Emergenza COVID-19/DL Rilancio: contributo a fondo perduto. Presentazione domande dal 15 giugno al 13 agosto pv
L’Agenzia delle Entrate, con specifico provvedimento del Direttore e una guida operativa, indica le modalità per richiedere il contributo a fondo perduto destinato a imprese e partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19, introdotto dall’art. 25 del DL Rilancio.
La domanda va presentata dal 15 giugno al 13 agosto p.v.; per gli eredi il periodo di presentazione va dal 25 giugno al 24 agosto 2020.
Beneficiari
- il comma 1 annovera tra i destinatari del beneficio i soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
- il comma 2 elenca, poi, alcune esclusioni: non rientrano i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza, gli enti pubblici, gli intermediari finanziari, i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, nonché coloro i quali hanno diritto a specifiche indennità (ossia quelle previste dagli articoli 27 e 38 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (DL Cura Italia); tale riferimento esclude, dunque, dal novero dei potenziali beneficiari del contributo anche professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata e lavoratori dello spettacolo.
Condizioni di ammissibilità
I commi 3 e 4 disciplinano le condizioni cui lo stesso è subordinato; si tratta di due requisiti congiunti, uno di carattere reddituale, l’altro connesso al fatturato:
- quanto al requisito di carattere reddituale, possono accedere al beneficio i soggetti che, nel periodo di imposta 2019, abbiano avuto un ammontare di compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR o un ammontare di ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR o un reddito agrario di cui all’articolo 32, TUIR, non superiore a 5 milioni di euro (comma 3);
- quanto al requisito connesso al fatturato, il comma 4 prevede che il contributo spetti solo ove l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (tali importi vanno determinati con riferimento al momento di effettuazione della cessione di beni o prestazione di servizi). La norma riconosce, tuttavia, che non è necessaria la sussistenza del descritto calo di fatturato in due ipotesi specifiche, ossia: i) in presenza di attività avviate dal 1° gennaio 2019; e ii) per i soggetti aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dell’emergenza COVID-19.
Ammontare del contributo
L’ammontare del contributo è determinato – come precisato dal comma 5 – applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. La predetta percentuale è fissata al:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 15% per i soggetti con ricavi tra 400.000 euro e fino a un 1 mln di euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1 e 5 mln di euro,
nel periodo d’imposta 2019 (i.e. periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto).
Ai sensi del comma 6 è, in ogni caso, garantito un contributo minimo ai soggetti di cui al comma 1, al ricorrere dei descritti requisiti di reddito e calo del fatturato, per un importo pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Modalità di richiesta
I commi da 8 a 10 dell’articolo 25, descrivono l’iter di richiesta del contributo che prevede, in primo luogo, la presentazione, esclusivamente in via telematica e con possibile intervento degli intermediari abilitati, di una apposita istanza, il cui contenuto è stato definito con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 giugno u.s.
L’istanza, da presentare a partire dal prossimo 15 giugno (per gli eredi dal 25 giugno) dovrà includere una autocertificazione di regolarità antimafia relativa ai richiedenti e a tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di cui all’articolo 85 del DLGS 6 settembre 2011, n. 159. Ai fini di svolgere – anche con modalità semplificate – i necessari controlli circa la veridicità di tali autocertificazioni, il comma 9 prevede l’adozione di un protocollo tra Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno e Agenzia delle Entrate. Completa il quadro la previsione di sanzioni per i casi di irregolarità dell’autocertificazione stessa.
Il comma 11 prevede che l’Agenzia delle Entrate eroghi il contributo sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario, mentre i successivi commi 12 e 13 disciplinano gli aspetti relativi al controllo e al recupero dei contributi indebitamente percepiti, anche con riferimento alle conseguenze sanzionatorie penali.
Precisiamo che, qualora, successivamente all’erogazione del contributo, l’attività d’impresa o di lavoro autonomo cessi, il soggetto firmatario dell’istanza inviata in via telematica all’Agenzia delle Entrate è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi dell’Amministrazione finanziaria richiedenti.
Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e alla formazione del valore della produzione ai fini IRAP; non rileva, altresì, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Al link https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/ è disponibile la documentazione completa.
Allegati