Come noto, lo scorso 16 Maggio è stato pubblicato, nella sezione “pubblicità legale” del sito, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dal comma 188 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. Legge di Stabilità 2016) per l’individuazione dei criteri con cui applicare le agevolazioni fiscali, previste dallo stesso art. 1, commi 182, 189 e 190, ai premi di risultato.
La misura prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF nella misura del 10%, ai premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro il limite di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Tale agevolazione trova applicazione con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate, ad euro 50.000.
Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, commi 182 e 189, della Legge n. 208 del 2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), il deposito telematico ex art. 14 D.Lgs. 151/2015, è effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto collettivo aziendale, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del D.M. 25 Marzo 2016, mediante il modulo telematico di monitoraggio.
Si ricorda che premi e partecipazione agli utili relativi al 2015 (ed anni precedenti), ma erogati nel 2016, in applicazione del principio di cassa, possono essere assoggettati al regime fiscale di favore nel solo caso risultino pienamente compatibili con le condizioni stabilite nella Legge di Stabilità 2016 e con le disposizioni dello stesso decreto attuativo. In tal caso, il deposito telematico dei contratti e successivo monitoraggio, sarebbero dovuti avvenire, qualora non ancora effettuati, entro il 15 Giugno u.s., ovvero entro 30 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del D.M. 25 Marzo 2016 nella G.U..
Con avviso apparso in data 14 Giugno u.s. sul portale cliclavoro.gov.it, la scadenza come inizialmente prevista, è stata prorogata al 15 Luglio p.v..
In data 15 Giugno u.s., è stata inoltre pubblicata la circolare congiunta Ministero del Lavoro – Agenzia delle Entrata n.28/E/ 2016, con la quale sono illustrate le agevolazioni introdotte per i premi di produttività oltreché le nuove disposizioni in materia di welfare aziendale.
Successivamente, il Ministero del Lavoro, al fine di risolvere alcune problematiche tecniche verificatesi all’atto del monitoraggio, ha pubblicato sul portale www.cliclavoro.gov.it, sezione Aziende – Adempimenti – Detassazione, Deposito contratti, laguida alla registrazione ed alla creazione del profilo Azienda.
Risultano inoltre disponibili le istruzioni alla compilazione del modulo di monitoraggio dei contratti aziendali e territoriali.
Al fine di agevolare le aziende negli adempimenti summenzionati, si riportano di seguito:
Allegati
DG_Tutela_Decreto+interministeriale+25+marzo+2016
CIRCOLARE+N +28+DEL+16+GIUGNO+2016