LAVORO | Trasposizione in diritto interno della direttiva 970/2023 in tema di trasparenza salariale – Esiti incontro con l’ufficio di Gabinetto del Ministero del Lavoro

Lo scorso 28 luglio si è svolto al Ministero del Lavoro l’incontro sul tema della trasposizione della Direttiva n. 970 del 2023 fra l’ufficio del Capo del Gabinetto del Ministero del Lavoro e le dieci organizzazioni datoriali (Abi, Ania, Confindustria, Casartigiani, Confartigianato, CNA, Confcommercio, Confcooperative, Confesercenti, Legacoop) che lo avevano richiesto.

A presiedere i lavori il Vice Capo di Gabinetto, con la partecipazione della Direzione Generale Rapporti di Lavoro del Ministero del Lavoro.

All’incontro hanno preso parte, oltre alle dieci organizzazioni datoriali che lo avevano richiesto, anche l’Associazione Valore D e Utopia Lab.

È emersa sin dall’avvio della riunione l’intenzione, da parte del Ministero del Lavoro, di attuare il recepimento della direttiva evitando il più possibile l’introduzione di ulteriori vincoli in base alla considerazione che la nostra legislazione è già particolarmente avanzata in tema di parità di genere e, pertanto, adeguata rispetto alle finalità della Direttiva.

Entrando nel merito, gli uffici del Gabinetto hanno evidenziato la particolare complessità e difficoltà di attuazione del concetto di “lavoro uguale o di pari valore” secondo criteri certi e oggettivi.

Il nostro Sistema centrale, incaricato dalle suddette dieci organizzazioni di svolgere la funzione di portavoce, ha concordato sul fatto che la Direttiva ha degli aspetti di particolare criticità e complessità, primo fra tutti, quello di aver introdotto concetti giuridici di non facile attuazione.

È stata sottolineata, anzitutto, l’opportunità di valorizzare la contrattazione collettiva “di qualità” (ossia quella sottoscritta dalle associazioni, sia datoriali che sindacali, comparativamente più rappresentative), nella piena convinzione che il sistema degli inquadramenti professionali e le relative politiche retributive, attuate da tale contrattazione, costituiscono senz’altro quel “riferimento reale” richiesto dalla Direttiva che garantisce l’attuazione di sistemi retributivi neutri che non generano, appunto, retributiva.

Con l’occasione il nostro Sistema centrale ha sottolineato la necessità, sempre più stringente, di individuare dei criteri che selezionano opportunamente la rappresentanza datoriale e ciò non solo ai fini dell’attuazione della Direttiva 970/2023 ma, più in generale, per assicurare un ordinato sistema di relazioni industriali che garantisca il coinvolgimento di attori effettivamente rappresentativi nel regolare aspetti funzionali del rapporto di lavoro dipendente (così come, ad esempio, anche nella scelta della contrattazione di riferimento nelle gare di appalti pubblici).

Anche per quel che riguarda la valutazione congiunta delle retribuzioni, tema posto dalla Direttiva, il nostro Sistema centrale ha sottolineato l’opportunità di rimettere alla contrattazione (quale fonte primaria della determinazione delle retribuzioni) il compito di gestire la valutazione delle dinamiche salariali, anche sotto il profilo del genere.

Ed a proposito dell’organismo di monitoraggio (che la Direttiva chiede ai vari Stati Membri di costituire su queste tematiche), è stata sottolineata la necessità che tale organismo sia composto in modo da riservare un dovuto ruolo alle parti sociali comparativamente più rappresentative.

Il nostro Sistema centrale, sempre nella sua funzione di portavoce, come sopra ricordato, ha evidenziato anche la necessità che il legislatore nazionale si avvalga della possibilità, ammessa dal Legislatore comunitario, di escludere le imprese di minori dimensioni dall’ambito applicativo di alcuni oneri informativi previsti dalla stessa Direttiva.

Ciò in specifiche valutazioni espresse nei considerando della Direttiva medesima, che intendono “ […] evitare di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici di natura tale da ostacolare la creazione e lo sviluppo di micro, piccole o medie imprese ” ed in base alla considerazione, che, come ricordato è stata condivisa anche dai rappresentanti del Ministero, che il nostro sistema legislativo è già dotato di una serie di norme che garantiscono, in buona sostanza, la conformità agli obblighi previsti dalla Direttiva stessa.

Allo stesso modo, è stato sottolineato l’importanza che, in tema di appalti pubblici, la normativa nazionale non si avvalga della possibilità (prevista dall’art. 24, 2° comma, della Direttiva) di affidare alle autorità contraenti l’esercizio del potere di esclusione dagli appalti delle imprese che non sarebbero, genericamente, conformi alle disposizioni di legge.

Al fine di contenere l’eventuale contenzioso giudiziario in materia è stato, infine, proposto che il decreto legislativo di trasposizione possa valutare delle forme di conciliazione preventiva stragiudiziale delle controversie, con il coinvolgimento delle parti sociali.

Il Ministero del Lavoro ha, quindi, chiesto l’invio di contributi scritti, aggiornando i prossimi incontri a partire dal mese di settembre.

In chiusura dell’incontro è stata confermata da parte del Ministero l’intenzione di assicurare un ricevimento il più snello possibile con il coinvolgimento del Dipartimento Pari Opportunità.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

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LAVORO | Protocollo quadro per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legati alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro – DM di accoglienza e iniziative legislative

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ricevuto, con DM 95 del 9 luglio 2025 , il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche del 2 luglio 2025.

Scopo principale del decreto è garantire l’uniformità di applicazione   del Protocollo.

Lo stesso verrà presentato sia alla Conferenza delle Regioni   e delle provincie autonome sia alla Conferenza Stato – città ed autonomie locali.

Il DM, all’art. 2, prevede che i datori di lavoro trasmettano alla sede INPS territorialmente competente gli accordi, sottoscritti a livello territoriale con la parte sindacale in attuazione dell’allegato protocollo, che prevedono l’erogazione di misure di integrazione salariale volte a fronteggiare situazioni climatiche eccezionali.

Si tratta di una previsione che – sentiti per le vie brevi dal nostro Sistema centrale sia il Ministero sia l’INPS – non modifica le normali procedure di richiesta di cassa integrazione (per evento meteo o per ordine dell’Autorità) e non qualifica l’eventuale Protocollo attuativo del Protocollo quadro come ulteriore ipotesi di causale di CIGO, oltre a quelle previste dal DM 95442 del 15 aprile 2016. Per cui – contrariamente a quanto richiesto nel protocollo – si tratta di una semplice comunicazione.

Va evidenziato che nel DDL C-2527 , di conversione in legge del DL 26 giugno 2025, n. 92 (recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi), attualmente all’esame della Camera dei deputati, con l’articolo 10 bis (Tutele per emergenze climatiche), al fine di fronteggiare situazioni climatiche eccezionali, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, si prevede che:

  1. a)      per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2025 al 31 dicembre 2025, le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, (limite massimo delle 52 settimane nel biennio mobile) non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o) (imprese edili), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.
  2. b)      alle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del primo periodo si applica l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto dall’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 10,5 milioni di euro per l’anno 2025 (con l’obbligo di monitoraggio della spesa da parte dell’INPS e conseguente divieto di erogare somme ulteriori).
  3. c)      per l’agricoltura, il trattamento di cui all’articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato e agli operai agricoli a tempo determinato, anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto ea indipendente dal requisito delle giornate lavorative. Le integrazioni al reddito di cui al primo periodo non sono conteggiate ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all’anno e sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola e ai fini del requisito delle 181 giornate di lavoro effettivo, previsti all’articolo 8 della predetta legge n. 457 del 1972. In deroga all’articolo 14 della citata legge n. 457 del 1972, il trattamento di cui al presente comma è concesso dalla sede dell’INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall’Istituto medesimo. I benefìci di cui al presente comma sono riconosciuti nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l’anno 2025.

Per quanto riguarda l’attuazione del Protocollo quadro, si prevede che Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali “favorisca l’adozione di specifici protocolli sottoscritti dalle parti sociali in merito a linee guida relative a misure di contenimento dei rischi lavorativi connessi alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro”.

Uno dei modi di favorire l’adozione dei Protocolli è proprio quello di qualificare gli stessi come causale di CIGO, equiparandola alle Ordinanze dell’Autorità, al fine di “assicurare ai lavoratori ed alle lavoratrici i necessari interventi di tutela (ad esempio, quelli legati all’ampio ed automatico ricorso agli ammortizzatori sociali) in tutte le ipotesi di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro”, come espressamente previsto nel Protocollo assunto con DM dal Ministero del lavoro.

 

 

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LAVORO | Patente a crediti – Funzionalità di gestione della Patente – Manuale Operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti (PaC), riconoscimento dei crediti aggiuntivi e pubblicazione di ulteriori FAQ

Nel percorso di avvio concreto della gestione della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – dopo alcuni incontri illustrativi con le parti sociali – ha pubblicato alcuni documenti che, da un lato, illustrano i profili operativi e, dall’altro, forniscono ulteriori risposte alle FAQ per quanto riguarda i profili applicativi della disciplina della patente a crediti.

Con la pubblicazione del Manuale del 28 luglio 2025, in allegato, è ora possibile disporre di un quadro complessivo della procedura di gestione della Patente a crediti.

In sintesi, nel rinviare alla lettura dei documenti, si può evidenziare che:

  1. a) Primo avvio.   

A partire dalle ore 10.00 del 10 luglio scorso sono disponibili le nuove funzionalità di gestione della Patente a crediti accedendo al Portale dei Servizi INL. Gli operatori economici già titolari di patente alla data del 9 luglio 2025 possono designare, a decorrere dal 10 luglio 2025, un proprio delegato utilizzando l’applicazione “Gestione deleghe”. Gli stessi potranno designare sia il soggetto già precedentemente delegato sia un soggetto diverso. In mancanza di delega, formalizzata come sopra, sull’applicativo Patente a crediti potrà operare esclusivamente il responsabile aziendale (legale rappresentante, titolare). Gli operatori economici che chiedono il rilascio della patente a decorrere dal 10 luglio 2025, devono necessariamente attestarsi prima sui sistemi INL tramite l’applicazione “Attestato Legale Rappresentante/Titolare” e successivamente, qualora vogliano designare un delegato, provvedervi tramite l’applicazione “Gestione Deleghe”. Tale procedura non trova applicazione per gli operatori economici esteri UE ed extra UE.

  1. b) Riconoscimento di alcuni crediti aggiuntivi(art. 5, comma 7, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 132 del 18 settembre 2024).

L’INL disciplina il riconoscimento dei crediti con riferimento ad:

  1. Anzianità di iscrizione alla CCIAA (dove si distingue la modalità di acquisizione del dato tra imprese e lavoratori autonomi italiani iscritti alla CCIAA, imprese e lavoratori autonomi stranieri e professionisti).
  2. Possesso certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento aderente agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA.
  3. Asseverazione del Modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme all’articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, asseverato da un organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che svolgono attività di asseverazione secondo la norma UNI 11751-1 “Adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (MOG-SSL) – Parte 1: Modalità di asseverazione nel settore delle costruzioni edili o di ingegneria civile”.
  4. Possesso della certificazione SOA di classifica I.
  5. Possesso della certificazione SOA di classifica II (si precisa che il riferimento è esclusivamente alla classifica e non anche alla categoria).
  6. Consulenza e monitoraggio effettuato da parte degli Organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con esito positivo.

Viene declinata la modalità operativa per la rettifica dei requisiti ulteriori inseriti, che può essere effettuata autonomamente da parte del responsabile aziendale o del suo delegato prima che sia aggiornato il punteggio (che di norma avverrà nel corso della notte in un periodo compreso tra le ore 00:00 e le ore 03:00). Nel caso in cui tale rettifica non sia stata effettuata entro i termini indicati, il responsabile aziendale o il suo delegato si dovrà rivolgere a un Ufficio territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Con riferimento alla Sottrazione crediti aggiuntivi, l’INL precisa che qualora durante l’attività ispettiva, emerga che l’impresa non possegga uno o più requisiti aggiuntivi dichiarati, il personale ispettivo può proporre, attraverso l’applicativo “Verifica Patente a Crediti”, l’invalidazione degli stessi, con comunicazione al rappresentante legale dell’azienda.

 

  1. c) Manuale operativo per la gestione della piattaforma Patente a Crediti

Il 28 luglio 2025 – dopo alcuni incontri di illustrazione alle parti sociali – l’INL ha pubblicato il Manuale operativo con il quale declina le procedure e le funzionalità disponibili, ad uso dell’utenza esterna, per la gestione della Patente a Crediti, inclusi i requisiti obbligatori e aggiuntivi.

Premesso che per la piena comprensione del Manuale è opportuno disporre dell’accesso alla piattaforma mediante le credenziali, il documento sostanzialmente illustra passo passo le applicazioni della piattaforma:

  • L’Attestazione legale rappresentante / titolare: consente la verifica della qualifica di Legale Rappresentante o Titolare tramite controllo dei dati ufficiali.
  • La gestione deleghe: permette ai soggetti che si sono dichiarati (attestati) di autorizzare altre persone o aziende (terzi) a operare sui sistemi INL per loro conto.
  • L’istanza patente a crediti e requisiti aggiuntivi: permette la richiesta della patente e l’inserimento dei requisiti aggiuntivi.
  • La Visualizzazione patente a crediti: consente ai soggetti previsti dal DM 132/2024 di visualizzare la patente a crediti con accesso selettivo ai dati rispetto a quanto previsto dal DD 43/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
  • La Visualizzazione patente a crediti – Accesso per titolari della patente e delegati: consente di consultare tutti i dati della Patente a Crediti ai titolari della Pac e loro delegati.

In estrema sintesi:

  1. a) dopo la verifica automaticada parte del sistema della attestazione come titolare o legale rappresentante (il sistema verifica il rispetto di alcune condizioni a seguito dell’inserimento del codice fiscale del titolare), sarà possibile inserire, gestire e consultare le deleghe da parte del soggetto autenticato mediante l’inserimento dei dati indicati nella procedura.
  2. b) Una volta individuato il titolare, sarà possibile richiedere la patente a crediti(cliccando sull’apposito link) e gestire i crediti ulteriori (accedendo alla sezione Requisiti ulteriori e aggiungendo un nuovo requisito selezionandolo dall’elenco ovvero rimuovendolo ovvero semplicemente visualizzandolo). L’INL ricorda che è possibile correggere eventuali errori o eliminare un requisito in autonomia entro la mezzanotte del giorno di inserimento, prima che il punteggio sia aggiornato. Dopo tale termine, è necessario contattare un Ufficio Territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
  3. c) Successivamente alla richiesta, la patente a crediti può essere visualizzataattraverso due canali distinti: visualizzazione con finalità gestionali(da parte di titolari, legali rappresentanti e delegati) e visualizzazione a fini informativi (da parte dei soggetti di cui all’art. 2 del dm 132/2024). In questo secondo caso, viene mostrata una versione semplificata della visualizzazione, con visualizzazione dei soli dati previsti dal DD 43/2025 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro in ragione del titolo alla visualizzazione autodichiarato all’accesso. Le autodichiarazioni relative al titolo alla visualizzazione dei dati della Patente sono memorizzate nel sistema al fine di garantire la tracciabilità degli accessi e la trasparenza del processo.

Nel medesimo documento, l’INL risponde anche ad alcune prime richieste di chiarimento.

Di particolare interesse la risposta al quesito 18, relativo alla previsione di un bando nel quale, tra i requisiti, è prevista la presentazione di documentazione attestante il possesso della PaC. Tenuto conto che il sistema non prevede il rilascio di ricevute, per ragioni di sicurezza informatica e certezza giuridica del dato, l’INL ricorda che i committenti, le stazioni appaltanti o altri enti interessati hanno la possibilità di verificare autonomamente lo stato e la validità della PaC accedendo al portale INL. Per cuoi è possibile partecipare al bando presentando un’autocertificazione attestante il possesso della PaC, e l’ente preposto potrà poi effettuare le verifiche necessarie in modo indipendente, garantendo la trasparenza e la conformità ai requisiti del bando.

 

  1. d) Dall’ultimo, l’INL ha aggiornato le risposte alle FAQ

Tra le ultime evidenziamo quanto segue:

  1. a) Imprese stabilite in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia (FAQ n. 35)   

Al fine del rilascio della patente a crediti, per le imprese stabilite in uno Stato dell’UE possono presentare, tramite il medesimo portale INL, la richiesta di rilascio della patente, autodichiarando il possesso dei documenti corrispondenti a quelli previsti, ovvero:

  • iscrizione CCIA: intesa come iscrizione in un registro delle imprese nel proprio Stato membro qualora sia previsto nel proprio Stato membro;
  • DURC: presentazione della certificazione A1, attraverso il relativo modello, equivalente al possesso del DURC (documento unico di regolarità contributiva);
  • DURF: inteso come regolarità fiscale secondo la normativa vigente nel proprio Stato membro;

Con riferimento alle ulteriori autocertificazioni/autodichiarazioni specificatamente riferite alla materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (adempimento obbligo formativi, possesso del DVR e designazione RSPP), considerato che anche alle imprese UE che lavorano in Italia si applica la normativa italiana (D.Lgs. n. 81/2008), le imprese o il lavoratore autonomo dichiarano di aver adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa citata.

  1. b) Obbligo formativo e suo assolvimento (FAQ n. 29)   

Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile autodichiararsi di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l’avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato.

  1. c) DURF e azienda attiva da meno di tre anni (FAQ 28)   

Al fine di chiarire tale aspetto va anzitutto evidenziato che, ai fini del rilascio della patente, il legislatore richiede il “possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente”. I commi in questione fanno dunque riferimento ad un campo di applicazione delle imprese ben individuato, alle quali non trovano applicazione gli obblighi dell’art. 17-bis citato qualora “comunichino al comitato, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

  1. a) risultare in attività da almeno tre anni, essere in regola con gli obblighi dichiarativi e aver eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si sono presentate le dichiarazioni dei redditi presentati nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’importo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
  2. b) non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.

Ciò premesso, l’impresa che non è in possesso del DURF in quanto attiva da meno di tre anni dovrà, in sede di compilazione dell’istanza di patente a crediti, indicare l’opzione “NON OBBLIGATORIO”, in quanto, ai sensi dell’art. 17 – bis, commi 5 e 6, citato, non può fare richiesta di certificazione al fine di attestare il rispetto degli obblighi di cui allo stesso art.17- bisLe imprese che risultano in attesa del rilascio del DURF già richiesto all’Agenzia delle entrate potranno invece dichiararne il possesso ai fini della compilazione della istanza di patente a crediti, sempre che siano soddisfatte le condizioni previste dal citato art. 17-bis. Ad ogni buon conto, per le imprese attive da meno di tre anni che hanno già effettuato la richiesta della patente alla data di pubblicazione della presente FAQ, non sarà necessario chiedere alcuna rettifica dell’istanza qualora abbiano indicato, in relazione al possesso del DURF, l’opzione “ESENZIONE GIUSTIFICATA” (anziché l’opzione “NON OBBLIGATORIO”).

  1. d) DURF e clienti comunitari (con regime di non imponibilità) (FAQ n. 27)   

Si ritiene che, nell’ipotesi descritta, nella sede di richiesta del brevetto possa essere indicata l’opzione “esenzione giustificata” per quanto concerne il possesso del DURF.

In via più generale, si sottolinea che l’INL nelle FAQ valorizza notevolmente il requisito della presenza fisica in cantiere per fondare il presupposto sufficiente per l’obbligo di dotarsi di patente a crediti (v. da ultimo FAQ 37, 39, 40, 43) salvo i servizi di natura emergenziale (FAQ n. 26).

Manuale-PAC-V200250728-1

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ENERGIA | Nuovo DM certificati bianchi 2025 – 2030

Il decreto che aggiorna il sistema dei Certificati Bianchi per il periodo 2025-2030 ha ricevuto il via libera delle Regioni in Conferenza Unificata il 10 luglio u.s., ed è stato firmato dal Ministro Pichetto Fratin lo scorso 25 luglio. Questo aggiornamento mira a modificare le regole per il riconoscimento del risparmio energetico e ridefinire le soglie di intervento.

Il decreto definisce gli obiettivi numerici annuali da raggiungere in termini di risparmio energetico per energia elettrica e gas naturale, con valori crescenti lungo il periodo 2025-2030. Per l’elettricità il target parte da circa 855 mila certificati bianchi nel 2025 e arriva quasi a 1,8 milioni per il 2030. Per il gas naturale si parte da 524 mila certificati e si arriva a oltre un milione nel 2030. Questi numeri sono stati allineati con quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima aggiornato al 2024.

Con riferimento al sistema di aste, previsto già dal decreto vigente, il nuovo decreto le prevede gestite dal GSE, che abbiano a oggetto il valore economico del Tep risparmiato adottando il criterio del pay as bid e possano riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali.

Viene, invece, rivista in senso progressivamente più restrittivo, ma senza cancellare da subito lo strumento, la disciplina dei Tee “virtuali”. In particolare, il valore unitario sarà pari a 10 €/Tee, anziché l’attuale valore compreso tra 10 e 15 €/Tee in funzione della differenza (anno per anno) tra il contributo tariffario e il valore di riferimento di 260 €/Tee.

Infine, è prevista una novità all’articolo 5, relativo a requisiti e modalità di ammissione al meccanismo. In particolare, in riferimento ai progetti che prevedano l’impiego di FER per usi non elettrici, ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica, viene aggiunta la geotermia tra le tecnologie riconosciute per generare risparmi energetici addizionali.

Per un approfondimento, rinviamo alla lettura del decreto che alleghiamo alla presente.

Il decreto che aggiorna il sistema dei Certificati Bianchi per il periodo 2025-2030 ha ricevuto il via libera delle Regioni in Conferenza Unificata il 10 luglio u.s., ed è stato firmato dal Ministro Pichetto Fratin lo scorso 25 luglio. Questo aggiornamento mira a modificare le regole per il riconoscimento del risparmio energetico e ridefinire le soglie di intervento.

Il decreto definisce gli obiettivi numerici annuali da raggiungere in termini di risparmio energetico per energia elettrica e gas naturale, con valori crescenti lungo il periodo 2025-2030. Per l’elettricità il target parte da circa 855 mila certificati bianchi nel 2025 e arriva quasi a 1,8 milioni per il 2030. Per il gas naturale si parte da 524 mila certificati e si arriva a oltre un milione nel 2030. Questi numeri sono stati allineati con quanto previsto dal Piano nazionale integrato energia e clima aggiornato al 2024.

Con riferimento al sistema di aste, previsto già dal decreto vigente, il nuovo decreto le prevede gestite dal GSE, che abbiano a oggetto il valore economico del Tep risparmiato adottando il criterio del pay as bid e possano riguardare specifiche tecnologie o tipologie progettuali.

Viene, invece, rivista in senso progressivamente più restrittivo, ma senza cancellare da subito lo strumento, la disciplina dei Tee “virtuali”. In particolare, il valore unitario sarà pari a 10 €/Tee, anziché l’attuale valore compreso tra 10 e 15 €/Tee in funzione della differenza (anno per anno) tra il contributo tariffario e il valore di riferimento di 260 €/Tee.

Infine, è prevista una novità all’articolo 5, relativo a requisiti e modalità di ammissione al meccanismo. In particolare, in riferimento ai progetti che prevedano l’impiego di FER per usi non elettrici, ammessi esclusivamente in relazione alla loro capacità di incremento dell’efficienza energetica, viene aggiunta la geotermia tra le tecnologie riconosciute per generare risparmi energetici addizionali.

Per un approfondimento, rinviamo alla lettura del decreto che alleghiamo alla presente.

DM certificati bianchi firmato 25luglio2025




Partecipazione a Fiera ExpoSele ed. 2025 – Voucher Rimborso Spese

La Camera di Commercio di Salerno, nell’ambito delle proprie funzioni di promozione e supporto alle imprese, intende sostenere la partecipazione di n. 22 aziende della provincia alla fiera “ExpoSele”, in programma a Eboli dal 25 al 27 settembre 2025.

 

A tal fine è stato emanato un avviso per la concessione di contributi, sottoforma di voucher, da corrispondere a parziale sostegno delle spese sostenute per la partecipazione alla manifestazione.

Possono presentare domanda (format allegato) le micro, piccole e medie imprese (MPMI), in forma individuale o societaria, con sede legale e/o operativa nella provincia di Salerno, operanti nei settori di seguito elencati, entro 30 giorni dal termine della manifestazione, come riportato nell’avviso allegato:

– agroalimentare;

– mozzarella di bufala campana e filiera bufalina;

– florovivaismo;

– IV gamma e colture orticole;

– tecnologie e sistemi innovativi per l’agroalimentare;

– aziende di servizio per l’agroalimentare

 

I dettagli sono disponibili nell’avviso allegato, completo di format di domanda.

AVVISO IMPRESE Fiera Exposele 2025

domanda ammissione

MODELLO F23 per Bollo




ENERGIA | Decreto MASE modifica misura Energy Release 2.0

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha predisposto una bozza di decreto che modifica il DM 23 luglio 2024, n. 268, relativo alla misura Energy Release 2.0. Le modifiche derivano dalle indicazioni contenute nella “comfort letter” della Commissione Europea del 27 giugno 2025, che ha chiesto adeguamenti per garantire la conformità della misura con le regole UE sugli Aiuti di Stato.

Il nuovo testo, pur non ancora firmato ufficialmente, è già in circolazione e introduce importanti cambiamenti strutturali.

Una delle novità più significative riguarda l’introduzione dell’articolo 6-bis, che istituisce una vera e propria procedura competitiva, pubblica e non discriminatoria. Questa procedura sarà gestita dal GSE e servirà a selezionare i soggetti responsabili della costruzione di nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili. L’accesso alla gara non sarà limitato ai beneficiari diretti della misura, ma sarà esteso anche a produttori terzi e soggetti delegati, ampliando così la platea dei partecipanti.

Un altro elemento fondamentale introdotto dalla bozza di decreto è la cosiddetta clausola di “claw-back”, pensata per evitare che i beneficiari della misura possano ottenere una sovra compensazione economica. Al termine del contratto ventennale previsto per la restituzione dell’energia ricevuta in anticipo, il GSE effettuerà un calcolo puntuale del cosiddetto “vantaggio residuo”. Se dovesse emergere che il valore economico dell’energia anticipata non è stato integralmente restituito, il contratto sarà automaticamente esteso per un periodo aggiuntivo, fino a un massimo di venti anni. Durante questo periodo, però, il prezzo riconosciuto all’operatore sarà limitato esclusivamente alla copertura dei costi operativi e di manutenzione dell’impianto, escludendo qualsiasi margine di profitto. In alternativa, il beneficiario potrà scegliere di liquidare immediatamente il vantaggio residuo, saldando il debito economico in un’unica soluzione.

Per rendere operativo il meccanismo di restituzione, la misura fa ricorso a contratti per differenza a due vie (CfD), stipulati tra il GSE e l’impresa — o eventualmente un soggetto terzo. Il contratto prevede che l’energia prodotta venga valorizzata per vent’anni a un prezzo fisso di 65 €/MWh, lo stesso prezzo applicato all’energia fornita anticipatamente.

La bozza di decreto stabilisce inoltre che, entro 60 giorni dalla sua entrata in vigore, il MASE — su proposta del GSE — aggiornerà le regole operative del meccanismo. Questo aggiornamento riguarderà i modelli di avviso per la procedura competitiva, i criteri di calcolo del vantaggio residuo, le modalità di comunicazione alle imprese e i parametri da applicare in caso di estensione contrattuale. Solo dopo l’approvazione delle nuove regole sarà possibile aprire ufficialmente la fase di sottoscrizione dei contratti e attivare la fornitura anticipata dell’energia, inizialmente prevista già per l’anno in corso.

La nuova configurazione della misura è stata accolta con favore da Confindustria, che ne ha evidenziato la capacità di contribuire concretamente al disaccoppiamento tra il prezzo dell’elettricità e il costo del gas — un obiettivo di lungo termine condiviso a livello europeo. L’Energy Release 2.0 si presenta così non solo come uno strumento utile per contenere i costi energetici delle imprese ad alto consumo, ma anche come un modello innovativo e replicabile, basato su contratti a lungo termine, responsabilizzazione ambientale e compatibilità con le regole del mercato interno europeo.

La bozza del DM MASE di modifica della misura Energy Release 2.0 è disponibile in allegato

Bozza – DM Modifica Energy Release




CREDITO | Polizze rischi catastrofali: disciplina incentivi MIMIT

Lo scorso 25 luglio, il MIMIT ha pubblicato il Decreto 18 giugno 2025 (allegato) che adegua la disciplina di alcuni incentivi di competenza dello stesso Ministero all’obbligo per le imprese di stipulare un contratto assicurativo a copertura dei danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, di cui all’art. 1, commi 101-112, della Legge di Bilancio 2024.

Nel provvedimento è indicata una lista di agevolazioni alle quali è precluso l’accesso nel caso in cui non si sia adempiuto all’obbligo assicurativo e si applica alle domande di agevolazione presentate:

·         dalle grandi imprese, successivamente alla data di pubblicazione del Decreto;

·         dalle medie imprese, a partire dal 2 ottobre 2025;

·         dalle piccole imprese, a partire dal 1° gennaio 2026.

Le agevolazioni citate nel Decreto sono di competenza dello stesso MIMIT e sono gestite sia direttamente, sia per il tramite di altri soggetti gestori, che dovranno verificare l’adempimento da parte delle imprese anche in occasione dell’erogazione delle agevolazioni concesse.

In particolare, le disposizioni del Decreto si applicano alle seguenti agevolazioni:

·         Contratti di sviluppo (di cui all’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008 e disciplinato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche) e Mini contratti di sviluppo (di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 agosto 2024), misure gestite da Invitalia.

·         Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale ai sensi della Legge 181/89” (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 marzo 2022 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;

·         Sostegno alla nascita e allo sviluppo di start up innovative in tutto il territorio nazionale (Smart & Start) (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;

·         Regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione – Nuova Marcora (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021), misura gestita da CFI – Cooperazione Finanza Impresa Scpa;

·         Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 giugno 2020), misura gestita da Invitalia;

·         Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 ottobre 2020 e successive modifiche), misura gestita da Invitalia;

·         Agevolazioni alle imprese per la diffusione e il rafforzamento dell’economia sociale (di cui di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015), misura gestita dal MIMIT;

·         Sostegno per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI (di cui al decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024), misura gestita da Invitalia;

·         Finanziamento di start-up (di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2022), misura del PNRR, le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.;

·         Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (di cui al decreto Ministro dello sviluppo economico 3 marzo 2022), misura del PNRR le cui risorse sono investite in un fondo di investimento alternativo mobiliare e riservato denominato Digital Transition Fund, istituito e gestito da CDP Venture Capital SGR S.p.A.

Per le agevolazioni che prevedono interventi nel capitale di rischio delle imprese, le verifiche devono essere effettuate dal soggetto gestore al momento del perfezionamento dell’operazione di investimento nell’impresa, in caso di investimento diretto; in caso di investimento indiretto, le modalità di verifica sono definite da appositi atti di indirizzo adottati dal soggetto gestore.

Segnaliamo che in questo elenco non è presente il Fondo di Garanzia per le PMI, per il quale risultano in corso di modifica le disposizioni operative.

Decreto MIMIT 18 giugno 2025

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano    089.200841     [email protected]




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