LAVORO | Rinnovi contrattuali e lavoro notturno: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – circolare n. 2/2026
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n.2/2026, in allegato, sulle modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva sugli incrementi retributivi dovuti da rinnovi contrattuali e sulle indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e lavoro su turni.
Questi sono alcuni dei principali chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
RINNOVI CONTRATTUALI
- L’imposta sostitutiva si applica agli incrementi retributivi corrisposti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali.
- Nell’ipotesi di erogazione di incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali, sottoscritti nel 2024, 2025 e 2026, distribuiti in più anni, l’imposta sostitutiva si applica alle tranche di incremento corrisposte dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, ancorché la loro erogazione sia iniziata precedentemente.
- Sono agevolabili gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementali retributivi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio), mentre sono esclusi gli scatti di anzianità e le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e l’indennità di turno.
- Sono escluse le somme erogate una tantum che, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, danno copertura integrale al periodo di carenza contrattuale.
- Gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale, che assorbono l’importo riconosciuto al dipendente a titolo superminimo, possono beneficiare dell’agevolazione.
LAVORO NOTTURNO, FESTIVO E SU TURNO
- La nozione di turno è rinvenibile nelle previsioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f), del d.lgs. N. 66 del 2003, nonché nell’ambito di eventuali specifiche regolamentari e organizzative rinvenibili nella contrattazione collettiva nazionale.
- Sono escluse dall’agevolazione le somme erogate in base agli accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), o quelli differiti (TFR), o ancora le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
- Sono escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, nonché, ai sensi del comma 11, i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria
