Emergenza COVID-19/DL Rilancio: contributo a fondo perduto. Presentazione domande dal 15 giugno al 13 agosto pv

L’Agenzia delle Entrate, con specifico provvedimento del Direttore e una guida operativa, indica le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto destinato a imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, introdotto dall’art. 25 del DL Rilancio.

 

La domanda va presentata dal 15 giugno al 13 agosto p.v.; per gli eredi il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

 

Beneficiari

 

  • il comma 1 annovera tra i destinatari del beneficio i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • il comma 2 elenca, poi, alcune esclusioni: non rientrano i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, nonché coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia); tale riferimento esclude, dunque, dal novero dei potenziali beneficiari del contributo anche professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo.

 

Condizioni di ammissibilità

 

I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni cui lo stesso è subordinato; si tratta di due requisiti congiunti, uno di carattere reddituale, l’altro connesso al fatturato:

  • quanto al requisito di carattere redditualepossono accedere al beneficio i soggetti che, nel periodo di imposta 2019, abbiano avuto un ammontare di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o un reddito agrario di cui all’articolo 32, TUIR, non superiore a 5 milioni di euro (comma 3);
  • quanto al requisito connesso al fatturato, il comma 4 prevede che il contributo spetti solo ove l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (tali importi vanno determinati con riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi). La norma riconosce, tuttavia, che non è necessaria la sussistenza del descritto calo di fatturato in due ipotesi specifiche, ossia: i) in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019; e ii) per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dell’emergenza COVID-19.

 

Ammontare del contributo

 

L’ammontare del contributo è determinato – come precisato dal comma 5 – applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è fissata al:

  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
  • 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,

nel periodo d’imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).

 

Ai sensi del comma 6 è, in ogni caso, garantito un contributo minimo ai soggetti di cui al comma 1, al ricorrere dei descritti requisiti di reddito e calo del fatturato, per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

 

 

Modalità di richiesta

I commi da 8 a 10 dell’articolo 25, descrivono l’iter di richiesta del contributo che prevede, in primo luogo, la presentazione, esclusivamente in via telematica e con possibile intervento degli intermediari abilitati, di una apposita istanza, il cui contenuto è stato definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno u.s.

 

L’istanza, da presentare a partire dal prossimo 15 giugno (per gli eredi dal 25 giugno) dovrà includere una autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del DLGS 6 settembre 2011, n. 159. Ai fini di svolgere – anche con modalità semplificate – i necessari controlli circa la veridicità di tali autocertificazioni, il comma 9 prevede l’adozione di un protocollo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno e Agenzia delle Entrate. Completa il quadro la previsione di sanzioni per i casi di irregolarità dell’autocertificazione stessa.

 

Il comma 11 prevede che l’Agenzia delle Entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, mentre i successivi commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche con riferimento alle conseguenze sanzionatorie penali.

 

Precisiamo che, qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi dell’Amministrazione finanziaria richiedenti.

 

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

 

Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ è disponibile la documentazione completa.

Allegati

Schede-CFP_10.06.20_DEF_OK

Provvedimento-contributo-fondo-perduto-10.06.2020




Emergenza COVID-19/CREDITO Audizione Banca d’Italia su attuazione misure DL Cura Italia e DL Liquidità

Pubblichiamo il testo dell’Audizione tenuta ieri da Banca d’Italia alla Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul Sistema Bancario e Finanziario, in merito allo stato di attuazione delle misure in materia di finanziamento con garanzie dello Stato, introdotte con il DL Cura Italia e con il DL Liquidità.

In particolare, segnaliamo le tabelle allegate al testo che riportano le statistiche sul numero di finanziamenti richiesti dalle imprese e il relativo ammontare con riferimento alle predette misure.

Allegato

Angelini_audizione_11062020




b2b virtuali col Qatar per opportunità di business – 7 luglio 2020

Incontri virtuali: Qatar Matchmaking Event 2020 – 7 luglio 2020 Promuovere nuove partnership per creare un futuro insieme 

Il prossimo 7 luglio è in programma il primo evento di matchmaking virtuale in Qatar della rete Entreprise Europe network. L’iniziativa è promossa dalla Banca di Sviluppo del Qatar e la rete Enterprise Europe Network con l’obiettivo di creare un partenariato stabile e duraturo tra imprese europee e del Qatar.

Il B2B vuole mettere in relazione  le  imprese nei settori delle costruzioni, dei materiali da costruzione e della plastica (Chemical industry; Construction technology; Heavy metals industry, smelting; Industrial manufacture; Materials technology).

L’evento consentirà di organizzare incontri con potenziali fornitori, distributori, partner per joint venture ed i rappresentanti del governo, creando un collegamento diretto tra le imprese e le comunità industriali del Qatar.

Per registrarsi, inserire la descrizione dell’organizzazione e i profili di offerta o richiesta (market item) seguire questo link: https://made-in-qatar-2020.b2match.io




Emergenza COVID-19/DL Liquidità: concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Modifiche in sede di conversione in legge

In riferimento alla nostra news relativa alla conversione in legge del DL Liquidità, segnaliamo l’emendamento che modifica il comma 2 dell’art. 10 del DL Liquidità. Esso stabilisce che l’improcedibilità dei ricorsi per fallimento depositati tra il 9 marzo e il 30 giungo 2020 (prevista al comma 1) non si applica ai ricorsi presentati dall’imprenditore in proprio quando l’insolvenza non è conseguenza dell’epidemia COVID-19nonché alle istanze di fallimento – da chiunque proposte – derivanti dall’inammissibilità (art. 162, comma 2, L.fall.) o dalla mancata omologazione di un concordato preventivo (art. 180, comma 7, L.fall.) o dalla revoca dell’ammissione al concordato preventivo (art. 173, commi 2 e 3, L.fall.).

Sono, altresì, escluse dall’improcedibilità – oltre alle richieste avanzate dal pubblico ministero con domanda di provvedimenti cautelari e conservativi (già previste dall’art. 10, comma 2, nella versione ante conversione) – anche quelle, sempre avanzate dal pubblico ministero, ai sensi dell’art. 7, numero 1), L.fall. (ad esempio, quando l’insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale o dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell’imprenditore).

 

Anche il comma 3 dell’art. 10 è stato modificato, prevedendo che, quando dopo la dichiarazione di improcedibilità di cui al comma 1, fa seguito – e qui si specifica entro il 30 settembre 2020 – la dichiarazione di fallimento, il periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 non viene computato in alcuni termini, che la modifica ha ampliato rispetto alla versione ante conversione.

 

Sono stati inclusi, infatti, oltre a quelli già previsti di cui all’art. 10 e 69-bis L.fall., anche i termini di cui agli artt. 64 (inefficacia degli atti a titolo gratuito), 65 (inefficacia dei pagamenti di crediti che scadono il giorno della dichiarazione di fallimento o successivamente), 67, commi 1 e 2 (revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie) e 147 (fallimento dei soci di una s.r.l.) L.fall.




Ambiente: pubblicato il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 di recepimento Direttiva Emission trading

Informiamo che nella Gazzetta Ufficiale del 10 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47 (vd. allegato) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato”.

Il nuovo testo normativo, che si compone di  46 articoli e 4 allegati, entrerà in vigore il 25 giugno e, a decorrere dalla quella data, è da considerarsi abrogato il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e successive modificazioni, ad eccezione dell’articolo 27, comma 2, primo periodo, relativo all’istituzione del “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, mentre continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020, una serie di disposizioni ai sensi dell’art. 4 della nuova direttiva ETS.  Si chiarisce, inoltre, che la lista dei settori esposti a carbon leakage ai sensi della decisione della Commissione 2014/746/UE, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2020.

Infine, per quel che riguarda il funzionamento del Comitato ETS, esso continua ad operare fino alla costituzione del nuovo Comitato ai sensi dell’art. 4 del decreto appena pubblicato, facendo salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dallo stesso Comitato.

Rispetto alla normativa precedente, cambia la definizione di nuovo entrante che non fa più riferimento a coloro che hanno ottenuto un’autorizzazione ad emettere gas serra per la prima volta dopo il 30 giugno 2011.  In tale categoria rientreranno invece coloro che la ottengono per la prima volta nel periodo che inizia da tre mesi prima della data di trasmissione da parte del Comitato alla Commissione europea dell’elenco quinquennale di impianti disciplinati dal provvedimento (di cui all’articolo 25), e termina tre mesi prima della data di trasmissione del successivo elenco quinquennale.

Il Capo II, all’articolo 4, disciplina, come detto, il Comitato ETS, presso il Ministero dell’Ambiente, come autorità nazionale competente. Le principali modifiche riguardano la variazione dell’assetto organizzativo, che dovrebbe consentire al Comitato di operare in modo efficace e senza soluzione di continuità, anche attraverso la garanzia di un adeguato supporto specialistico (da parte delle proprie società in house e di ISPRA e, per le attività inerenti ai piccoli emettitori, da parte del GSE) e l’interconnessione con le Camere di commercio. 
Il Capo IV riproduce le procedure relative agli impianti fissi compresi nel regime ETS, compresa la possibilità per il Comitato di includere nello scambio di quote altre attività e/o gas ad effetto serra non elencati nell’allegato. I. 
In particolare, l’articolo 23 disciplina la vendita all’asta delle quote di CO2, nonché le modalità di ripartizione dei proventi tra i vari Ministeri e le relative finalità di spesa. In proposito viene confermato quanto previsto dal precedente testo normativo, vale a dire l’attribuzione del 50% dei proventi ai Ministeri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico e del restante 50% al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.  
Inoltre, l’articolo 28 prevede che il Comitato determina e propone alla Commissione europea l’assegnazione di quote gratuite agli impianti compresi nella lista dei settori e sottosettori esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio individuati con decisione delegata (UE) 2019/708, fermo restando il regime transitorio al 31 dicembre 2020. Si tratta di una norma che sostanzialmente si limita ad aggiornare quella contenuta al comma 1 dell’articolo 27 del d.lgs. n. 30 del 2013. 

Tuttavia, a tal proposito, si segnala che il provvedimento reca una criticità in ordine al “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, di cui al sopracitato articolo 27, comma 2, il quale, volto a sostenere la transizione energetica di settori o di sottosettori considerati esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica, decide però di dare priorità a interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l’utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone, danneggiando quindi ingiustamente il combustibile gas.  A questo ultimo proposito, Confindustria continuerà a lavorare per risolvere la suddetta criticità.

Allegato

dlgs. ETS




Ambiente: Pubblicazione in gazzetta ufficiale il D.M. Registro nazionale operazioni di recupero

Nella Gazzetta Ufficiale del 5 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto 21 aprile 2020, recante “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero.”

Il provvedimento, che si compone di 8 articoli e un allegato, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale  per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero ex art. 184-ter del Codice dell’Ambiente, che disciplina l’istituto della cessazione della qualifica di rifiuto.

In particolare, segnaliamo che, ai sensi dell’articolo 2, il REcer è interoperabile con il Catasto rifiuti di cui all’articolo 189 del Codice dell’Ambiente e con il registro elettronico nazionale istituito dall’articolo 6 del dl n. 135 del 2018.

I dati del REcer sono resi disponibili alle amministrazioni pubbliche che lo richiedano al fine dello svolgimento dei propri compiti istituzionali, ai sensi dell’art. 50, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. I dati del registro nazionale sono messi a disposizione delle autorità competenti che ne facciano richiesta anche al fine di essere valutati nell’istruttoria dei procedimenti finalizzati al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 184-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I dati del registro nazionale possono essere utilizzati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per le istruttorie tecniche, volte a definire i criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto, di cui al comma 2 dell’art. 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, nonché per richiedere ad ISPRA l’attivazione di specifici procedimenti di controllo ai sensi dell’art.  184-ter, comma 3-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A tale ultimo riguardo, in merito al nuovo regime di controlli in materia Confindustria ha richiesto, anche di recente in occasione del ciclo di audizioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo per il recepimento del pacchetto di direttive sull’economia circolare, l’abrogazione o la semplificazione del regime di controlli ex post a campione previsti dalla nuova normativa sulle autorizzazioni end of waste caso per caso. Il regime previsto, infatti, rende le attività di riciclo più onerose di quelle di smaltimento e generano incertezze sia per le imprese che per gli Enti competenti sul territorio.

Di seguito, il link al provvedimento: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/06/05/20A02904/sg




Ambiente: Roadshow CONAI 2020: le novità 2020 per il MUD – webinar del 17 giugno, ore 14.30

Il terzo mini seminario via web, in programma nell’ambito del modulo “Le novità sugli adempimenti in tema di sicurezza sul lavoro e ambiente”, di cui al Roadshow Conai 2020, sarà il seguente:

17 giugno ore 14,30 – relatore Paolo Pipere

Gestione dei rifiuti: le novità 2020 per il MUD

https://hyperedizioni.webex.com/hyperedizioni-it/onstage/g.php?MTID=e97c16a3accd191d8d8591144fcae989a

Vi ricordiamo il successivo:

24 giugno ore 10,30 – relatore Paolo Pipere

Rifiuti da Covid 19 (DPI). La gestione dei rifiuti nei provvedimenti emergenziali, statali (linee guida ISS, ISPRA e circolari ministeriali e ordinanza regionali) e regionali. Focus sulla filiera del riciclo.

https://hyperedizioni.webex.com/hyperedizioni-it/onstage/g.php?MTID=ebcecd828c272f1304129303042ec8f7c

L’iniziativa è gratuita ed aperta alle sole aziende associate.




SANZIONI USA ALL’IRAN – CHIARIMENTI OFAC SU PERIMETRO SANZIONI USA CONTRO I SETTORI MANIFATTURIERO, TESSILE, MINERARIO E DELLE COSTRUZIONI IN IRAN (Executive Order 13902 del 10 gennaio 2020).

Il 10 gennaio scorso l’Amministrazione USA ha emesso l’Executive Order 13902 che autorizza a sanzionare qualsiasi soggetto operante nel settore delle costruzioni, minerario, manifatturiero o tessile iraniano e chiunque (incluse persone ed entità non statunitensi) effettui transazioni significative per la fornitura da o verso l’Iran di beni o servizi utilizzabili in connessione a tali settori.

 

Il provvedimento espone, inoltre, le istituzioni finanziarie non statunitensi al rischio del blocco dei conti di corrispondenza negli USA qualora facilitino consapevolmente transazioni finanziarie significative in relazione a operazioni sanzionabili ai sensi dell’EO. L’Amministrazione USA aveva concesso un periodo di wind-down di 90 giorni per chiudere le operazioni avviate prima dell’adozione dell’EO, che è terminato il 9 aprile scorso (rif. ns. comunicazioni del 13 gennaio e 17 gennaio 2020).

 

Nei giorni scorsi, l’OFAC ha pubblicato nuove FAQ (830, 831, 832 e 833) che forniscono chiarimenti in relazione al perimetro dei settori interessati ai sensi dell’EO 13902, alla definizione di beni e servizi utilizzabili in connessione a tali settori e ai criteri in base ai quali una transazione in tali settori sanzionabili sarà considerata “significativa”. Al riguardo si allega una nota esplicativa. Le FAQ OFAC sono consultabili al seguente link: https://www.treasury.gov/resource-center/faqs/Sanctions/Pages/faq_iran.aspx#830

Allegato

Nota su FAQ OFAC_interpretazione_EO_13902_giu2020




DIFESA COMMERCIALE/ANTIDUMPING – AZIONI DI PAESI TERZI NEI CONFRONTI DELL’UE (Cina –proroga misure AD – Perchlorethylene)

Si trasmettono in allegato le informazioni relative all’estensione, da parte delle autorità cinesi, delle misure antidumping contro le importazioni di PCE (Perchlorethylene) originarie dell’UE e degli Stati Uniti. Le misure resteranno in vigore per 5 anni (a partire dal 31 maggio 2020).

Allegato

China – Antidumping Measures – Determination of Expiry Review – PCE_INFO




ICE Casablanca: Webinar su “Nuove regole di conformità per esportazioni in Marocco” – 16 giugno 2020

Dal mese di febbraio 2020, il Governo marocchino ha deciso di esternalizzare i controlli di conformità per un’estesa lista di prodotti industriali importati, sulla base di valutazioni ed esigenze relative alla protezione del consumatore, alla fluidificazione degli scambi e alle necessità di garantire trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori economici.

Dopo un periodo di transizione che giungerà al termine il 21 giugno 2020, la quasi totalità dei prodotti industriali importati nel Paese dovrà dunque essere accompagnata da certificati di conformità rilasciati nel Paese di origine del prodotto stessoda una delle seguenti tre società europee, selezionate dal governo marocchino (Applus Fomento, Bureau Veritas, TÜV).

 

A fronte delle varie richieste di approfondimento pervenute e per fornire risposte sugli elementi ancora poco chiari, l’Ufficio ICE di Casablanca organizza un Webinar dedicato “New export regulations in Morocco”, organizzato con la collaborazione di Applus Fomento. 

                     

La locandina è disponibile qui: Webinar Applus Fomento Contrôle VoC Morocco Italian export.pdf

 

  • Quando?:16 giugno 2020 alle ore 12.00 (ora italiana) , 11.00 (ora marocchina)
  • Dove?: piattaforma online Zoom
  • Lingua: italiano e inglese
  • Come:i partecipanti riceveranno, dopo iscrizione, un link per l’accesso
  • Costo:gratuito 

 

 

Per ogni necessità di informazioni in merito, è possibile contattare l’Ufficio ICE di Casablanca al seguente indirizzo email: [email protected]