Proposta delle Parti Sociali al Governo per agevolare la definizione dei processi di riorganizzazione aziendale
Il primo settembre scorso Confindustria ha sottoscritto con Cgil, Cisl e Uil un documento, indirizzato al Governo, in cui si avanzano diverse proposte per la gestione della transizione al nuovo sistema di politiche del lavoro realizzata con il Jobs Act. Il documento è il risultato del confronto avviato con le organizzazioni sindacali poco prima della pausa estiva su vari temi che riguardano le politiche del lavoro.
L’obiettivo principale è agevolare – attraverso un nuovo bilanciamento fra strumenti per le politiche passive e quelli per le politiche attive – la definizione non conflittuale dei processi di riorganizzazione aziendale.
A tal fine si propone di introdurre uno strumento innovativo – chiamato “piano operativo di ricollocazione” – per affrontare situazioni di crisi con risvolti occupazionali nelle imprese interessate dall’intervento della Cigs. Si propongono, inoltre, alcuni correttivi alla disciplina degli ammortizzatori sociali, limitatamente ai processi di riconversione in atto nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa.
1. Il piano operativo di ricollocazione
Le caratteristiche del “piano operativo di ricollocazione” possono essere così sintetizzate:
- Nell’accordo sindacale con cui si disciplina il ricorso alla Cigs, o con separata e successiva intesa, qualora si debba predisporre un piano di gestione degli esuberi, le parti possono concordare un piano operativo di ricollocazione per i lavoratori in esubero che intendano aderirvi.
- A tal fine, per poter anticipare gli interventi formativi essenziali ai fini della ricollocazione, le parti potranno prevedere di derogare al vincolo attualmente previsto relativo alla misura massima di fruizione della Cigs per tutta la durata del programma.
- Il piano operativo di ricollocazione definisce i contenuti di un’offerta conciliativa che consta di tre elementi:
a. un importo predeterminato dalla legge (una mensilità di retribuzione per ogni anno di anzianità nel rapporto di lavoro con un minimo di 2 mensilità ed un massimo di 18 ovvero 20 per i lavoratori con anzianità di servizio superiore ai 20 anni) e dalla cui accettazione discende l’estinzione del rapporto di lavoro con risoluzione consensuale decorrente dalla data prevista dall’accordo individuale, nonché la rinuncia a un eventuale contenzioso che attiene alla risoluzione del rapporto.
Questa parte dell’offerta conciliativa ricalca la previsione dell’articolo 6 del D.Lgs. 23/2015 per il contratto a tutele crescenti. La proposta mira, quindi, a perseguire quell’obiettivo di certezza delle procedure di riduzione del personale, tanto sotto il profilo della definitiva cessazione dei rapporti di lavoro quanto sotto il profilo dei costi, che Confindustria ha sempre richiesto nelle audizioni parlamentari relative al Jobs Act;
- ulteriori somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo transattivo al fine di chiudere ogni eventuale ulteriore profilo di contenzioso derivante dal rapporto di lavoro (ad es. differenze retributive etc etc);
- un importo finalizzato a sostenere i costi di un’attività di formazione e di outplacement da attuarsi già durante il periodo di Cigs. Il piano operativo di ricollocazione potrà altresì prevedere la corresponsione di ulteriori somme destinate ad integrare il trattamento della Naspi qualora le attività di placement si protraggano oltre la data di risoluzione del rapporto di lavoro e venga introdotta un’apposita disposizione così come meglio specificato di seguito. Tali importi potranno essere eventualmente attinti, laddove previsto dai relativi regolamenti, dai fondi privati anche di tipo bilaterale quali, ad esempio, Fondimpresa.
- Si chiede al Governo che le somme di cui alle lettere a), b) e c) beneficino di un trattamento fiscale e contributivo agevolato (non imponibilità fiscale e contributiva) solo a favore di quei lavoratori che accettino entro 60 giorni l’offerta conciliativa. Il lavoratore che, pur avendo aderito all’offerta conciliativa, non abbia trovato una nuova collocazione durante il periodo di Cigs, potrà beneficiare della Naspi (ancorché sia intervenuta una risoluzione consensuale). La durata della Naspi sarà di 24 mesi solo per i lavoratori che abbiano aderito all’offerta conciliativa entro 60 giorni.
2.Riutilizzo ex contributo di mobilità
Il documento contiene, inoltre, alcune proposte per quanto riguarda il contributo di mobilità (che cesserà definitivamente a decorrere dal 2017) e l’utilizzo degli ammortizzatori sociali nelle aree di crisi industriale.
Con riferimento al contributo dello 0,3% oggi dovuto per la mobilità, si propone di disciplinare espressamente che i fondi interprofessionali possano ricevere ed accantonare questo contributo e destinarlo a finanziare eventuali misure:
- di incentivazione all’esodo (quali il pensionamento anticipato o flessibile);
- integrative dell’assegno di ricollocazione o della Naspi;
- formative e di placement, anche in concorrenza con le risorse destinate alla formazione continua.
3.Le aree di crisi industriale
Il documento contiene infine alcune proposte rivolte alle imprese che abbiano avviato un piano industriale di ristrutturazione e di salvaguardia occupazionale e che insistono in aree di crisi industriale complessa e non complessa.
Anche in considerazione della complessità e dei tempi che caratterizzano queste operazioni societarie, si ritiene opportuno prevedere la possibilità di derogare al limite massimo di fruizione di 24 mesi degli ammortizzatori sociali.
L’ulteriore durata della Cigs varierà in ragione della sua tipologia nonché della coerenza e funzionalità dcon il piano industriale. Sono altresì previste differenziazioni nelle durate in quelle aree in cui gli indicatori occupazionali siano particolarmente critici.
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