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LAVORO | Emergenza caldo – nota Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 5484/2026

Facciamo seguito alle nostre precedenti informative sul tema, per comunicarVi che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 5484/2026, in allegato, ha fornito ulteriori indicazioni operative al personale ispettivo in materia di tutela dei lavoratori esposti al rischio da stress termico.

 

La nota ribadisce che il rischio derivante dall’esposizione ad elevate temperature non può più essere gestito esclusivamente in una logica emergenziale, ma richiede una pianificazione preventiva e strutturata da parte delle imprese, in coerenza con quanto previsto dal D.M. n. 95/2025 e dal D.Lgs. n. 81/2008.

 

Nel corso degli accessi ispettivi effettuati nel periodo estivo, con particolare attenzione ai settori dell’edilizia, dell’agricoltura, della logistica e dei lavori stradali, rider, il personale ispettivo dovrà considerare prioritario l’accertamento delle misure adottate dal datore di lavoro per prevenire i danni da calore e insolazione.

Nel corso dell’attività di vigilanza dovrà essere verificata:

 

  • Valutazione del Rischio (DVR): verificare se il datore di lavoro ha integrato il DVR con il rischio specifico prevedendo adeguate misure di mitigazione.
  • Organizzazione del Lavoro: accertare la eventuale rimodulazione degli orari di lavoro (es. anticipazione del turno all’alba, sospensione nelle ore centrali 12:00 – 16:00).
  • Pause e Rotazione: verificare l’effettiva concessione di pause strutturate in aree ombreggiate o rinfrescate e la rotazione dei lavoratori nelle mansioni più gravose.
  • Idratazione e DPI: controllare la disponibilità di acqua fresca nei cantieri/campi e l’uso di indumenti di lavoro leggeri, traspiranti e coprenti.
  • Formazione e Informazione: Accertarsi che i lavoratori (e i preposti) siano stati informati sui sintomi del colpo di calore e sulle procedure di primo soccorso.
  • Sorveglianza Sanitaria Mirata: accertare il coinvolgimento del Medico Competente nell’individuazione di prescrizioni o limitazioni specifiche per i lavoratori considerati “fragili” o maggiormente esposti agli effetti del caldo.
  • Coinvolgimento dei Rappresentanti dei Lavoratori (RLS/RLST): verificare la consultazione del

rappresentante dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

 

Particolare rilievo assume il richiamo effettuato dall’INL alla precedente nota n. 5291/2023, secondo cui il datore di lavoro, nell’ambito degli obblighi prevenzionistici di cui al D.Lgs. n. 81/2008, è tenuto ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie e, ove le condizioni climatiche determinino un rischio non accettabile per la salute e sicurezza dei lavoratori, deve valutare anche la sospensione temporanea delle attività lavorative.

 

Analogo obbligo di intervento grava sul preposto ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008, qualora nel corso dell’attività lavorativa rilevi condizioni di pericolo connesse alle elevate temperature.

 

Si ricorda, infine, che è possibile monitorare costantemente l’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche mediante l’utilizzo degli strumenti previsionali e di allerta messi a disposizione dal progetto Worklimate.

 

 

All.to

INL_nota_5484_2026

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815  [email protected]

 




LAVORO | Previdenza complementare – Adesione automatica- gestione TFR – Messaggio INPS n. 2325/2026

Facciamo seguito alla nostra news del 29 giugno scorso, per comunicare che l’INPS, con il messaggio n. 2325 del 10 luglio 2026, in allegato, ha fornito le prime istruzioni operative in merito alla gestione del TFR nell’ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione, introdotto dalla Legge n. 199/2025. L’Istituto ha chiarito le modalità di conferimento delle quote di TFR maturate nel periodo di 60 giorni entro il quale il lavoratore può rinunciare all’adesione automatica, indicando i criteri per la regolarizzazione delle competenze arretrate, i codici Uniemens da utilizzare e il regime sanzionatorio applicabile in caso di versamenti tardivi.

 

Ambito applicativo

Il meccanismo di adesione automatica ai fondi pensione, entrato in vigore lo scorso 1° luglio, riconosce al lavoratore di prima assunzione del settore privato un termine di 60 giorni dalla data di assunzione entro il quale può esprimere formale rinuncia all’adesione al fondo pensione negoziale di riferimento in base alla contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro, optando per una diversa forma pensionistica complementare oppure scegliere di mantenere il TFR sulla base di quanto previsto dall’art. 2120 cod.civ.

 

Secondo quanto previsto dalla Legge n. 199/2026 e confermato dalle Direttive COVIP del 19 giugno 2026, l’opzione esercitata dal lavoratore produce effetti sin dalla data di assunzione, determinando retroattivamente la destinazione del TFR maturato, mentre l’obbligo del versamento del TFR in capo al datore di lavoro sorge dopo la scadenza dei 60 giorni.

 

Procedura operativa su gestione quota TFR maturato nei 60 giorni

La previsione di questo periodo di riflessione aveva determinato alcune incertezze operative circa la destinazione delle quote di TFR maturate nei primi 60 giorni del rapporto di lavoro.

 

Il messaggio INPS chiarisce che, fino al perfezionamento della scelta del lavoratore, non può dirsi ancora definitivamente individuato il regime di destinazione del TFR, poiché le quote maturate potranno essere conferite alla previdenza complementare oppure, qualora il lavoratore eserciti il ​​diritto di mantenere il TFR in azienda, continuare ad essere disciplinato dall’art. 2120 cod.civ. e, ove ricorrano i limiti dimensionali previsti dalla legge, essere destinati al Fondo di Tesoreria INPS.

 

Pertanto, l’Istituto ha previsto che il datore di lavoro, prima di ogni adempimento, deve attendere il consolidamento della scelta del lavoratore allo spirare dei 60 giorni e quindi calcolare le quote di TFR e trattenerle provvisoriamente in contabilità, senza alcun obbligo di conferimento al Fondo Tesoreria INPS, anche nel caso di aziende eventualmente medio tempore tenute.

 

Se il lavoratore, allo scadere dei 60 giorni, sceglie il fondo pensione, l’azienda trasferisce alla forma pensionistica tutte le quote arretrate, entro il mese successivo alla scelta.

 

Se il lavoratore, dopo 60 giorni, decide invece di tenere il TFR in azienda in regime ordinario ex art. 2120 cod.civ., l’INPS precisa che le quote di TFR maturate tra la data di assunzione e la destinazione della destinazione definitiva assumono, sotto il profilo contributivo, natura di competenze arretrate, se destinate al Fondo Tesoreria INPS.

 

Pertanto, la loro regolarizzazione a detti fini, deve essere effettuata nel flusso Uniemens mediante il codice causale CF05, istituito dalla circolare INPS n. 12/2026, purché il versamento sia eseguito entro il mese successivo al perfezionamento della scelta del lavoratore.

 

In tale ipotesi, l’operazione può essere effettuata senza applicazione di sanzioni civili, interessi o somme aggiuntive, riconoscendo così che il differenziale del versamento deriva direttamente dalla nuova normativa.

 

Regolarizzazioni nel caso di versamento del TFR oltre termine

Per le regolarizzazioni effettuate oltre il mese successivo alla scadenza dei 60 giorni, il datore di lavoro dovrà utilizzare il codice CF02 per il recupero delle quote arretrate e valorizzare contestualmente il codice CF11 per il versamento delle maggiorazioni dovute.

 

Queste indicazioni dell’INPS rappresentano un ulteriore tassello, utile per la gestione operativa delle imprese nel processo complessivo di attuazione delle nuove regole sulla previdenza complementare, ma il quadro non è ancora completo.

Per l’attuazione definitiva si attendono ulteriori interventi della Covip e del Decreto interministeriale Lavoro ed Economia, con il modulo ufficiale di adesione, per i quali ci riserviamo di fornire aggiornamenti e successivi approfondimenti, anche in relazione ai dubbi interpretativi che stanno emergendo nell’applicazione della nuova disciplina.

 

All.toMessaggio-numero-2325-del-10-07-2026

 

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