CODICE DELLA STRADA: pagamento delle sanzioni con strumenti elettronici
Con l’entrata in vigore il 15 aprile scorso dell’art. 17-quinquies, comma 1, del DL 18/2016, convertito nella Legge 49/2016, è stata fornita un’interpretazione autentica dell’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del CDS, in materia di pagamento in misura ridotta.
Nel caso di violazione della normativa del CDS, il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalla disposizione violata, oppure, fermo restando i casi in cui non è consentito tale pagamento (confisca del veicolo e sospensione della patente), il trasgressore può beneficiare anche di uno sconto del 30% qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione medesima.
In tale contesto, la sanzione potrebbe essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore o a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l’amministrazione lo prevede, con conto corrente bancario o con strumenti di pagamento elettronico.
L’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, come il bonifico postale o bancario, comporta che la data di disposizione dell’ordine di bonifico e la data di effettivo accredito non coincidano; infatti, l’accredito avviene successivamente alla scadenza dei termini (60 gg. o 5 gg.).
L’articolato sopra enunciato interviene, mediante un’interpretazione autentica, a stabilire che “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l’effetto liberatorio del pagamento si produce se l’accredito a favore dell’amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Tale disposizione supera le precedenti linee interpretative fornite dal Ministero dell’Interno
Da ciò si desume che:
– se il trasgressore ha optato per lo sconto del 30%, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 7° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione);
– se il trasgressore ha effettuato il pagamento della somma pari al minimo edittale previsto dalla norma violata, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 62° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione).
Allegati
art.+202+CDS+interpretazione+-+Art.+17-quinquies,+DL+18_2016,+conv.+L.+49_2016+-
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sul proprio sito, il Decreto Ministeriale n. 95442 del 15 aprile 2016, riportato in allegato, con il quale ha definito i criteri per l’approvazione dei programmi di Cassa integrazione guadagni Ordinaria (CIGO), ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio u.s. è stato pubblicato il Decreto MISE – di concerto con il MEF – del 23 marzo 2016 che, in attuazione dell’articolo 4, comma 9 del Decreto Legge n. 3 del 24 gennaio 2015, disciplina l’accesso semplificato delle PMI innovative al Fondo di Garanzia per le PMI.
Nella sede di Confindustria Salerno, il prossimo 26 maggio, dalle ore 9.30 alle 13.30, si svolgerà Workshop “Integrare gli strumenti Lean e Six Sigma per aumentare la produttività e la redditività”, a cura di Jobiz Formazione.
L’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, organizza, una partecipazione collettiva “WETEX 2016” –
La Legge 221 del 28 dicembre 2015 (Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014), introduce un credito d’imposta del 50% per i titolari di reddito d’impresa che, nel 2016, effettuano bonifiche di amianto su beni e strutture produttive.