RENTRI: Tempistiche conservazione Registri – Aggiornamento
A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute in merito ai termini di conservazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti previsti dal sistema RENTRI, si forniscono di seguito alcune indicazioni.
- Articolo 2215-bis del Codice civile
Tale disposizione, relativa alla tenuta digitale dei libri societari e contabili, stabilisce che essi debbano essere marcati temporalmente e firmati digitalmente almeno una volta all’anno: “[…] Gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all’anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell’imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.”
- Articolo 7, comma 4-ter, del DL 357/1994
La norma dispone che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”.
Ulteriori informazioni sono contenute anche nella FAQ del portale RENTRI sull’immodificabilità del registro cronologico di carico e scarico digitale, consultabile al seguente link. La FAQ fornisce, tra le altre cose, tre ipotesi gestionali considerata valide. In particolare:
- Ipotesi a): nei termini previsti dalla normativa sulla conservazione delle scritture contabili (3 mesi dal termine di presentazione delle relative dichiarazioni annuali dell’esercizio di competenza).
Nell’ambito della gestione dei rifiuti, l’unica dichiarazione annuale prevista è il MUD; tuttavia, non è detto che tale scadenza sia direttamente equiparabile a quella delle dichiarazioni contabili dell’impresa.
- Ipotesi b): contestualmente alla trasmissione dei dati al RENTRI (con cadenza definita nel decreto 4 Aprile 2023 n. 59).
- Ipotesi c): con cadenza definita dalle procedure adottate dall’operatore (ma comunque entro i temini previsti di cui all’ipotesi a).
Tutto ciò premesso, per la messa in conservazione dei registri si potrebbe fare riferimento all’annualità, in conformità a quanto disposto dal Codice civile (art. 2215-bis). Pertanto, se un’impresa ha effettuato la prima registrazione il 13 febbraio 2025, la messa in conservazione dei relativi dati andrebbe effettuata entro il 12 febbraio 2026.
In alternativa, è possibile fare riferimento alla modalità operativa 17 del Decreto Direttoriale n. 143/2023, che rimanda all’art. 2215-bis del codice civile per sostenere che la messa in conservazione della documentazione informatica di RENTRI deve avvenire almeno una volta all’anno a decorrere dalla data del primo documento informatico (quindi della prima registrazione del registro digitale di RENTRI).
Decreto Legislativo relativo alle batterie – Aggiornamento
Segnaliamo che le Commissioni Ambiente e Attività produttive della Camera dei deputati e la Commissione Ambiente del Senato hanno avviato l’esame dello schema di decreto legislativo relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, sul quale dovranno esprimere un parere entro il prossimo 20 dicembre.
Il provvedimento è tuttavia stato assegnato con riserva, poiché la Conferenza Unificata non si è ancora pronunciata. Di conseguenza, le Commissioni non potranno procedere all’espressione del parere fino a quando la Conferenza non si sarà espressa. In allegato è disponibile il testo e la relativa relazione illustrativa.
Confindustria trasmetterà a Governo e Parlamento le proprie osservazioni sullo schema di provvedimento.
Bando “Credito d’imposta – materiali di recupero – spese annualità 2024″ – Dal 1° dicembre 2025 è disponibile lo sportello per la presentazione delle istanze
Segnaliamo che dalle ore 12 del 1° dicembre 2025 fino alla stessa ora del 30 gennaio 2026 sarà attivo lo sportello per presentare le istanze di fruizione del credito d’imposta per l’acquisto di prodotti e imballaggi che provengono da materiali di recupero. Il contributo è rivolto alle imprese e prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 5 milioni di euro.
Le istanze dovranno avere ad oggetto esclusivamente le spese sostenute dalle imprese nel corso dell’anno 2024 e potranno essere presentate tramite la procedura informatica accessibile al seguente link.
Come previsto dal suddetto decreto, tutte le istanze presentate nell’ambito dello sportello saranno valutate a prescindere dall’ordine temporale di presentazione dell’istanza.
Eventuali richieste di chiarimento potranno essere trasmesse al seguente indirizzo e-mail: [email protected] oppure chiamando il numero 06 5722 5138 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30.
Tutte le informazioni di dettaglio sono disponibili sul sito del MASE, nella sezione “Bandi e Avvisi”.
Aggiornamento dossier europei – EUDR; ELV; UWWTD
Aggiornamento sui seguenti dossier europei:
- Regolamento sulla Deforestazione (EUDR):
Durante il Coreper I dello scorso 19 novembre, la Presidenza danese del Consiglio ha richiesto il mandato negoziale sulla proposta di modifica al Regolamento UE sulla Deforestazione, ricordando che, in assenza di decisioni, il Regolamento sarebbe entrato in vigore entro 42 giorni.
Tutti gli Stati membri, ad eccezione di Spagna, Belgio e Paesi Bassi, hanno potuto sostenere il mandato negoziale. Il Belgio si è astenuto, mentre i Paesi Bassi hanno motivato l’astensione con il fatto che le misure di semplificazione non rispettano il criterio di non-frammentazione, e che le imprese olandesi si stavano preparando alla piena applicazione dell’EUDR.
Il mandato include:
- la proposta della Presidenza (con le semplificazioni della Commissione, il rinvio di un anno e la clausola di revisione entro aprile 2026);
- gli emendamenti tedeschi, tra cui:
- l’eliminazione dell’obbligo per gli operatori a valle di trasmettere numeri di riferimento e identificativi delle dichiarazioni;
- ulteriori semplificazioni per le micro e piccole imprese a valle, con un ampliamento della relativa definizione;
- la facoltà dell’aggiornamento della dichiarazione unica in caso di modifiche sostanziali;
- la possibilità di sostituire la geolocalizzazione delle parcelle con l’indirizzo postale delle stesse o dello stabilimento di produzione.
Si attende ora un avvio rapido dei negoziati non appena il Parlamento europeo avrà adottato la propria posizione (voto previsto nella prossima plenaria 24 -27 ottobre).
- Regolamento fine vita dei veicoli (ELV):
Durante il Coreper I dello scorso 19 novembre, la Presidenza danese del Consiglio ha illustrato nel dettaglio gli elementi del mandato, riguardanti:
- l’ambito di applicazione;
- gli aspetti transfrontalieri della responsabilità estesa del produttore (EPR);
- i requisiti di rimozione e la qualità delle frazioni triturate. Ha invitato gli Stati membri a commentare ed esplorare possibili margini di flessibilità.
Il tema del trasferimento di proprietà dei veicoli usati è stato individuato come particolarmente problematico, insieme agli obiettivi relativi al contenuto riciclato.
La Commissione, tramite una dichiarazione ad referendum, ha confermato il proprio sostegno all’approccio della Presidenza sull’applicazione e sulla EPR transfrontaliera. Ha invece sollecitato una maggiore ambizione sui requisiti di rimozione e qualità, in particolare per quanto riguarda i livelli di alluminio e le relative tempistiche.
Quanto alla distinzione tra veicolo fuori uso e veicolo usato, la Commissione ha ribadito l’importanza di garantire chiarezza e contrastare gli smantellamenti illegali.
Durante la discussione sono emerse le seguenti tematiche:
- Ambito di applicazione.
- EPR transfrontaliera.
- Requisiti di rimozione e qualità.
- Potenziale di mercato.
- Status ELV vs veicolo usato.
- Trasferimento di proprietà.
- Strategia di circolarità.
Il Servizio giuridico del Consiglio ha confermato la solidità della base giuridica per il regime EPR transfrontaliero e la necessità di assicurare coerenza con la direttiva sui dati dei veicoli, oggetto di negoziato parallelo. La Presidenza ha preso nota degli interventi e ha confermato che il mandato è aggiornato in vista del trilogo del 24 novembre.
- Direttiva acque reflue urbane (UWWTD):
In allegato è disponibile la nota informativa pubblicata lo scorso 19 novembre dalla Rep. Ceca sull’impatto della responsabilità estesa del produttore (EPR) prevista nella Direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (UWWTD) sulla fornitura di medicinali nell’UE, che verrà discussa nel Consiglio EPSCO (SALUTE) del 2 dicembre p.v.
Pur accogliendo con favore il lavoro svolto dalla Commissione sull’analisi dei costi per valutare le implicazioni della Direttiva sui sistemi sanitari, la Cechia sottolinea che l’analisi dovrebbe estendersi oltre i soli costi ambientali e infrastrutturali.
Lo studio dovrebbe includere una valutazione delle conseguenze finanziarie per i sistemi sanitari e i bilanci nazionali e affrontare le potenziali ripercussioni dell’EPR attraverso un processo decisionale basato su evidenze, al fine di garantire gli obiettivi congiunti di sostenibilità ambientale ed equo accesso alle cure.
La Repubblica Ceca conferma la propria disponibilità a sostenere la Commissione e richiama l’attenzione sulla necessità che lo studio dei costi fornisca indicazioni chiare su come l’EPR possa incidere sui prezzi dei medicinali nelle diverse classi terapeutiche
0344 0344_F001 relazione ST-15367-2025-INIT_en
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