LAVORO | Nuovo requisito contributivo NASpI – Circolare INPS n. 98 del 5 giugno 2025
L’INPS con la circolare n. 98 del 5 giugno 2025, in allegato, ha fornito istruzioni amministrative in ordine alle novità legislative introdotte dall’art. 1, comma 171, della Legge di Bilancio 2025, in materia di indennità di disoccupazione NASpI, che ha modificato l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 22 del 4 marzo 2015, introducendo un nuovo requisito contributivo per l’accesso alla prestazione NASpI nel caso in cui la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede l’indennità sia preceduta da una cessazione volontaria da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuta per dimissioni o risoluzione consensuale nei dodici mesi precedenti il predetto evento di disoccupazione involontaria.
In particolare per gli eventi di cessazione involontaria intervenuti dal 1° gennaio 2025, il richiedente la prestazione deve fare valere almeno tredici settimane di contribuzione dall’ultimo evento di cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato interrotto per dimissioni o risoluzione consensuale, qualora tale cessazione volontaria sia avvenuta nei dodici mesi precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro per cui si richiede la prestazione NASpI.
L’INPS ha precisato che mentre la cessazione volontaria per dimissioni o risoluzione consensuale deve riferirsi a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la successiva cessazione involontaria per cui si richiede la prestazione NASpI può riguardare sia un rapporto di lavoro a tempo indeterminato che un rapporto di lavoro a tempo determinato.
Inoltre l’Istituto ha evidenziato che le novità introdotte si riferiscono esclusivamente al nuovo requisito contributivo; pertanto, la norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 non incide sulla determinazione della misura e della durata della prestazione NASpI.
Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare allegata.
All.to Nota INL n. 4757_2025
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