La Legge 221 del 28 dicembre 2015 (Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014), introduce un credito d’imposta del 50% per i titolari di reddito d’impresa che, nel 2016, effettuano bonifiche di amianto su beni e strutture produttive.
L’operatività della misura è subordinata all’approvazione del decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero dell’economia, attesa entro il mese di maggio. Dopo trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento, le aziende interessate potranno inoltrare le domande utilizzando il relativo modello.
Il plafond disponibile è pari a 17 milioni di euro, spalmati su tre annualità: 5,6 milioni di euro all’anno.
Gli interventi ammissibili
L’agevolazione potrà essere richiesta per interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale, effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Sono ammissibili al credito d’imposta anche le consulenze professionali e perizie tecniche, entro il limite del 10% delle spese totali e, comunque, non oltre i 10mila euro per ogni progetto.
Il limite minimo per chiedere il bonus è un valore del progetto di almeno 20mila euro. Per ogni impresa, comunque, non potranno essere ammessi costi superiori a 400mila euro totali.
In fase di presentazione della domanda, le spese dovranno essere certificate da un professionista (commercialista, consulente del lavoro o un revisore legale).
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione dal primo gennaio 2017, non concorre alla determinazione del reddito, né dell’imponibile Irap e potrà essere ripartito su tre quote annuali di pari importo. Dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento dell’incentivo.