Emergenza COVID-19/Nuova Fase 2: DL 16 maggio 2020 n. 33 e DPCM 17 maggio 2020. Disposizioni svolgimento attività produttive e spostamenti regionali, infraregionali, da e per l’estero.

Negli ultimi giorni il Governo è intervenuto con ulteriori misure sulla gestione dell’emergenza epidemiologica. In particolare, sono stati adottati il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (le cui disposizioni resteranno in vigore fino al 31 luglio) e il DPCM 17 maggio 2020 (le cui disposizioni resteranno in vigore fino al 14 giugno).

 

Tali atti – allegati – dettano disposizioni che incidono anche sulle attività economiche e produttive. In particolare, queste ultime devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di “protocolli” o “linee guida” relativi al settore di riferimento, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida nazionali (art. 1, co. 14, DL 33/2020).

 

Al riguardo, l’art. 2 del DPCM 17 maggio dispone che, sull’intero territorio nazionale, debbano continuare a essere rispettati i contenuti del protocollo relativo agli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, del protocollo relativo ai cantieri, sottoscritto sempre il 24 aprile, nonché del protocollo relativo al settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo. A partire da oggi, dunque, se da un lato tali atti mantengono intatta la loro efficacia, dall’altro essi potranno essere affiancati da protocolli adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni, sia pure nel rispetto dei principi contenuti nei primi.

Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (art. 1, co. 15, DL 33/2020).

A partire da oggi 18 maggio, eventuali misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con DPCM (secondo la disciplina già prevista dal DL 19/2020), oppure dalle singole Regioni. Infatti, queste ultime sono tenute a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, l’adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati dalle Regioni al Ministero della salute, all’ISS e al comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, nelle more dell’adozione dei DPCM, la Regione può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle vigenti (art. 1, co. 16, DL 33/2020).

 

Con riferimento al tema degli spostamenti, valgono le seguenti disposizioni:

Spostamenti regionali

Dal 18 maggio 2020, gli spostamenti all’interno della Regione sono liberi. Infatti, a decorrere da tale data, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale e non è più necessario giustificare i motivi dello spostamento.

Eventuali limiti agli spostamenti all’interno della Regione possono essere introdotti ovvero reiterati con DPCM, o provvedimenti regionali, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica.

Spostamenti infraregionali

Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento tra Regioni è consentito solo, tra l’altro per comprovate esigenze lavorative (art. 1, co. 2, DL n. 33/2020). Pertanto, ai fini della circolazione è richiesto di giustificare, mediante l’apposito modulo di autodichiarazione, i motivi dello spostamento.

A decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra Regioni saranno liberi e non sarà più necessario giustificare i motivi dello spostamento.

Eventuali limiti agli spostamenti tra più Regioni potranno essere introdotti con DPCM, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico presente in tali aree (art. 1, co. 3, DL n. 33/2020).

 

Spostamenti da e per l’estero

Fino al 2 giugno 2020, lo spostamento all’estero è consentito solo, tra l’altro, per comprovate esigenze lavorative (art. 1, co. 4, DL n. 33/2020).

I lavoratori che rientrano in Italia sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni e a tal fine, in base al mezzo di trasporto pubblico o privato utilizzato, comunicheranno il proprio ingresso in Italia al vettore ovvero al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà la c.d quarantena (art. 4, DPCM 17 maggio 2020).

Sono tuttavia esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario i seguenti lavoratori:

  1. l’equipaggio dei mezzi di trasporto (art. 4, co. 9, lett. a), DPCM 17 maggio 2020);
  2. il personale viaggiante (art. 4, co. 9, lett. b), DPCM 17 maggio 2020). Come noto, per personale viaggiante si intende il personale che, in base alle disposizioni contrattuali, svolge mansioni che comportano la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto (es. autista, conducente di linea, capotreno, macchinista, controllore);
  3. i cittadini e i residenti nell’UE, negli Stati dell’accordo di Schengen e in altre località individuate (Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano e nel Regno Unito e Irlanda del nord), che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (art. 4, co. 9, lett. c), DPCM 17 maggio 2020);
  4. personale sanitario (art. 4, co. 9, lett. d), DPCM 17 maggio 2020);
  5. lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 4, co. 9, lett. e), DPCM 17 maggio 2020). Come noto, per lavoratore transfrontaliero si intende il lavoratore che esercita un’attività lavorativa nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana;
  6. il personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore (art. 4, co. 9, lett. f), DPCM 17 maggio 2020). Tale disposizione recepisce in parte la richiesta di Confindustria di superare l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per il lavoratore che rientri da una trasferta all’estero. Tuttavia, tale beneficio è limitato alle trasferte di durata non superiore alle 72 ore, prorogabili di ulteriori 48 ore; per le trasferte di durata superiore, permane ancora, come anticipato, l’obbligo della c.d. quarantena per il lavoratore che rientra in Italia;
  7. i soggetti che, per comprovate esigenze lavorative, fanno ingresso in Italia per un periodo non superiore a 72 ore (prorogabili di ulteriori 48 ore) i quali sono esonerati dall’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 5, DPCM 17 maggio 2020). E’ ragionevole ritenere che tale previsione si applichi ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente n. 3, per i quali, infatti, l’esonero dalla c.d. quarantena è previsto a prescindere dalla durata della trasferta in Italia.

A decorrere dal 3 giugno 2020:

  1. saranno liberi gli spostamenti da e peri) gli Stati membri dell’UE; ii) gli Stati dell’accordo di Schengen; iii) il Regno Unito e l’Irlanda del nord; iv) Andorra e Principato di Monaco; v) la Repubblica di San Marino e la Città del Vaticano (art. 6, co. 1, DPCM 17 maggio 2020). In questi casi, non sarà più necessario giustificare i motivi dello spostamento e il lavoratore in ingresso ovvero di ritorno in Italia non sarà soggetto all’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario (art. 6, co. 3, DPCM 17 maggio 2020);
  2. inoltre, fino al 15 giugno 2020, gli spostamenti da e per gli Stati e i territori diversi da quelli sopra indicati saranno consentiti solo, tra l’altro, per comprovate esigenze lavorative (art. 6, co. 2, DPCM 17 maggio 2020).

 

Sul piano delle sanzioni, oltre a quelle previste da specifiche disposizioni (v. riguardo ai protocolli), si applica l’art. 2, co. 1, DL 33/2020. Pertanto, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni del DL 33/2020, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione dello stesso (ivi incluso il DPCM 17 maggio 2020), sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a 3.000 euro. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’ esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa della chiusura dell’esercizio o dell’attività, da 5 a 30 giorni.

Allegati

Allegati DPCM 17.05 (002).2020

DPCM 17.05.2020 firmato

DL16maggio2020




ROMANIA E BULGARIA: Unicredit International Talks “Strumenti e strategie per la ripresa” (19 maggio 2020 – h.8.45) – LINK PER LA DIRETTA

Facendo seguito alla precedente comunicazione, riportata in calce, si invia di seguito il link per seguire la diretta dell’evento in oggetto al quale sarà possibile accedere a partire dalla ore 8.45 di domani.

https://unicredit.webex.com/mw3300/mywebex/default.do?nomenu=true&siteurl=unicredit&service=6&rnd=0.7994152210142189&main_url=https%3A%2F%2Funicredit.webex.com%2Fec3300%2Feventcenter%2Fevent%2FeventAction.do%3FtheAction%3Ddetail%26%26%26EMK%3D4832534b000000048dc8dbf36899e26669d81fdf14590ecdbde8e1d0f87547b73276660760ed75f6%26siteurl%3Dunicredit%26confViewID%3D161298166119931557%26encryptTicket%3DSDJTSwAAAASCNz9r4Bx5NtrDK-L2PiLKU6sANxtnMwaT_lSEw8hpfg2%26

E’ possibile partecipare al meeting anche tramite connessione telefonica al numero +39 02.30410440 utilizzando i seguenti codici
Event number: 842 535 908
Event password: International20 (se richiesto ma non necessario)
ID partecipante: 675379

Allegato




Emergenza Covid-19/CREDITO: DL Cura Italia art. 56 (moratoria ex lege) – Circolare Banca d’Italia sul calcolo dei giorni di scaduto

Informiamo che Banca d’Italia ha pubblicato una Circolare che chiarisce le modalità di calcolo dei giorni di scaduto e di sconfinamento rispetto alle linee di credito beneficiarie delle misure di sostegno previste dall’art. 56 del DL 18/2020 (cd. DL Cura Italia).

 

Al riguardo, Banca d’Italia precisa che, ai fini della valorizzazione dello stato del rapporto in Centrale Rischiper le linee di credito che beneficiano delle misure di sostegno finanziario previste dall’art. 56: – deve essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere;

– gli eventuali importi già scaduti o sconfinanti alla data in cui è stata accordata la misura di sostegno finanziario continuano ad essere valorizzati anche durante l’efficacia della misura;

– una volta cessata la misura, il conteggio dei giorni degli eventuali inadempimenti riparte dal numero di giorni in essere al momento in cui la misura è stata accordata.

 

Tali disposizioni si applicano anche alle altre analoghe misure oggetto di leggi, decreti, provvedimenti normativi, accordi e protocolli d’intesa – quindi anche all’Addendum all’Accordo per il Credito 2019 – connessi all’emergenza Covid-19, già adottati o da adottarsi.




Audizione Senato – Ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19

Vi informiamo che lo scorso 12 maggio, si è svolta l’audizione di Confindustria presso la Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, sul tema delle ricadute occupazionali dell’epidemia da Covid-19.

Nel corso dell’intervento, il nostro Sistema centrale ha evidenziato come la tenuta dell’occupazione nei prossimi mesi sarà sostenuta da due fattori: smart working e dagli strumenti di integrazione al reddito, come la Cassa integrazione.

Sulla questione riguardante lo smart working, è stata sottolineata la necessità di prorogare l’attuale disciplina, in scadenza al prossimo 17 maggio, derivante dall’art.1, comma 1, lettera gg) del DPCM 26 aprile 2020, che come noto prescinde dagli accordi individuali.

La mancata proroga comporterebbe infatti per le aziende che hanno posto in essere tale modalità di lavoro la necessità di dover applicare le norme previste dalla L.81/2017 che prevedono la definizione di accordi individuali con i lavoratori.

Riguardo l’aspetto del ricorso a strumenti di integrazione al reddito è stata sottolineata la necessità di intervenire sul sistema degli ammortizzatori sociali per proteggere la nostra economia in situazioni di crisi, come quella attuale.

È stata poi ribadita la necessità di allentare, quanto meno nella fase dell’auspicabile ripresa, i numerosi vincoli che caratterizzano l’utilizzo dei contratti “flessibili”, contratto a termine e della somministrazione a termine in primis. Il ricorso a tale forme contrattuali, nella fase della ripresa, rappresenterà un elemento determinante per consentire alle imprese di cercare di avvicinarsi gradatamente ai livelli di produzione precedenti alla crisi.

Infine, sul tema del riconoscimento del contagio da Covid-19 come infortunio sul lavoro, è stato ribadito che occorre introdurre una norma che, escludendo l’obbligo di valutare i rischi, escluda anche la responsabilità civile e penale del datore di lavoro e della persona giuridica. È poi necessaria una disposizione che escluda dagli obblighi prevenzionali del datore di lavoro i fattori esterni non introdotti in azienda dal datore di lavoro per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale, ma i cui effetti sono legati per dinamiche esterne non controllabili dallo stesso datore.

Si riporta in allegato il testo completo dell’audizione.

 

RELAZIONI INDUSTRIALI: 

Giuseppe Baselice  089200829  [email protected]

Francesco Cotini  089200815 [email protected]

Allegato

Audizione Senato 12 maggio 2020




Emergenza COVID-19/DECRETO RILANCIO – nota di sintesi

Il 13 maggio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un Decreto Legge che introduce misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cd. Decreto Rilancio).

 

Il Decreto, frutto di un ampio confronto anche con Confindustria che ha consentito di apportare alcuni miglioramenti, ha l’obiettivo di completare gli interventi già previsti dai precedenti provvedimenti e, al contempo, favorire l’azione di rilancio dell’economia.

 

Nel complesso, si tratta di un intervento corposo, che stanzia 55 miliardi e si compone di oltre 250 articoli.

 

Positivo l’intervento sull’IRAP, che però andrà accompagnato da interventi più ampi e profondi di riforma della tassazione sulle attività di impresa, come pure le risorse stanziate per lo smaltimento dei debiti della PA e il rafforzamento dei bonus per l’efficienza energetica e il rischio sismico.

 

Tuttavia, la notevole frammentazione delle risorse che caratterizza il provvedimento, e le conseguenti misure attuative potrebbero limitarne l’efficacia. Segnaliamo, inoltre, l’assenza di interventi volti ad assicurare alle imprese la necessaria certezza sui rischi legali connessi alla gestione dei rapporti di lavoro nell’attuale fase di emergenza.

 

Sarà, dunque, necessario accompagnare questo provvedimento con una strategia di rilancio degli investimenti, pubblici e privati, necessari per il sostegno della domanda nell’attuale contesto di crisi.

 

Alleghiamo una prima nota di sintesi delle misure, elaborata sulla base delle bozze circolate nei giorni scorsi e del comunicato del Governo.

 

 

Non appena sarà disponibile il testo ufficiale del DL, invieremo ulteriori aggiornamenti e commenti.

 

 

 

Area Servizi alle Imprese  (Marcella Villano    089.200841     [email protected])

Relazioni Industriali (Giuseppe Baselice 089200829 [email protected] – Francesco Cotini 089200815 [email protected]

Allegato

Prima nota di sintesi DL Rilancio




ROMANIA E BULGARIA: Unicredit International Talks “Strumenti e strategie per la ripresa” (19 maggio 2020 – h.8.45)

Martedì 19 maggio, alle ore 9.00, si terrà l’appuntamento online “Strumenti e strategie per la ripresa – focus su Romania e Bulgaria”, realizzato da UniCredit in collaborazione con Confindustria Est Europa.

Durante l’incontro si approfondiranno i contenuti dei diversi pacchetti nazionali attuati per far fronte alla crisi economica e fornire un sostegno alle imprese.

Si allega l’agenda dell’iniziativa che vi chiedo di divulgare alle aziende associate.

Il giorno antecedente l’evento verrà inviato il link per seguire l’incontro che sarà accessibile a partire dalle ore 8.45 del 19 maggio

Allegato




MALESIA: Webinar “La Malesia durante l’emergenza Covid-19” – 19 maggio, h.10

Si segnala che il prossimo 19 maggio, alle ore 10:00, si terrà il webinar “La Malesia durante l’emergenza Covid-19”.

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Italia-Asean in collaborazione con Confindustria, vedrà l’intervento del Presidente dell’Associazione, Enrico Letta, del Presidente e Amministratore Delegato di PwC Italia, Giovanni Andrea Toselli, e della Ministra del governo malese per l’Housing e il Local Government, Zuraida Kamaruddin.

Per iscriversi è necessario registrarsi a questo link entro il 18 maggio.

Il webinar sarà in inglese e il link alla piattaforma Webex verrà condiviso circa 24 ore prima dell’evento.




Emergenza COVID-19/CREDITO DL Liquidità: misure di garanzia – RILEVAZIONE CRITICITA’

Ricordiamo che le misure di garanzia previste dal DL Liquidità sono tutte operative. In particolare:

  • la misura del Fondo di Garanzia che prevede coperture fino al 100% per finanziamenti fino a 25mila euro è operativa dal 17 aprile;
  • le altre misure del Fondo di Garanzia sono in funzione dal 24 aprile;
  • Garanzia Italia di Sace è disponibile dal 22 aprile.

A seguito dell’avvio di tutte le misure le banche hanno iniziato a inviare domande di garanzia. In particolare, come riportato sul sito www.fondidigaranzia.it, alla data del 12 maggio scorso, il Fondo ha ricevuto oltre 175mila domande per circa 8.7 miliardi di finanziamenti. Inoltre, secondo quanto comunicato lo scorso 12 maggio dalla Task Force costituita da Governo, Banca d’Italia, ABI e dai soggetti attuatori delle misure, SACE (che concede la garanzia entro 48 ore dalla ricezione delle domande) ha ricevuto 6 richieste di garanzia per circa 40 milioni di finanziamenti, mentre le potenziali operazioni di finanziamento in fase di istruttoria da parte delle banche, risultano essere circa 250 per un valore complessivo di circa 18,5 miliardi di euro.

 

In questi giorni abbiamo comunque ricevuto diverse segnalazioni in merito a difficoltà riscontrate dalle imprese.

 

Con l’obbiettivo di acquisire una visione d’insieme – anche al fine di permettere a Confindustria di segnalare al Governo e all’Associazione Bancaria Italiana eventuali criticità – vi invitiamo a compilare la scheda allegata così da farci avere indicazioni in merito all’andamento dei rapporti con gli istituti bancari, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

  • eventuale difficoltà nell’accesso alle informazioni sulle misure di sostegno e difficoltà a mettersi in contatto con gli intermediari;
  • richiesta di documentazione, tempi di risposta e delibera, tempi di documentazione richiesta e tempi di erogazione dei finanziamenti garantiti;
  • disponibilità da parte degli intermediari a offrire le misure di sostegno previste ed eventuali richieste di estinzione, parziale o totale, di affidamenti già in essere;
  • onerosità complessiva delle operazioni (tassi e commissioni).

Allegato

Scheda rilevazione criticità misure di garanzia




Emergenza COVID-19/TRASPORTI: Linee guida per frontiere interne, ripristino trasporti e voucher

La Commissione europea ha pubblicato un pacchetto di linee guida e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri e le imprese europee a revocare gradualmente le restrizioni di “viaggio”.

 

Nello specifico, per il settore dei trasporti, sono stati pubblicati tre documenti:

 

  1. Una comunicazione per ripristinare la libera circolazione e abolire le restrizioni alle frontiere interne dell’UE in modo graduale e coordinato. La comunicazione indica agli Stati membri le modalità (Joint European Roadmap) per procedere all’eliminazione delle restrizioni alla libera circolazione e al controllo delle frontiere interne. Inoltre, si prevede che la Commissione continuerà ad analizzare la proporzionalità delle misure adottate dagli Stati membri per far fronte all’emergenza per quanto riguarda le frontiere interne ed esterne e le restrizioni ai viaggi, chiedendo la revoca di misure qualora siano ritenute sproporzionate. A supporto dell’iniziativa, la Commissione medesima ha promosso l’uso dell’apposita app per monitorare la situazione ai confini tramite il sistema Galileo.

 

  1. Una comunicazione sulle linee guida per il ripristino graduale dei trasporti, garantendo nel contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale. Il testo indica una serie di principi generali. Tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere progressivamente riattivate in via prioritaria, fatto salvo l’effettivo impiego di misure proporzionate ed efficaci per proteggere la salute dei lavoratori dei trasporti e dei passeggeri. In tal senso, potrebbero essere poste in essere misure che limitino le operazioni di trasporto, nonché le misure di protezione e prevenzione connesse alla salute, anche se dovrebbero rimanere limitate, nella loro portata e durata, ovvero fino a quando è necessario per proteggere la salute pubblica.

E’ prevista la salvaguardia del trasporto di merci per garantire che le catene di approvvigionamento siano funzionali. Sulla protezione dei lavoratori e dei passeggeri, in particolare, si richiede che siano prese misure ragionevoli per limitare i contatti tra lavoratori dei trasporti e passeggeri, nonché tra passeggeri (il distanziamento tra passeggeri dovrebbe essere applicato finché la situazione sanitaria lo richiede). La Commissione europea, inoltre, sollecita gli Stati membri, ove possibile, a ridurre la densità dei passeggeri nei mezzi di trasporto collettivi e nelle aree di attesa; i passeggeri dovranno indossare maschere facciali, in particolare dove le misure di distanziamento fisico non possono essere osservate. Sui settori specifici, l’ECDC e le autorità competenti (p.e. EASA) presenteranno nelle prossime settimane gli orientamenti tecnici e operativi per facilitare un approccio coordinato e assistere le autorità nazionali, le imprese e gli operatori.

 

  1. Una raccomandazione per rendere i voucher di viaggio un’alternativa al rimborso in contanti per i consumatori. I voucher devono essere protetti dall’insolvenza dell’emittente, con un periodo di validità minimo di 12 mesi, e devono essere rimborsabili entro un anno, se non riscattati. Questi devono anche fornire ai passeggeri una flessibilità sufficiente, consentendo ai passeggeri di viaggiare sulla stessa rotta alle stesse condizioni di servizio, oltre a poter essere trasferibili a un altro viaggiatore.

Allegati

recommendationUE_vouchers_en

communication UE_transportservices

communication UE_freemovement




FORNITORI Covid -19– attivazione procedura per aziende associate

Il PGE – Programma Gestione Emergenze di Piccola Industria Confindustria ha promosso numerose iniziative per rispondere all’emergenza Covid-19 con l’obiettivo di sostenere la continuità produttiva delle imprese e la tutela della salute dei lavoratori.

Per rispondere al crescente fabbisogno di prodotti e servizi necessari ad affrontare con la massima sicurezza la ripresa delle attività produttive, in collaborazione con Confindustria Dispositivi Medici e Assosistema, al link https://www.confindustria.it/covid-dpi/ è disponibile:

 

– un elenco delle aziende associate al Sistema Confindustria che offrono la loro qualificata esperienza nel settore

 

– la sezione dedicata alle aziende associate che producono mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e che desiderano iscriversi all’elenco.

Restiamo a disposizione per ulteriori informazioni.