l’operazione R10 dell’Allegato C alla Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, riferendosi al trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia, possa configurarsi come l’operazione più pertinente per l’utilizzazione agronomica dei fanghi.

  • Decreto Direttoriale che definisce le Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale

Ricordiamo che, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 21, comma 1, del D.M. n. 59 del 2023, il MASE ha emanato il Decreto Direttoriale n. 254 del 09 settembre 2026 recante le “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del FIR digitale, non dovuto a interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e che non presenta le caratteristiche di completa o grave indisponibilità previste dal decreto direttoriale n. 319 del 30 ottobre 2025 e dal decreto direttoriale n. 25 del 5 febbraio 2026”.

Il “degrado temporaneo” è una situazione di mancata funzionalità dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario digitale che impedisce la continuità delle attività di gestione del formulario stesso. Le imprese che riscontrano tale degrado temporaneo devono poterne dare evidenza salvando i messaggi di errore visualizzati nell’area riservata di RENTRI o nell’applicazione mobile dedicata al formulario digitale, in caso di utilizzo dei servizi di supporto, oppure salvando gli specifici codici di risposta derivanti dai servizi di interoperabilità, in caso di utilizzo di software gestionali.

Le misure di emergenza illustrate nell’Allegato I al decreto direttoriale, sono finalizzate a consentire la continuità delle attività di gestione del formulario digitale in caso di “degrado temporaneo” dei servizi di RENTRI, consentendo di derogare alla forma digitale del formulario durante la gestione dello stesso. Pertanto, le misure si applicano a tutto il ciclo del formulario digitale, dalla sua emissione fino alla restituzione della copia completa al produttore o detentore.

Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili al seguente link.

 MIMIT – Survey IPCEI CRM – Phase Design

Segnaliamo che, nell’ambito delle attività europee volte a valutare l’avvio di un futuro Importante Progetto di Comune Interesse Europeo (IPCEI) sulle materie prime critiche (Critical Raw Materials – CRM), il Ministero delle imprese e del made in Italy ha avviato una survey esplorativa finalizzata a mappare le progettualità nazionali potenzialmente rilevanti per la costruzione dell’iniziativa europea.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei lavori del Joint European Forum on IPCEI (JEF-IPCEI), istituito dalla Commissione europea per individuare nuove aree strategiche di sviluppo industriale e promuovere investimenti ad elevato contenuto innovativo e di interesse europeo. In tale contesto, le materie prime critiche rappresentano un ambito di particolare rilevanza per il rafforzamento dell’autonomia strategica europea, della resilienza delle catene di approvvigionamento e della competitività industriale dell’Unione.

Il questionario, consultabile al seguente link: https://questionari.mimit.gov.it/index.php/788122, deve essere compilato entro il 23 settembre p.v.

La compilazione del questionario non costituisce in alcun modo una candidatura formale né comporta l’avvio di procedure selettive, ma è finalizzata esclusivamente a supportare le attività di analisi e programmazione strategica del Ministero e la definizione del contributo italiano ai lavori europei in corso.

allegati: Consultazione Reg. di esecuzione PPWR registro dei produttori – Contributo Confindustria Decreto 254-2026 MASE 

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AMBIENTE | Nuovi obblighi di compostabilità e biodegradabilità per determinate tipologie di imballaggi – D.L. 7 agosto 2026, n. 143

Ricordiamo la pubblicazione del Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 143 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026), recante «Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi», entrato ufficialmente in vigore l’8 agosto 2026.

Il provvedimento coordina la disciplina italiana con il nuovo quadro comune europeo sulla sostenibilità introdotto dal Regolamento (UE) 2025/40 (noto come Regolamento PPWR), applicabile dal 12 agosto 2026. Il Regolamento PPWR consente agli Stati Membri di introdurre specifici regimi derogatori ai generali obblighi di riciclabilità laddove esista un solido sistema di gestione dei rifiuti. L’Italia ha attivato questa deroga proprio in virtù dell’alto livello di efficienza della propria filiera nazionale di raccolta differenziata e trattamento della frazione organica (umido).

Per recepire queste disposizioni, il D.L. 143/2026 introduce nel Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006) il nuovo articolo 226-quinquies, rubricato «Obbligo di compostabilità per determinate tipologie di imballaggio». La norma stabilisce che specifiche categorie di imballaggi possano essere immesse sul mercato nazionale esclusivamente se biodegradabili, compostabili e debitamente certificate da organismi accreditati secondo la norma UNI EN 13432 o standard europei equivalenti.

L’obbligo riguarda, nello specifico:

  • Ortofrutta fresca: imballaggi in plastica monouso destinati al confezionamento di quantitativi inferiori a 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati.
  • Settore HORECA e Catering: imballaggi destinati ad alimenti e bevande, riempiti e consumati nei locali dei settori alberghiero, della ristorazione e del catering.
  • Monoporzioni di condimenti: imballaggi per porzioni individuali di condimenti (es. conserve, salse, panna da caffè e zucchero).
  • Cosmetici e igiene negli hotel: imballaggi flessibili monouso per cosmetici e prodotti per l’igiene utilizzati nel settore ricettivo (classificazione ATECO 2025), legati a una singola prenotazione e smaltiti prima dell’arrivo dell’ospite successivo.

Sono esclusi dall’obbligo gli imballaggi forniti con alimenti pronti da asporto a consumo immediato, e quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture mediche o di cura individuale (ospedali, cliniche e RSA).

Il testo specifica che non si tratta di una deroga generalizzata: resta fermo il totale rispetto degli obblighi sui materiali a contatto con gli alimenti (MOCA) e dei divieti sugli articoli in plastica monouso regolati dalla Direttiva SUP (Single Use Plastic).

Le violazioni della disciplina – comprese quelle relative all’uso di diciture ingannevoli o elusive sulla conformità – comporteranno sanzioni amministrative pecuniarie da 2.500 a 25.000 euro (modifica all’art. 261 del D.Lgs. 152/2006). Tuttavia, al fine di garantire agli operatori il tempo necessario per adeguarsi e per consentire l’esaurimento delle scorte esistenti, le sanzioni saranno applicabili solo a partire dal 1° gennaio 2030.

Il Decreto-Legge dovrà essere convertito in legge entro il 6 ottobre 2026 e l’esame parlamentare è attualmente in corso; il testo definitivo potrebbe pertanto subire ulteriori modifiche o emendamenti in sede di conversione.

 

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